Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35824 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35824 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAFAGNA GAETANO N. IL 24/09/1970
avverso la sentenza n. 1182/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
05/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in sersona del Dott.
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che ha concluso per LQ fu,* • • o cedL,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23.11.2009 il Tribunale di Trani dichiarava Cafagna
Gaetano colpevole del reato previsto dall’art.9 legge n.1423 del 1956 perché,
essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, violava la prescrizione di rispettare
le leggi, venendo sorpreso alla guida di un ciclomotore privo del casco protettivo
obbligatorio. Commesso in Barletta il 9.6.2007. Per l’effetto lo condannava alla
pena di anni uno di reclusione.

decisione del Tribunale.
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per i seguenti
motivi:violazione del principio di offensività poiché il reato previsto dall’art.9
della legge n.1423 del 1956 è un reato di pericolo, ed un illecito amministrativo
quale la violazione dell’obbligo di indossare il casco non può essere considerato
pericoloso per la collettività; violazione del principio di proporzionalità in
relazione alla irrogazione della pena di un anno di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1.Deve essere ribadito il principio che l’art. 9, comma secondo della legge
n. 1423 del 1956 punisce come delitto qualunque tipo di inosservanza sia degli
obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o
divieto di soggiorno (Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, P.G. in proc. Iuorio, Rv.
242975), e che anche la commissione di un illecito amministrativo integra a
carico del sorvegliato speciale la violazione della prescrizione di rispettare le leggi
(Sez. 1, n. 40819 del 14/10/2010 , Basoni, Rv. 248466).
2.Successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla
proposizione del ricorso, è entrato in vigore l’art.131 bis cod.pen. , che ha
introdotto una generale causa di non punibilità per tenuità del fatto, la quale,
avendo natura di norma sostanziale più favorevole al reo è applicabile
retroattivamente a fatti commessi anteriormente, fermo restando il limite del
giudicato ( art.2 comma 4 cod.pen.).
Il motivo di ricorso con cui si denuncia la man, anza di concreta offensività
del fatto introduce, ante litteram, il tema della effettiva esione del iene,giuridico
1/1

protetto, disciplinato dal sopravvenuto art.131 bis cod.proc.pen. i i sa

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Corte di cassazione davanti alla quale pende il giudizio ; (ObWilt2i. a rilevare
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ricorrenza delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, fermo restando che
deve essere rimesso al giudice di merito l’apprezzamento circa la sussistenza
degli indici fattuali che consentono di ricondurre la concreta fattispecie penale
1

Con sentenza del 5.11.2014 la Corte di appello di Bari confermava la

4- *

entro i parametri del fatto di particolare tenuità. (WEIrsrEeciiitrimeiSez. 3, n.
15449 del 08/04/2015 Mazzarotto, Rv. 263308).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla
questione concernente l’applicabilità dell’ipotesi di particolare tenuità del fatto di
cui all’art.131 bis cod.pen. , con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di
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Bari per il giudizio sul punto ) VuziA^ -Lui-enteut-ct3
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ricorrenza dell’ipotesi della speciale tenuità del fatto di cui all’art.131 bis
cod.pen. e rinvia per il giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello
di Bari.
Così deciso il 9.7.2015.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la

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