Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35818 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35818 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMATO GIUSEPPE N. IL 01/06/1973
avverso la sentenza n. 295/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
15/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 25/06/2014

48714/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che in data
15/10/13 confermava la sua condanna per reato di evasione, ricorre per

“difetto di motivazione” in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito (in particolare sent.
app. p.3), sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di
manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1
lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad
una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.2014

cassazione l’imputato Giuseppe Amato personalmente, enunciando motivo di

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