Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35813 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35813 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VILLACARO VINCENZO N. IL 20/08/1982
avverso la sentenza n. 824/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
28/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 22/04/2015

RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 28.1.2014 la Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del
Tribunale di Salerno in data 19.7.2012 appellata da Villacaro Vincenzo, con la quale il predetto
era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti
della premeditazione, dei motivi abietti, della recidiva, e con l’ulteriore aggravante di cui
all’art.7 D.L.152/1991, alla pena di anni nove e mesi 10 di reclusione per i seguenti delitti uniti
dal vincolo della continuazione:
– a) tentato omicidio, in concorso con Salvini Francesco, in danno di Rocco Vincenzo, contro il

motoscooter guidato dal Villacaro, il quale aveva fermato il veicolo ad una decina di metri dal
bar King & Queen, davanti al quale si trovavano, seduti intorno ad un tavolino, il Rocco e Di
Lieto Salvatore; il Salvini aveva esploso i suddetti colpi stando sul motociclo, non attingendo il
Rocco ma Apicella Massimo che si era trovato sulla traiettoria dei colpi e che riportava lesioni
alla gamba destra ed al braccio destro; con le aggravanti di aver agito con premeditazione e
per motivi abietti, per sole ragioni di vendetta e comunque ritorsive; con l’ulteriore aggravante
di cui all’art.7 D.L.152/1991 per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste
dall’art.416-bis cod. pen.; in Salerno alle ore 21,00 circa del 6.3.2002;
– b) ricettazione,detenzione e porto della pistola di cui al capo precedente, al fine di
commettere il delitto di cui al capo a), con l’ulteriore aggravante di cui all’art.7 D.L.152/1991.
I giudici di merito ritenevano, sulla base delle risultanze, che il fatto si fosse svolto con le
modalità descritte nel capo di imputazione: i colpi di pistola erano stati esplosi in direzione di
Rocco Vincenzo, ma lo stesso non era stato attinto per la distanza dalla quale il passeggero
della moto aveva esploso i colpi e per la posizione scomoda in cui lo sparatore si trovava,
mentre un paio di proiettili avevano raggiunto per errore Apicella Massimo.
Elemento principale d’accusa a carico del Villacaro era costituito dalla chiamata in correità di
Salvini Francesco che, avendo deciso di collaborare con la giustizia, aveva non solo confessato
di essere colui che a bordo del motociclo aveva esploso sei-sette colpi di pistola contro Rocco
Vincenzo, ma aveva anche indicato sia la persona che nell’occasione aveva guidato il motociclo
– Villacaro Vincenzo, un suo amico con il quale all’epoca conviveva e trafficava in sostanze
stupefacenti – , sia la persona – Longo Giuseppe – che gli aveva dato mille euro per eseguire il
delitto, nonché altro soggetto, Pisapia Adamo, con il quale in un primo momento aveva
programmato di commettere l’omicidio, preferendo poi il Villacaro perché di carattere più
deciso, lasciando al Pisapia il compito di aspettarli nel quartiere di Torrone dopo il compimento
del delitto per bruciare lo scooter che era stato rubato da tale Zaccaria Zullo ed utilizzato per
commettere il tentato omicidio.
Il Salvini, che veniva ritenuto pienamente attendibile dai giudici di primo e di secondo grado,
oltre a raccontare nei particolari le modalità del suddetto delitto, che erano risultate
corrispondenti a quanto accertato dalla Polizia giudiziaria nel corso delle indagini, aveva
precisato le ragioni per le quali Longo Giuseppe gli aveva commissionato l’omicidio, dicendogli
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quale venivano esplosi almeno sei colpi di pistola calibro 7,65 dal Salvini, passeggero su un

che bisognava sparare a Rocco Vincenzo perché era un infame, avendo fatto arrestare i fratelli
Stellato.
Il Salvini aveva anche riferito che qualche settimana dopo il fatto Di Lieto Salvatore era venuto
a conoscenza che all’agguato aveva partecipato il Villacaro e per questo aveva pesantemente
pestato il Villacaro, sottraendogli anche il motorino.
Aveva, infine, riferito in merito ai suoi rapporti con Esposito Carmine, segnalando che il
predetto era venuto a conoscenza che a commettere il tentativo di uccidere Rocco Vincenzo
erano stati lui e Villacaro Vincenzo.

