Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35818 del 02/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35818 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da CITIBANK N.A., ente responsabile,
avverso la sentenza emessa in data 05/02/2014 dalla Corte di appello di Milano.
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico
Delehaye, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato Nerio Giuseppe Diodà per l’ente ricorrente, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

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Data Udienza: 02/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 18 aprile 2011 il Tribunale di MILANO, per quanto interessa in
questa sede, assolveva BOTTA Paolo dal reato a lui addebitato al capo D), punto 2., ai
sensi degli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p., 2637 cod. civ., non avere commesso il
fatto, e Citibank N.A. dall’illecito amministrativo conseguente, contestato al capo L) ai
sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001.
– a Paolo BOTTA (capo D), la responsabilità «del delitto previsto e punito degli
artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p., 2637 c.c., perché in concorso con altri funzionari di
Citicorp (nonchè in concorso con Tanzi Calisto, Tanzi Stefano, Tanzi Giovanni, Tonna
Fausto, Del Soldato Luciano, Barilli Domenico, Giuffredi Francesco, Ferraris Alberto,
Silingardi Luciano, Visconti Paola, Mistrangelo Piero, Sciume’ Paolo, Barachini Enrico,
Brughera Mario, Ferretti Oreste, Nuti Massimo, Bonici Giovanni, Bocchi Gianfranco,
Pessina Claudio, Petrucci Andrea, Gorreri Franco, Mamoli Adolfo, Rovelli Giuseppe,
Penca Lorenzo, Bianchi Maurizio, Zini Gian Paolo nei cui confronti si è proceduto
separatamente), […] quale Relationship manager della Citibank N.A., succursale di
Milano, responsabile della gestione ordinaria delle relazioni con il gruppo Parmalat,
diffondeva […] notizie false: […] sul “contratto di associazione in partecipazione
denominato Buco Nero” […]; idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo
dei titoli Parmalat quotati alla Borsa Valori di Milano e degli altri strumenti finanziari
(bond) emessi dalla Parmalat o collegati al suo rischio (Credit Default Swap), in
quanto preordinate a mascherare al mercato la loro natura di operazioni di
finanziamento in modo da occultare la effettiva situazione finanziaria e debitoria del
gruppo nonché consentirgli di non superare i limiti patrimoniali e finanziari previsti dai
covenants in essere ed i rating (equity e debiti), che, altrimenti, sarebbe stato di
livello più basso (speculative grade)»;
e ciò faceva, secondo il capo d’imputazione (punto 2.), in particolare ribadendo,
«nel comunicato stampa del 21.11.2003, di Parmalat Finanziaria, la natura di
associazione in partecipazione dell’operazione “Buco Nero” (il gruppo Parmalat
“precisa i termini dell’operazione di Associazione in partecipazione stipulata tra la
controllata Geslat S.r.l., una società di diritto italiano, e la società Buconero LLC,
posseduta e consolidata interamente dal Gruppo Citicorp. Precisa peraltro che i termini
principali di quest’operazione sono contenuti nei bilanci della società fin dal 1999 e
quindi le informazioni sono pubblicamente disponibili”), nonostante che Citicorp, a
partire dal 2000, l’avesse segnalata alla Centrale Rischi di Banca d’Italia come
finanziamento; […] Condotte idonee in concreto ad alterare in modo sensibile il prezzo
delle azioni e delle obbligazioni della Parmalat e dei CDS a quest’ultima riferibili»; con
l’aggravante di aver commesso il fatto concorrendo con più di cinque persone;
– A CITIBANK N.A. (capo L), la responsabilità «dell’illecito amministrativo previsto
dagli artt. 5, comma 1, lett. b); 7; 25-ter, lett. r), d. Igs. n. 231 del 2001, per non
avere – prima della commissione del fatto ascritto al sottoposto BOTTA e contestato

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Le contestazioni cui si riferivano dette assoluzioni attribuivano in particolare:

sub capo D) della rubrica […] – adottato ed efficacemente attuato modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi,
con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei soggetti sottoposti – i quali non hanno
agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi – un profitto di rilevante entità».
2. Proposto ricorso per saltum dal Pubblico ministero limitatamente all’assoluzione
della Citibank, con sentenza in data 4 aprile 2013 la Corte di cassazione, Sezione
limitatamente al capo censurato.
3. Con la sentenza in epigrafe, del 5 febbraio 2014, la Corte di appello di Milano,
decidendo quale giudice del rinvio, condannava Citibank N.A. alla sanzione di C
500.000,00, esclusa l’aggravante del profitto di rilevante entità.
Osservava, a giustificazione della decisione:
che lo stesso Tribunale aveva ritenuto provato che il comunicato del 21 novembre
2013 di Parmalat Finanziaria s.p.a. aveva contenuto decettivo ed era frutto di intesa
tra persone Parmalat e persone Citibank;
che alla luce del contesto e della obiettiva situazione di Parmalat il comunicato
aveva in particolare lo scopo di occultare al mercato il fatto che Citibank si era limitata
a fornire a Parmalat mezzi finanziari munendosi, per la loro restituzione e redditività,
di taciute, “sostanziose garanzie”, facendo falsamente apparire che aveva invece
deciso di condividere le sorti della società mediante una associazione in partecipazione
(AIP);
che non vi era dubbio che Citibank conoscesse bene la reale situazione di
prossimità al tracollo di Parmalat;
che ciò nonostante soggetti intranei a Citibank avevano chiaramente collaborato
con i responsabili Parmalat nel redigere, controllare e licenziare il comunicato;
che al proposito il Tribunale si era limitato a rilevare che tra coloro che si erano
scambiati il testo del comunicato e avevano partecipato alla sua formazione non vi era
l’imputato BOTTA;
che però dalla consulenza Chiaruttini in atti, e in specie dall’allegato 38 della
integrazione alla stessa, emergeva evidente la corresponsabilità di altri funzionari
Citibank;
che, in particolare, risultava che tale Sarah MURDER – responsabile per l’Italia dei
rapporti dell’ente con le società clienti, dopo avere inviato ad Andrea PETRUCCI di
Parmalat una mail indicante i suoi recapiti, aveva ricevuto alle 12,35 del 21 novembre,
sempre via mali, la bozza del comunicato “come da accordi”, e l’aveva restituita, alle
ore 13,42 con significative correzioni che rendevano il testo ancor più tranquillizzante
per il mercato (aggiungendo che in tal genere di contatti la prelazione nella
distribuzione dell’utile era usuale, ma tacendo sulle clausole non ordinarie che
accompagnavano in realtà il contratto; affermando che i termini principali dell’accordo
erano già esposti nei bilanci Parmalat, così dimostrando la conoscenza di questi•

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Quinta, annullava con rinvio alla Corte di appello di Milano la decisione del Tribunale

cassando il riferimento agli ulteriori finanziamenti);
che il comunicato, integrato da dettagli del contratto di A.I.P. diversi da quelli che
avrebbero consentito di comprendere la reale natura dell’operazione, era stato inviato
alle 14,02 dal Petrucci alla presidenza del gruppo Parmalat accompagnato dalla nota
che era stato concordato con Citibank (oltre che, ma non correttamente, con Consob)
e alle 14,10 a Sarah Murder, ringraziandola per la collaborazione;
che risultava dunque che il comunicato era stato redatto con la piena e
corrente della sua decettività;
che risultava inoltre che Citibank non aveva all’epoca adottato alcun modello che
le consentisse di evitare la consumazione di reati di aggiotaggio informativo quale
quello in esame;
che difatti, mentre nella riunione svoltasi il 21 novembre 2003 a Collecchio – in
cui erano presenti TANZI e Paolo BOTTA – Vanni D’ARCHIRAFI si era rifiutato di
redigere un comunicato a “quattro mani”, decisione del tutto opposta aveva assunto il
funzionario di livello, responsabile del settore corporate per l’Italia, Sarah Murder:
senza un coordinamento di alcun tipo tra i diversi soggetti né alcuna successiva
censura dell’operato della Murder o rettifica del comunicato;
che d’altra parte, a comprova della responsabilità di Citibank, stava il fatto che la
stessa aveva proseguito nella diffusione di comunicazioni al mercato sui titoli Parmalat
tanto tranquillanti e positive quanto assolutamente ingiustificate (mediante giudizi
“buy” – da comperare – non solo il 17 novembre, ma ancora 1’8 dicembre 2003,

quando l’insolvenza di Parmalat era già conclamata).
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di condanna dell’ente ha proposto
ricorso CITIBANK N.A., a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Nerio Diodà,
chiedendone l’annullamento per violazione degli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e
8 d.lgs. n. 231 del 2001, nonché del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Denunzia in particolare che la Corte di appello aveva,
2.1. indebitamente: (a) nuovamente verificato la sussistenza del reato
presupposto e la sua commissione a interesse o vantaggio di Citibank, nonostante
codesto obiettivo non fosse previsto nella sentenza di annullamento; (b) individuato
un diverso e nuovo responsabile del reato di aggiotaggio e riformulato la condotta
“partecipativa” contestata, riferendo l’accordo criminoso ad una attività d’intesa
realizzata attraverso lo scambio di

e-mail,

precedente la riunione di Collecchio

(considerata invece nella imputazione); (c) ritenuto attraverso la individuazione di un
nuovo presunto responsabile, nella persona fisica di tale Sarah Murder, provata la
responsabilità dell’ente sull’assunto che nello stesso non era in funzione alcun modello
che consentisse di evitare l’aggiotaggio informativo;
2.2. erroneamente – sotto il profilo sostanziale – esteso alla situazione di
individuazione di un diverso responsabile il portato dell’art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001,
avente natura sussidiaria e tassativamente circoscritto, a parte i casi di estinzione del

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consapevole collaborazione di un funzionario Citibank-Citicorp perfettamente al

reato, alle ipotesi in cui la persona fisica responsabile dello stesso non è imputabile o
non è stata identificata; con ciò alterando, altresì, l’accusa originariamente formulata
con riguardo allo specifico punto di rottura della doverosa rete precauzionale
ascrivibile all’ente, e arbitrariamente sostituendosi al Pubblico ministero;
2.3. illegittimamente – dal punto di vista processuale -, anziché trasmettere gli
atti al Pubblico ministero per l’esercizio dell’azione penale nei confronti del soggetto
ritenuto effettivo responsabile, condannato l’ente per un fatto diverso da quello
correlazione tra accusa e sentenza, il diritto dell’ente di conoscere il contenuto
dell’addebito e di difendersi in relazione alla idoneità del modello organizzativo in
relazione alla condotta realizzata tramite e-mail dalla Murder, e, più in generale, il
diritto di difesa in un giusto processo, ovverosia la possibilità di difendersi, nel merito,
dall’accusa relativa al fatto così come contestato nei tre gradi di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato.
2. La sentenza di annullamento con rinvio, da cui è scaturita la decisione
impugnata, è partita dall’assunto che, stando all’art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001, la
responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato
identificato o non è imputabile, e dunque anche quando la persona fisica a cui era
stata attribuita la responsabilità del reato presupposto è stata assolta, come nel caso
in esame, per non avere commesso il fatto.
2.1. Più in particolare, in punto di diritto, la sentenza osservava che in base al
tenore letterale della norma per la responsabilità amministrativa è «necessario che
venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all’ente, ma non è anche
necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del
responsabile. La responsabilità penale presupposta può essere ritenuta incidenter
tantum (ad esempio perché non si è potuto individuare il soggetto responsabile o
perché questi è non imputabile) e ciò non ostante può essere sanzionata in via
amministrativa la società».
Parimenti nel senso dell’autonoma possibilità di procedere nei confronti dell’ente a
prescindere dall’accertamento della responsabilità, personale, dell’autore del reato
presupposto, era l’intenzione del legislatore, quale emergeva dalla relazione
governativa che rimarcava come la mancata identificazione della persona fisica che
aveva commesso il reato rappresentasse, oltre che un fenomeno tipico nell’ambito
della responsabilità d’impresa, una delle evenienze in cui è anzi più forte l’esigenza di
sancire la responsabilità dell’ente.
Ad analoga conclusione conduceva l’analisi della ratio oggettiva della norma,
«quale emerge sistematicamente dal complesso delle disposizioni sulla responsabilità
amministrativa degli enti», la cui evidente finalità consiste nella possibilit‘ di

