Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35821 del 09/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35821 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAURIA GIUSEPPE EUSTACCHIO N. IL 20/09/1961
avverso la sentenza n. 123/2011 CORTE APPELLO di POTENZA, del
09/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,P;62L,c, Cr)etk)
che ha concluso per L(2,
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/07/2015

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3.12.2010 il Tribunale di Matera dichiarava Lauria
Giuseppe colpevole del reato previsto dall’art.9 legge n.1423 del 1956
perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di
residenza, violava le prescrizioni imposte, poiché il giorno 31.8.2009 alle
ore 23.30 circa non era presente nella propria abitazione. Per l’effetto,

infraquinquennale, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione.
Con sentenza del 2.3.2012 la Corte di appello di Potenza confermava
la decisione del Tribunale.
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per i
seguenti motivi: 1) nullità del dibattimento e della sentenza in quanto
l’imputato non ha potuto essere esaminato poiché non era presente
all’udienza del processo di primo grado, e la Corte di appello ha rigettato
la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale al fine di
esaminare l’imputato nonché escutere, quale teste, Zimmari Vita madre
dell’imputato; 2) mancanza e illogicità della motivazione , affidata ad uno
striminzito corpo motivazionale che richiama la deposizione resa
dall’ispettore di polizia Moschetti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.La Corte di appello ha correttamente

ritenuto che la scelta

volontaria dell’imputato di disertare l’udienza di primo grado, benché
regolarmente citato, non lo abilitava a richiedere un rinvio per essere
sottoposto ad esame; nel giudizio di appello l’imputato, detenuto per
altra causa, aveva rinunciato a comparire, con conseguente impossibilità
di procedere al suo esame.
2.La Corte di appello ha ritenuto provato il fatto contestato sulla
base della deposizione dell’ispettore di polizia Moschetti, che alle ore
23.30 circa aveva suonato alla porta di ingresso della abitazione
accertando direttamente l’assenza dell’imputato, mentre la madre,
presente in casa, gli aveva detto che il figlio si era allontanato nel
pomeriggio senza fare ritorno. La valutazione circa la superfluità di
procedere alla rinnovazione del dibattimento, al fine di escutere la madre

i

concesse attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata

dell’imputato, discende dalla espressa osservazione della Corte di appello
secondo cui l’assenza dell’imputato dalla propria abitazione costituiva
circostanza caduto sotto la diretta percezione del personale di polizia che
ebbe ad effettuare il controllo.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così deciso il 9.7.2015

ammende della somma di euro mille.

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