Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3582 del 20/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3582 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. Mastella Silvano, nato a San Bonifacio il 05/12/1995
2. Coterno Maria Elena, nata a Arzignano il 01/07/1972

avverso l’ordinanza del 16/06/2015 del Tribunale del riesame di Pordenone

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dai
ricorrenti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia
Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per gli indagati l’avv. Maria Antonietta Cestra, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

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Data Udienza: 20/10/2015

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva confermato il decreto del Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pordenone del 12/05/2015, con il
quale era disposto il sequestro preventivo, nei confronti della Edilsport s.r.I., di
due terreni siti in Bovolone, in quanto beni la cui disponibilità avrebbe aggravato
le conseguenze del reato di cui all’art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ipotizzato
a carico di Silvano Mastella, amministratore della Pila s.r.I., dichiarata fallita in

della Edilsport, e di Maria Elena Coterno, socia della Pila e della Edilsport ed
amministratore e socia della Valledile, nella distrazione di terreni ceduti il
26/09/2006 dalla Pila alla Valledile per un corrispettivo di € 9.240.000, incassato
dalla fallita per soli € 5.300.000, dei quali i due terreni oggetto di sequestro
erano poi ceduti il 13/12/2012 dalla Valledile alla Edilsport per € 1.500.000.
Gli indagati ricorrenti deducono:
1. violazione di legge sulla configurabilità del reato; non sarebbe stata
valutata la diversa ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa sulla base della
documentazione prodotta; l’originaria ipotesi distrattiva sarebbe stata di fatto
mutata in una contestazione dissipativa; non si sarebbe tenuto conto della
chiusura del fallimento della Pila il 19/07/2012 e della mancanza di nesso
causale delle condotte del Mastella con il dissesto della fallita, verificatosi in
conseguenza di eventi successivi alle dimissioni dello stesso dalla carica
amministrativa; la sussistenza del reato sarebbe stata illogicamente ed
immotivatamente ritenuta compatibile con il concordato preventivo a cui la
Edilsport veniva ammessa, omettendo di considerare che i terreni sono tuttora di
proprietà della Edilsport e che il Mastella ed il Coterno non li avrebbero messi a
disposizione dei creditori con la procedura indicata se loro intento fosse stato
quello di riappropriarsi degli stessi con le operazioni contestate;
2. violazione di legge sull’esigenza cautelare; quest’ultima sarebbe stata
individuata, in luogo della necessità di apprendere beni costituenti profitto del
reato, oggetto della richiesta del pubblico ministero e del provvedimento del
Giudice per le indagini preliminari, in quella di scongiurare il pericolo di
aggravamento delle conseguenze del reato; su detto pericolo la motivazione del
provvedimento impugnato sarebbe tuttavia meramente apparente, risolvendosi
nella riproduzione del dettato normativo di cui all’art. 321, comma primo, cod.
proc. pen. e delle argomentazioni dell’ordinanza del primo giudice, e non
essendovi precisata la consistenza del pericolo con riguardo a beni vincolati, per
effetto del concordato preventivo della Eurosport, al soddisfacimento dei
creditori, e destinati non alla confisca ma alla restituzione agli aventi diritto;
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Pordenone il 12/01/2012, amministratore e socio della Valledile s.r.l. e socio

difetterebbe la motivazione sul rapporto dell’esigenza cautelare con
l’appartenenza dei beni a terzi e con le ragioni di tutela degli interessi dei
creditori nella procedura fallimentare.
3. I ricorrenti hanno depositato memoria a sostegno della richiesta di
accoglimento dei ricorsi.

1. Va preliminarmente osservato che il ricorso veniva tempestivamente
depositato il 03/07/2015, entro il termine di quindici giorni dalla notifica del
provvedimento impugnato, eseguita il 18/06/2015. Il primo comma dell’art 311
cod. proc. pen., che prevede il diverso termine di dieci giorni per il ricorso
proposto avverso la decisione sul riesame o l’appello avverso i provvedimenti in
materia di misure cautelari personali, non è infatti richiamato, per il ricorso in
tema di provvedimenti cautelari reali, dall’art. 325 cod. proc. pen., che rinvia ai
soli commi terzo e quarto del citato art. 311; il termine per proporre ricorso per
cassazione avverso le ordinanze emesse all’esito di riesame o appello avverso i
provvedimenti in materia di misure cautelari reali è pertanto quello ordinario di
quindici giorni previsto in via generale dall’art. 585, comma primo, lett. A cod.
proc. pen. per l’impugnazione delle decisioni adottate all’esito di procedimenti in
camera di consiglio (Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197701; Sez. 1, n.
3962 del 05/06/1997, De Gennaro, Rv. 207954).
Tanto premesso, i motivi dedotti sulla configurabilità del reato sono tuttavia
infondati.
E’ in primo luogo insussistente il lamentato vizio di omessa motivazione
sugli elementi documentali portati dalla difesa a sostegno di una ricostruzione
alternativa dei fatti. Posto che l’ipotesi accusatoria era fondata sul mancato
ritrovamento della contabilità della fallita, sul passaggio dell’amministrazione
della società fra vari soggetti e da ultimo a tale Ugo Bari, risultato inesistente,
sull’esistenza di ingiustificati versamenti di somme in favore della Easyreport
s.r.I., sulle connessioni fra le compagini delle società coinvolte nella vicenda e sul
solo parziale pagamento della somma dovuta per la cessione dei terreni, il
Tribunale esaminava infatti la documentazione prodotta dalla difesa, osservando
che l’emissione di assegni della Valledile in favore della fallita non era
accompagnata dalla risultanza dell’incasso dei titoli, che il relativo importo di €
1.970.000 non copriva comunque la parte del prezzo non pagata, e che per il
resto la predetta documentazione era costituita unicamente dalla copia di un

