Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35816 del 30/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35816 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARCON GABRIELE N. IL 21/06/1972
avverso la sentenza n. 516/2012 TRIB.SEZ.DIST. di PALMANOVA,
del 29/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tt . •rwc-a..1
che ha concluso per
J.
• W- g4..4,,,23a. 2,„,-; o
9-0_5(Ams-52_ ì-k-k

Udito, per la

c—CLZ(/

e civile, l’Avv

Udito i(difensoreAvv.

-1115

uesoro`

.2/

Data Udienza: 30/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 29.1.2014 il Tribunale di Udine, in composizione
monocratica, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ritenuto il
fatto di lieve entità, condannava Gabriele Marcon alla pena di euro duemila di
ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 per avere portato,
senza giustificato motivo, fuori dall’abitazione un’arma da guerra non
funzionante (un mitragliatore ed un nastro di munizioni), oggetto atto ad

Riteneva il giudice che trattandosi di oggetto di ferro e di notevole peso
(kg.11,5), ben poteva essere utilizzato per l’offesa. Del resto, dalle dichiarazioni
dei testimoni doveva escludersi che l’imputato avesse portato l’oggetto nel locale
soltanto per esibirlo agli amici e, in ogni caso, non poteva ritenersi il giustificato
motivo.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Marcon, a mezzo del difensore di
fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione avuto
riguardo alla configurabilità del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975.
Premette che la consulenza tecnica, disposta ai sensi dell’art. 359 cod. proc.
pen. ed acquisita agli atti, aveva accertato che l’arma non è funzionante perché
mancante di parti essenziali e che è stata resa inefficiente, quindi, può essere
considerata ex arma da guerra non sottoposta ad alcun vincolo di legge; anche il
munizionamento era inidoneo all’impiego.
Il ricorrente rileva come, secondo la dottrina, non sono armi, né strumenti
idonei ad offendere, quella armi disattivate nelle parti essenziali e che l’art. 4
legge n. 110 del 1975 non ricomprende oggetti indistinti.
Lamenta che il tribunale ha ritenuto la sussistenza della violazione
considerando l’oggetto un pezzo di ferro di notevole peso, equiparandolo ad un
martello o un «cric», ma non ha specificato quali fossero in concreto le
circostanze spazio-temporali in ragione delle quali l’oggetto poteva essere
ritenuto strumento atto ad offendere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Premesso che il tribunale ha evidenziato che il mitragliatore portato
dall’imputato all’interno del localec ■ig, stato disattivato nelle sue parti
fondamentali, non era funzionante, né era ripristinabile ed anche il
munizionamento era stato disattivato, di tal che non poteva considerarsi arma,
ha ritenuto configurabile la violazione di cui grig21. l’art. 4 legge n. 110 del 1975,
2

offendere, fatto accertato il 28.3.2011.

tenuto conto che il materiale, la forma e il peso dell’oggetto lo rendevano idoneo
all’offesa, quale corpo contundente; inoltre, le circostanze accertate non
consentivano di ritenere che vi fosse un giustificato motivo del porto di tale
oggetto all’interno del ristorante, restando irrilevante la circostanza che il locale
fosse ormai chiuso.
Invero, il giudice non ha motivato compiutamente in ordine alla prova
dell’ulteriore presupposto necessario della utilizzabilità dell’oggetto in esame per
la offesa alla persona.

relazione alla configurabilità della violazione in contestazione, ricordando che gli
oggetti indicati specificamente nella prima parte dell’art. 4, comma secondo,
della legge 18 aprile 1975 n. 110 sono da ritenere del tutto equiparabili alle armi
improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga
«senza giustificato motivo», mentre per gli altri oggetti, non indicati in
dettaglio, cui si riferisce l’ultima parte della citata disposizione normativa occorre
anche l’ulteriore condizione che essi appaiano «chiaramente utilizzabili, per le
circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona» (Sez. 1, n. 32269
del 03/07/2003, Porcu, rv. 225116; Sez. 1, n. 10279 del 29/11/2011 – dep.
15/03/2012, Croce, rv. 252253); tuttavia, non ha argomentato in ordine alla
esistenza di circostanze di tempo e luogo che provino la utilizzazione per l’offesa
dell’oggetto portato dall’imputato nel ristorante, avendo, peraltro, affermato che
i testimoni hanno riferito circostanze non univoche sui motivi ed il contesto del
gesto dell’imputato.
Pertanto, in applicazione dei principi richiamati, nella specie è necessario
verificare l’esistenza di dette circostanze di tempo e di luogo e,
conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio sul
punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Udine.

Così deciso, il 30 aprile 2015.

Il tribunale, infatti, ha richiamato i principi affermati da questa Corte in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA