Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35819 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35819 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUTO LUIGI N. IL 10/08/1962
avverso la sentenza n. 1481/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 25/06/2014

48743/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno che in data
21/5/13 confermava la sua condanna per reato ex art. 343 c.p., ricorre per

apoditticità della motivazione sul punto della destinazione della frase profferita
ed erronea applicazione della legge di indulto.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
diverso da quelli consentiti, il primo, prospettando – a fronte di un duplice
conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito (in
particolare sent. app. p.5 e 6), sorretto da motivazione non apparente ed
immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai
sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella
mera sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede
di legittimità; nuovo, il secondo.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.2014

cassazione l’imputato Luigi Muto a mezzo del difensore, enunciando motivi di

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