Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35816 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35816 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FABIANI LUCA N. IL 14/04/1970
avverso la sentenza n. 667/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 25/06/2014
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che in data
14/1/13 confermava la sua condanna per reato di calunnia, ricorre per
contraddittorietà della motivazione in riferimento all’articolo 368 c.p..
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito (in particolare sent.
app. p.3), sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di
manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1
lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad
una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
Va disattesa la richiesta della parte civile, depositata nella cancelleria
di questa Corte prima dell’udienza odierna, di liquidazione delle spese per il
grado, assorbente essendo la considerazione che nessun apporto alla decisione
odierna è stato introdotto, né alcuna necessaria attività intermedia, rispetto alla
deliberazione della sentenza impugnata, risulta essere stata espletata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.2014
cassazione l’imputato Luca Fabiani enunciando motivo di erronea applicazione e