Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35814 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35814 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOFOCO FRANCO N. IL 25/02/1974
avverso la sentenza n. 588/2013 TRIBUNALE di PORDENONE, del
30/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 25/06/2014
48601/13 RG
1
ORD INANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena,
deliberata dal Tribunale di Pordenone in data 30/7/13 per reati
di resistenza, danneggiamento, guida in stato di ebbrezza,
in ordine alla quantificazione della pena.
2.
Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti.
Infatti, in sede di patteggiamento tutte le statuizioni
non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza,
in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la
legge riconosce con questo istituto alle parti e che il giudice
ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in
discussione con il ricorso per cassazione. Ne consegue che la
parte che abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di
un determinato trattamento sanzionatorio non può poi dolersi
della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure
sotto il profilo del difetto o del vizio di motivazione, in
quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di
rendere conto dei punti non controversi della decisione
(Sez. 3,
sent. 42910 del 29.9 – 11.11.2009).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle
ammende, equa al caso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.2014
ricorre l’imputato Franco Lofoco, deducendo vizi di motivazione