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contestato perché commesso da persona differente, così violando il principio di

«sanzionare l’ente collettivo ogni volta che le persone che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente (o sulle quali queste
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo) commettono dei reati nel suo
interesse o a suo vantaggio».
2.2. Riconosceva quindi, la Quinta Sezione, che nel caso in esame l’assoluta
mancanza di specifica motivazione del Tribunale sulle ragioni della assoluzione di
Citibank dall’illecito amministrativo, consentiva di ritenere che il giudice di primo grado
Botta; e ciò costituiva, per le ragioni dette in relazione all’autonomia delle posizioni
processuali, violazione di legge.
Né, si precisava, poteva ritenersi che il Tribunale avesse escluso la sussistenza
dell’illecito penale, tanto contrastando apertamente con il passo della motivazione
della sentenza di primo grado in cui si diceva che era provato che il testo del
comunicato “incriminato” era stato previamente concordato tra il gruppo Parmalat e la
Citibank, riconducendosi la condotta di reato non alla riunione di Collecchio del 21
novembre 2003, ma ad un precedente scambio di mai! fra le due società. Ne derivava
che l’affermazione contenuta nel capoverso successivo, secondo cui nessuna condotta
concorsuale era ravvisabile nell’incontro avvenuto a Collecchio il 21 novembre 2003,
concerneva evidentemente la sola persona del presunto concorrente Botta (tanto che
alla fine dello stesso capoverso si evidenziava la condotta incensurabile tenuta in quel
frangente dai “funzionari”, senza alcun riferimento a dirigenti o amministratori).
Insomma, il fatto che nella riunione di Collecchio non fossero emersi comportamenti
penalmente rilevanti non escludeva affatto che la condotta di reato potesse essersi
comunque realizzata in altri modi e tempi.
2.3. Si riteneva per tali ragioni che, impregiudicate l’indagine sul dolo e le altre
questioni di merito sollevate dalla difesa da approfondire in sede di rinvio dal giudice
di merito, «che dovrà valutare autonomamente e in piena libertà la sussistenza degli
elementi costitutivi dell’illecito», la sentenza di assoluzione dovesse essere annullata.
Al giudice del rinvio veniva così rimesso il compito di «procedere in concreto
all’esame degli elementi costitutivi dell’illecito contestato alla Citibank e poi concludere
di conseguenza, restando libero nelle proprie valutazioni di merito», potendo
addivenire sia a una nuova assoluzione, corredata però di adeguata giustificazione, sia
a condanna, sempre tuttavia considerando «che l’illecito amministrativo dell’ente ha
carattere autonomo e può quindi sussistere anche in mancanza di una concreta
condanna del sottoposto o della figura apicale societaria (come accade appunto nel
caso di mancata individuazione del responsabile)».
3. Tanto posto, la censura (riferita all’art. 627 cod. proc. pen.) secondo cui il
giudice del rinvio non avrebbe potuto procedere all’autonoma rivalutazione del reato e
alla sua commissione a (obiettivo) vantaggio di Citibank, è quantomeno infondata.
Era difatti esattamente questo il compito espressamente rimesso al giudice del
rinvio dalla sentenza di annullamento allorché gli demandava di valutare, i piena

