Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3582 del 10/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3582 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRIPODI GIULIA ROSARIA N. IL 10/02/1939
avverso l’ordinanza n. 1/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO, del
10/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. –

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/10/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Mario Pinelli, ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Tripodi Giulia Rosaria propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza
emessa dal Tribunale di Catanzaro, sezione del Riesame, in data 10 marzo 2014 con la

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. In data 23 dicembre 2013
veniva notificato alla ricorrente sequestro emesso dalla Questura di Catanzaro. Avverso
tale atto di sequestro probatorio e preventivo la ricorrente presentava richiesta di
riesame, in data 30 dicembre 2013. Il Pubblico Ministero provvedeva a trasmettere gli
atti del procedimento tra i quali il decreto emesso, dallo stesso Pubblico Ministero, in
data 7 gennaio 2014, nel quale veniva dichiarata l’inefficacia dei sequestri eseguiti dalla
Squadra Mobile di Catanzaro in data 23 dicembre 2013, individuati con il riferimento ai
verbali di sequestro preventivo a carico di Tripodi Giulia. Sulla base di questi elementi il
Tribunale, ha rilevato che la dichiarazione di inefficacia dei verbali di sequestro e di
acquisizione, aveva fatto venire meno il vincolo sui beni e, conseguentemente,
l’interesse alla pronunzia da parte del Tribunale sul sequestro preventivo. Quanto a
quello probatorio la richiesta di riesame avrebbe dovuto essere rivolta avverso il
decreto di convalida del Pubblico Ministero. Conseguentemente ha dichiarato
inammissibile la richiesta di riesame.
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la difesa di Tripodi Giulia
lamentando:

violazione di legge attesa la nullità del decreto di perquisizione che ha disposto il
sequestro probatorio del materiale, non avendo il Pubblico Ministero convalidato il
sequestro ai sensi dell’articolo 355 del codice di rito;

quale veniva dichiarata l’inammissibilità della richiesta di riesame e condannata la

violazione di legge attesa la ricorribilità, ai sensi dell’articolo 257 del codice di rito, del
provvedimento di sequestro a fini probatori effettuato in sede di perquisizione;

mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata e conseguente ricorribilità per
cassazione del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata non merita censura.

1. Con il primo motivo la difesa della ricorrente deduce violazione della legge penale,
rilevando la nullità del decreto di perquisizione che ha disposto il sequestro del

4,A-7

materiale elencato nei verbali di sequestro probatorio del 23 dicembre 2013, in quanto
il Pubblico Ministero non ha provveduto alla necessaria convalida del sequestro, ai sensi
dell’articolo 355 del codice di rito. Conseguentemente il decreto di perquisizione e
contestuale sequestro avrebbe dovuto essere annullato.
2. Con il secondo motivo la difesa deduce la violazione della legge nella parte in cui il
Tribunale ha affermato che la richiesta di riesame delle sequestro probatorio, eseguito
dalla Squadra Mobile di Catanzaro in data 23 dicembre 2013, avrebbe dovuto essere

3. I motivi possono essere trattati congiuntamente risultando preliminare ed assorbente il
rilievo del Tribunale in ordine all’inammissibilità dell’impugnazione.
4. Va rilevato la ricorrente ha impugnato, davanti al Tribunale del Riesame, il
provvedimento di sequestro notificatole in data 23 dicembre 2013 ed emesso dalla
Questura di Catanzaro.
5. Sotto tale profilo appare incensurabile perché giuridicamente corretta la motivazione del
Tribunale che ha applicato il principio giurisprudenziale in ordine all’inammissibilità della
richiesta di riesame avverso il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria delegata dal
Pubblico Ministero (Sez. 6, n. 39040 del 02/05/2013 – dep. 20/09/2013, Massa, Rv.
256327), poiché chi lamenti che la polizia delegata abbia eseguito in quantità
eccedentarie e illegittime un sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero, deve
chiedere a quest’ultimo la restituzione delle cose sequestrate in eccesso, e, contro il
provvedimento del Pubblico Ministero può proporre opposizione davanti al giudice, ai
sensi dell’art. 263, commi terzo e quarto, cod. proc. pen.; non può, invece, avanzare
direttamente istanza di riesame davanti all’apposito Tribunale, giacché nessuna norma
lo prevede (Sez. 3, n. 2934 del 04/07/1996 – dep. 01/10/1996, De Vivo e altro, Rv.
206407). Diversamente, come correttamente rilevato dal Tribunale, la richiesta di
riesame del sequestro, eseguito dalla Squadra Mobile di Catanzaro in data 23 dicembre
2013, avrebbe dovuto essere rivolta avverso il decreto del Pubblico Ministero del 7
gennaio 2014.
6. Con il terzo motivo la difesa rileva che, sebbene fosse venuto meno l’interesse alla
pronuncia in ordine ai sequestri, attesa la dichiarata inefficacia degli stessi, l’ordinanza
impugnata merita censura per l’assoluta mancanza di motivazione equiparabile, sotto
tale profilo, alla violazione di legge.
7. La censura è inammissibile poiché il Tribunale ha correttamente esaminato il profilo
preliminare dell’inammissibilità del riesame, per sopravvenuta carenza di interesse e,
sotto tale profilo, l’ordinanza è adeguatamente motivata, avendo rilevato che, con il
decreto del 7 gennaio 2014, il Pubblico Ministero ha dichiarato l’inefficacia del

rivolta avverso il decreto di convalida del Pubblico Ministero.

sequestro, disposto in data 23 dicembre 2013 ed ha nuovamente vincolato i beni
oggetto del verbale della Questura di Catanzaro, con contestuale provvedimento che,
però, non è stato oggetto di autonoma impugnazione da parte della ricorrente.
8. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 300 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 10/10/2014

4

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Gabriele osit no

Steo
7 Pal

)

equo determinare in euro 300,00.

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