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CONSIDERATO IN DIRITTO

contratto di cessione di un credito dalla Pila al Mastella, non registrato nella
contabilità della fallita.
Nessuna illegittimità è poi identificabile nel riferimento dell’ordinanza
impugnata alla ravvisabilità di una condotta quanto meno dissipativa, attesa la
previsione delle fattispecie della distrazione e della dissipazione, nella norma
incriminatrice, quali ipotesi equivalenti (Sez. 5, n. 37920 del 05/07/2010, Gironi,
Rv. 248505; Sez. 5, n. 46204 del 10/11/2004, Gatto, Rv. 230386). E neppure
alcuna violazione di legge è ravvisabile nella mancata valutazione della chiusura

del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247443), e dell’esistenza di un rapporto causale
fra la condotta del Mastella ed il fallimento; a proposito della quale il precedente
giurisprudenziale citato dal ricorrente (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012,
Corvetta, Rv. 253493) è assolutamente isolato a fronte di decisioni che anche in
epoca successiva hanno ribadito il principio dell’irrilevanza dell’incidenza causale
della condotta sulla determinazione dello stato di insolvenza, che non costituisce
evento del reato, tale essendo il depauperamento del patrimonio dell’impresa
(Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 32352 del
07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv.
261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793
del 05/12/2013, Marafiori, Rv. 260199).
E’ da ultima infondata la censura di mancata valutazione dell’ammissione
della Edilsport al concordato preventivo e della conseguente messa a
disposizione dei terreni in esame in favore dei creditori. Il Tribunale sottolineava
in proposito come la distinzione fra le procedure concorsuali della Pila e della
Edilsport avrebbe imposto alla curatela della prima di contattare quella della
seconda per l’eventuale partecipazione alla ripartizione dei beni; evidente era
pertanto, in tal senso, il riferimento alla limitazione degli effetti del concordato
preventivo della Edilsport ai soli creditori di quest’ultima società, che non
escludeva gli effetti pregiudizievoli della condotta criminosa ipotizzata nei
confronti della diversa compagine creditoria della Pila.

2. Sono altresì infondati i motivi dedotti sull’esigenza cautelare.
Non risulta chiaro dal testo del ricorso se fra tali motivi vi sia una censura di
illegittimità del mutamento della ritenuta finalità del sequestro da quella di
apprendere il profitto del reato, oggetto della richiesta del pubblico ministero e
del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, a quella di evitare
ulteriori conseguenze del reato, espressamente indicata nel provvedimento
impugnato; apparendo, il tema, trattato dal ricorrente piuttosto in una
prospettiva argomentativa funzionale a sostenere la doglianza di carenza
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del fallimento, che non fa venir meno la sussistenza del reato (Sez. 5, n. 21872

motivazionale sulla seconda finalità. A volerlo ritenere dedotto, il vizio è
comunque insussistente; dalla lettura della richiesta del pubblico ministero e
dell’ordinanza applicativa della misura risulta invero che entrambi i
provvedimenti erano espressamente motivati anche con riguardo al pericolo di
aggravamento delle conseguenze del reato.
Le rimanenti doglianze trovavano adeguata risposta nella motivazione
dell’ordinanza gravata, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è
tutt’altro che apparente sul punto. Il Tribunale non si limitava infatti a riprodurre

misura, ma affrontava la questione anche con riguardo al tema, posto della
difesa, dell’appartenenza dei beni sequestrati ad una società terza, peraltro
sottoposta a concordato preventivo con le relative conseguenze in relazione alla
destinazione dei beni al soddisfacimento dei creditori; ed osservava come proprio
nell’ambito del concordato preventivo della Edilsport, per quanto detto al punto
precedente finalizzato alla tutela di creditori diversi da quelli della fallita, fosse
ravvisabile il pericolo di un aggravamento delle conseguenze del reato nella
definitiva sottrazione dei beni ai creditori della Pila in favore di terzi in buona
fede. Argomentazione, questa, tale da integrare un’effettiva motivazione della
decisione, ove si tenga conto della prospettiva simulatoria in cui venivano
inserite le cessioni degli immobili fra diverse società riconducibili alla stessa
compagine gestionale.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/10/2015

né il dato normativo, né le argomentazioni del provvedimento applicativo della

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