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aveva adottato la decisione in termini di “automatismo” per effetto dell’assoluzione del

libertà e a prescindere dall’assoluzione del soggetto imputato del reato presupposto, i
profili di responsabilità dell’ente, di cui è condizione non solo l’astratta ipotizzabilità,
ma anche la sussistenza del reato (presupposto”).
4. Infondate sono quindi le altre doglianze che, in base a diverse prospettive
(ancora violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.; violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 231 del
2001; violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in
appello in sede di rinvio affermare la responsabilità dell’ente individuando un differente
responsabile del reato presupposto, così – si sostiene – modificando anche il fatto
contestato a titolo di aggiotaggio.
5. Per quanto concerne l’asserita violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., l’analisi
delle norma compiuta dalla sentenza di annullamento e il principio consegnato al
giudice del rinvio, calati nella situazione fattuale esaminata ed accompagnati dai rilievi
già richiamati – che proprio la sentenza del Tribunale «riconduce[va] la condotta di

reato non alla riunione di Collecchío del 21 novembre 2003, ma ad un precedente
scambio di mails fra le due società» e che, «allora, il fatto che nella predetta riunione
non siano emersi comportamenti penalmente rilevanti, a titolo di concorso, non
esclude affatto che la condotta di reato possa essersi realizzata con altre modalità ed
in tempi diversi» -, rendono evidente che il punto di diritto affermato e vincolante
consisteva proprio nel potere-dovere di accertare e autonomamente dichiarare la
responsabilità dell’ente, avuto riguardo (anche) alla condotta costitutiva del reato
presupposto realizzata prima e in vista della riunione a seguito della quale il
comunicato oggetto della contestazione era stato materialmente licenziato.
6.

Per altro, all’assunto che la condotta considerata integrante il reato

presupposto nella sentenza ora impugnata integrerebbe un “fatto diverso” rispetto a
quello, a tale titolo, contestato, neppure potrebbe riconoscersi fondamento sotto
l’aspetto sostanziale, con riguardo al principio di correlazione tra contestazione e
sentenza.
Nel capo d’imputazione relativo al reato di aggiotaggio (capo D, riportato nel

Fatto) si faceva specifico riferimento a una condotta realizzata «in concorso con altri
funzionari Citicorp», consulenti e responsabili Parmalat, e al Botta si addebitava di
avere diffuso («diffondeva») notizie false con il comunicato stampa del 21 novembre
2003 in cui si ricostruiva in termini non corrispondenti al vero la natura dell’operazione
“Buco Nero. Ma è ovvio che l’aggiotaggio si riferiva al contenuto di tale documento,
secondo la contestazione ideologicamente artefatto, non al supporto documentale in
sé. La natura dolosa del reato e il riferimento all’apporto di altri funzionari Citicorp in
concorso con i vertici Parmalat rendevano quindi evidente come la diffusione ad opera
dell’ “addetto stampa” costituisse solamente la conclusione di una condotta decettiva
che necessariamente presupponeva la padronanza dei reali termini dell’operazi.- – e il

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sentenza e del contraddittorio), sviluppano lo stesso tema: non poteva la Corte di

concerto tra i responsabili dei gruppi coinvolti. L’assoluzione con la formula «per non
avere commesso il fatto» del Botta, sul rilievo che lo stesso «non risultava tra i
destinatari» delle mail con cui era stato concordato il testo del comunicato (p. 60 della
sentenza del Tribunale) e che nessun apporto (“condotta concorsuale”) era a lui
addebitabile per quanto accaduto nella riunione tenutasi lo stesso 21 novembre (p. 61
della stessa sentenza, e ricostruzione datane dalla sentenza di annullamento con
rinvio, riportata prima al par. 2.2.), risolvendosi nel riconoscimento dell’estraneità di
il fatto oggetto di contestazione per la parte riferibile alla formazione del comunicato
poi diffuso.
Il medesimo è dunque il fatto-reato (capo D) in relazione al quale è stata
riconosciuta la responsabilità dell’ente ricorrente per non avere (come dice il capo L,
che specificamente riguarda CitiBank e per cui la stessa è stata condannata) «adottato
ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi».
7.

