Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35823 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35823 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FINOCCHIO MICHELA N. IL 04/11/1972
avverso la sentenza n. 11526/2005 CORTE APPELLO di CATANIA,
del 01/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 25/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
FINOCCHIO Michela ricorre contro la sentenza d’appello specifica-
ta in epigrafe, che confermava la di lei condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.
pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena e
al diniego di concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso sviluppa motivi diversi da quelli consentiti dalla legge,
perché, lungi dal denunciare violazione di norme penali, chiede a questo giudice di legittimità di riesaminare il trattamento sanzionatorio, materia rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratta, quindi, al sindacato di legittimità ove la
relativa decisione sia sorretta – come nel caso di specie – da congrua motivazione. Infatti la sentenza impugnata rilevato che i precedenti penali, per gravità dei reati e
prossimità temporale, denotavano una non trascurabile pericolosità sociale, che non ricorrevano elementi favorevoli per riconoscere le attenuanti generiche e, infine, che la
pena inflitta corrispondeva ai criteri dettati dall’art. 133 cod.pen., correttamente rigettava le richieste di mitigazione del trattamento sanzionatorio avanzate nell’appello.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.
§2.