Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35822 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35822 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPOCCIA AUGUSTO N. IL 25/03/1966
avverso la sentenza n. 84/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
13/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 25/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.

CAPOCCIA Augusto ricorre contro la sentenza d’appello specifica-

ta in epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e
582-585 cod. pen., e denuncia:
1. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo che la sua azione era diretta contro

2.

mancanza di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale;

3.

mancata applicazione della prescrizione, che sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza d’appello.

§2.

Il primo motivo di ricorso non è tra quelli previsti dalla legge pro-

cessuale, perché propone una diversa ricostruzione del fatto la cui valutazione esula
dai poteri di cognizione del giudice di legittimità.
Il secondo motivo denuncia una violazione di legge che non è stata dedotta
con i motivi d’appello, sulla quale, quindi, il giudice di merito non si è potuto pronunciare.
Il terzo motivo è manifestamente infondato, perché, a causa delle numerose sospensioni del processo verificatesi nel giudizio di primo grado (puntualmente
elencate nella sentenza impugnata), al momento della pronuncia d’appello il reato non
era prescritto.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2014.

l’antagonista Arhar Omar e non contro gli agenti della polizia di Stato;

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