Priva di qualsivoglia fondamento è, quindi, la doglianza secondo cui il

mutamento della persona fisica effettivamente responsabile del reato (capo D)
avrebbe inciso sul perimetro dell’illecito contestato all’ente (capo L), menomando la
facoltà di questo di difendersi «con riferimento allo specifico “punto di rottura” della
rete precauzionale protettiva dell’altrettanto specifico reato presupposto contestato».
Come evidenziato, dal connesso capo D) già si potevano pianamente trarre i
riferimenti all’esistenza di una previa attività di dolosa concertazione della
comunicazione decettiva riportata nel comunicato stampa.
Sicché l’affermazione che diversa avrebbe potuto essere la difesa in relazione
all’adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire «la “falla” cautelare [che]
si era verificata, tramite e-mail “al livello” organizzativo dei Murder e non attraverso
un incontro personale in quel di Collecchio», se tale fatto si fosse «conosciuto “da
subito”», mostra perlomeno di non tenere conto dell’effettiva portata di tale
contestazione, oltre che delle osservazioni sullo scambio di mail già contenute nella
sentenza del Tribunale richiamando la consulenza del P.m., e del punto di diritto così
come in concreto affermato. Ed è anche in definitiva generica, perché dell’esistenza di
un ipotetico, non meglio specificato, diverso modulo organizzativo cautelare non viene
offerta indicazione concreta alcuna, mentre dell’adozione di un qualche sistema
precauzionale, unitario o diversamente articolato per livelli di competenza che fosse,
non vi è la benché minima traccia in atti.
8.

Atteso il complessivo tenore delle deduzioni difensive, appare, inoltre,

opportuno ribadire che l’illecito addebitabile all’ente ai sensi del d. Igs. n. 231 del 2001
non consiste in una responsabilità sussidiaria per il fatto altrui, sulla falsariga della
responsabilità civile ordinaria da reato del dipendente o proposto, ovvero di quella
delineata dall’art. 197 cod. pen. L’ente è punito per il fatto proprio, e a radi re la

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colui che era stato imputato in veste di mero nuncius, non cancellava, né trasformava,

personalità della sua responsabilità, sta la necessità di poter muovere (come
sottolinea la Dottrina, ai fini dell’art. 27 Cost.) «(direttamente) all’ente un ‘rimprovero’
fondato sul fatto che il reato possa considerarsi espressione di una “politica aziendale”
deviante o comunque frutto di una “colpa d’organizzazione”».
Come efficacemente osserva Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv.
261113 (sent. ThyssenKrupp), la responsabilità dell’ente si fonda, dunque, su una
colpa connotata in senso normativo in ragione dell’obbligo imposto a tali organismi di
iniziative di carattere organizzativo e gestionale in base a un «modello» che individua i
rischi e delinea la misure atte a contrastarli. E la colpa dell’ente consiste nel non aver
ottemperato a tale obbligo.
La circostanza che siffatta colpa venga ad emersione, e assuma rilievo ai fini della
imputazione dell’illecito che riguarda l’ente, solo per effetto della commissione di uno
specifico fatto reato che deve corrispondere per titolo a quelli espressamente compresi
nel catalogo dei reati presupposto dal d.lgs. n. 231, non ne mina la natura
“personale”, e perciò autonoma, riferibile a un deficit organizzativo che attiene alla
mancata adozione di un modello precauzionale astrattamente idoneo a prevenire non
solo e non tanto la singola rottura dello schema legale realizzata dal soggetto imputato
del reato presupposto, ma le carenze strutturali e di sistema che accadimenti di quella
fatta alimentano e favoriscono.
9. Sta, in conclusione, nella natura di responsabilità per fatto proprio la ragione
della autonomia della responsabilità dell’ente sancita dall’art. 8 del d.lgs. n. 231 del
2001. Neppure ha fondamento, per conseguenza, la denuncia di violazione di tale
norma, riferita al fatto che la responsabilità dell’ente é stata affermata non in relazione
a reato presupposto di cui era ignoto l’autore, a mente del comma 1, lett. a), per
reato di cui l’autore era stato individuato ma non era stato perseguito.
Nella sostanza, ai fini della decisione che concerne l’ente non assume alcun rilievo
che la sentenza impugnata abbia ritenuto, sulla base di quanto già risultava dai
documenti che formavano l’allegato 38 della integrazione della consulenza del P.m.
Chiaruttini (pag. 23 sent. C.d.A.), di dare un nome (neppure si sa se reale) ad uno
degli «altri funzionari Citicorp» cui si riferivano, espressamente, la contestazione di
aggiotaggio informativo in concorso, costituente il reato presupposto, e,
implicitamente, la sentenza di annullamento allorché ricordava che sulla scorta della
consulenza del P.m. il Tribunale riconduceva la condotta di reato «ad un precedente
scambio di mails fra le due società» e assegnava al giudice del rinvio il compito di

verificare se essa potesse «essersi realizzata con altre modalità ed in tempi diversi».
La Corte di appello avrebbe potuto con la stessa efficacia e il medesimo risultato
riferirsi al soggetto non meglio identificato che già risultava dalla consulenza del P.m.
e che agiva quale “director of Corporate Affairs Citigroup Italy”, firmandosi Sarah
Murder.
Né può dirsi che vi sia per questo violazione dell’art. 8 cit. o del principio d iritto

9

adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando

consegnato al giudice del rinvio.
Né, in linea teorica, il simultaneo processo nei confronti del responsabile del reato
e dell’ente per l’illecito ad esso collegato può ritenersi condizione essenziale per
procedere nei confronti del secondo, non essendovi ragione per discostarsi, in materia,
dalle regole generali del processo di cognizione che ammettono in ogni ipotesi di
connessione, persino nei confronti di coimputati del, medesimo fatto, la possibilità di
procedere separatamente quando lo sviluppo processuale determina la divaricazione
teorico di giudicati).
Vale, a maggior ragione, considerare che nel caso in esame, identificabile o meno
che apparisse l’autore delle mail “incriminate”, il reato dallo stesso commesso (a fine
2003) era da ritenere oramai (nel 2014, e senza atto interruttivo di sorta)
irrimediabilmente prescritto. La situazione in esame ricadeva perciò comunque nella
previsione dell’art. 8, che alla lettera

b) del comma 1 egualmente prevede la

possibilità di procedere in via autonoma nei confronti dell’ente anche quando «il reato
si estingue per una causa diversa dall’amnistia».
La disposizione non richiede che la prescrizione risulti dichiarata con
provvedimento giurisdizionale. E, specie alle luce delle considerazioni in premessa, la
lettura sistematica delle partizioni del comma 1 riferite ad autore non identificato o
non imputabile (lett. a) e a reato estinto (lett. b) rende assolutamente ragionevole
un’interpretazione non frazionata del dato normativo: nel senso, cioè, che ove si
proceda in via autonoma nei confronti dell’ente perché è ignoto l’autore del reato, la
(vera o presunta) identificazione dello stesso successiva alla scadenza del termine di
prescrizione non richiede che l’azione nei confronti dell’ente debba avere nuovo corso.
Non si ha, infatti, in questo caso immutazione del fatto generatore della
responsabilità dell’ente né del titolo della stessa. L’individuazione del possibile autore
del reato non incide sulla natura e sull’ampiezza dell’accertamento incidentale in
ordine all’esistenza dello stesso demandato al giudice penale chiamato a pronunciarsi
sulla sola responsabilità dell’ente, né sull’esercizio del diritto di difesa di questo, che,
lungi dal risultarne menomato, ne è semmai agevolato. Mentre, diversamente
opinando, alla ingiustificata frustrazione del principio di ragionevole durata si
sommerebbe la sostanziale elusione del regime della prescrizione specificamente
previsto, per la responsabilità dell’ente, dall’art. 59 del decreto n. 231.
10. Concludendo, il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna della parte
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

10

delle singole posizioni (soccorrendo eventualmente i rimedi previsti per il conflitto

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 2 luglio 2015

ore

Il consigliere est

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