Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35818 del 29/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35818 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

Cannella Diego Michele nato a Novara il 19.10.1988
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Torino, datata
5.11.2012

sezione riesame;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Antonio Gialanella , che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 29/05/2013

1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Torino
confermava la misura della custodia in carcere per Cannella Diego Michele, in
relazione alla imputazione di rapina aggravata secondo la seguente accusa:
delitto di all’art. 110 e 628, co.1 ° e 3° n. 1 c.p. e 99, 3° comma c.p., perché, in
concorso con persone rimaste ignote, al fine di trarne ingiusto profitto, mediante
violenza nei confronti di LA SPISA Christopher, si impossessava di una collana in oro
giallo che la vittima portava al collo. In particolare, mentre entrambi si trovavano a

collo della p.o. la collana e, dopo averlo colpito con un pugno al viso, fuggiva
scendendo dal pullman; intervenivano gli altri due soggetti extracomunitari
presumibilmente di origine nordafricana i quali trattenevano LA SPISA Christopher
per impedirgli di riappropriarsi di quanto sottrattogli, quindi lo lasciavano e si
allontanavano fuggendo dal pullman e seguendo il CANNELLA. Con l’aggravante di
aver commesso il fatto in più persone e con la recidiva specifica e infraquinquennale.
In Novara, il 30.5.2012.
In merito ai fatti contestati il CANNELLA non ha fornito alcuna dichiarazione,

né all’interrogatorio di garanzia e né all’odierna udienza.
1.3 Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di fiducia di
Cannella, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato e
deducendo la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., per erronea
applicazione della legge penale e contestuale contraddittorietà, mancanza e
manifesta illogicità della motivazione ) perché il Tribunale ha confermato il
provvedimento impugnato pur avendo rilevato delle discrepanze tra la
denuncia svolta nella immediatezza del fatto e le successive dichiarazioni
rese in due differenti occasioni dalla p.o. in ordine al punto nodale del tempo
e delle modalità con cui sarebbe stata ricevuta confidenza da terza persona
rispetto alla attribuibilità del reato all’odierno indagato. Il ricorrente si duole

bordo dell’autobus in questa via Pietro Micca, Cannella Diego Michele strappava dal

che il Tribunale ha giustificato tali discrasie con congetture inidonee, per la
loro natura probabilistica, a sostenere in modo logico e congruo la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
2.1 D ricorrente, infatti, solo apparentemente

deduce il vizio tipico

dell’illogicità e carenza della motivazione: in realtà l’essenza della censura

A

attiene al merito della decisione.
Il Tribunale ha adeguatamente motivato perché le discrasie rilevate dal
ricorrente non sono tali da incidere sul giudizio di piena credibilità ed
attendibilità della parte lesa , che ha subito riconosciuto in foto il suo
aggressore e che ha fornito una descrizione dei fatti dai quali emerge la
dinamica del progetto criminale che ha ispirato i suoi aggressori . Afferma,
infatti, il Tribunale , a pag.2, che

“nelle s.i.t. del 12 agosto, questa (la

“voglio precisare che ancor prima della rapina sul pullman i tre mi avevano
osservato prima di salire sul pullman della linea 5 e poi gli stessi mi
seguirono sopra su quel mezzo, cambiando poi autobus assieme a me alla
fermata vicino alla Questura, e ciò perché verosimilmente avevano
adocchiato la collana che portavo al collo…”, sicché il LA SPISA aveva ben
presenti le fattezze del rapinatore, che ha poi riconosciuto senza incertezze
nella foto del CANNELLA”.
2.2 Se ingiustificate, sotto i profili della legittimità, sono le censure alla
motivazione del provvedimento, per quanto attiene al merito della decisione,
non può che richiamarsi la giurisprudenza consolidata di legittimità secondo
la quale la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito
proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune
e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente. Restano escluse da tale controllo sia
l’interpretazione degli elementi a disposizione del Giudice di merito sia le
eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia
macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi
argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue
che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso
fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne’ su altre spiegazioni, per
quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente. (Sez. 6,
Sentenza n. 1762 del 15/05/1998 Cc. – dep. 01/06/1998 -Rv. 210923; si
vedano anche Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004
rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv
215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv
196955).

vittima ) ha avuto modo di osservare bene il rapinatore ed i suoi complici:

3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile: a norma sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., il ricorrente che ha proposto un ricorso
inammissibile deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore
della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della
Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili

dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia
della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal
comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q. M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94, comma
1 te,

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Così

ma, camera di consiglio del 29 maggio 2013

Il C

ensore
ddei)

Il Presidente
.Fiandanese)

di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).Poiché

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