Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35820 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35820 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALLERIANI NICOLA MAURO N. IL 12/10/1981
avverso la sentenza n. 2543/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 18/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 25/06/2014

48760/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l.

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L’Aquila che

in data 18.2.2013 confermava la sua condanna per reato ex art.385
con motivo di vizio alternativo di motivazione.

2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il

motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si
confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata che ha rivalutato autonomamente la fattispecie
concreta posta al suo giudizio (confronto doveroso per
l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la
sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso:

Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-

14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009) e non indicano
quali specifiche e determinanti censure d’appello non avrebbero
trovato risposta nella rivalutazione della Corte distrettuale.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.2014

c.p., ricorre per cassazione l’imputato VALLERIANI NICOLA MAURO,

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