strettissimi rapporti tra il propalante ed il Villacaro; le dichiarazioni di Esposito Carmine che nel
frattempo era diventato un collaboratore di giustizia (l’Esposito aveva dichiarato di essere
venuto a sapere da Rocco Vincenzo che gli autori del delitto erano stati il Salvini ed il
Villacaro); Le dichiarazioni di altro collaboratore di giustizia, Castagna Walter, il quale aveva
dichiarato di avere appreso da Cammarota Ivan che gli autori del delitto de quo erano stati il
Salvini ed il Villacaro; il pestaggio dell’imputato operato da Di Lieto Salvatore, ammesso da
costui e dallo stesso imputato, ma giustificato in modo del tutto inverosimile (il Di Lieto
avrebbe punito il Villacaro perché faceva uso di sostanze stupefacenti).

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione.
Villacaro Vincenzo era stato condannato sulla base delle sole dichiarazioni rese da Salvini
Francesco, senza che fosse stata compiuta la necessaria verifica delle stesse al fine di
accertarne l’attendibilità.
Non si era considerato, in particolare, che il Salvini aveva motivi di astio nei confronti del
Villacaro, poiché durante un periodo di detenzione dello stesso Salvini il Villacaro aveva smesso
di aiutare economicamente la madre del Salvini, venendo meno ad un preciso impegno.
Il predetto collaboratore aveva rivolto accuse, in relazione all’episodio del tentato omicidio,
anche nei confronti di Longo Giuseppe, Pisapia Adamo e Radice Giacomo, asserendo, con
riguardo a quest’ultimo, che l’avrebbe tenuto nascosto dopo la commissione del tentato

Quali riscontri all’accusa nei confronti del Villacaro, i giudici di merito indicavano: gli accertati

omicidio.
L’accusa nei confronti del Longo di essere stato il mandante del tentato omicidio era risultata
calunniosa, poiché il Longo era stato assolto dall’accusa di aver partecipato al tentato omicidio
già dal giudice di primo grado.
Le accuse nei confronti degli altri due non dovevano essere state credute neppure dal Pubblico
Ministero, poiché gli stessi non erano stati perseguiti per le condotte loro attribuite dal Salvini.
La verifica dell’attendibilità del chiamante in correità doveva essere particolarmente
approfondita, in quanto i riscontri indicati nella sentenza impugnata non avevano riguardato la
ricostruzione logica ed organica dei fatti.

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Non poteva essere considerato un valido riscontro l’aggressione del Di Lieto nei confronti
dell’imputato, non essendo risultato provato che detta aggressione sarebbe avvenuta perché il
Di Lieto era venuto a conoscenza che il Villacardo aveva partecipato all’azione che il Di Lieto
credeva fosse stata organizzata contro di lui.
I collaboratori di giustizia Castagna Walter ed Esposito Carmine, per loro stessa ammissione,
non avevano una conoscenza diretta dei fatti.
Tra l’altro, l’Esposito aveva riferito del coinvolgimento di Villacaro nel tentato omicidio nei
confronti di Rocco Vincenzo oltre i sei mesi dall’inizio della collaborazione, e quindi le sue

parlato in precedenza di questa vicenda poiché l’avrebbe ritenuta di poca importanza. Il
Castagna, invece, aveva reso dichiarazioni contraddittorie circa gli autori del tentato omicidio.
Con gli altri motivi di ricorso la difesa ha sostenuto che il fatto doveva essere qualificato come
reato di lesioni personali, poiché l’aver sparato numerosi colpi da notevole distanza e senza
ben posizionarsi per prendere la mira doveva far ritenere che l’intento fosse quello di intimorire
e non di uccidere.
Ha denunciato l’insussistenza dell’aggravante speciale di cui all’art.7 D.L.152/1991 perché non
vi era prova che il fatto fosse avvenuto per favorire un’associazione di stampo mafioso o con
metodo mafioso.
Ha dedotto l’omessa motivazione sia con riguardo alla sussistenza delle aggravanti della
premeditazione e dei motivi abietti o futili, sia per non aver il giudice di secondo grado ritenuto
le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti (non ci sono motivi d’appello).

CONSIDERATO IN DIRITTO
Con i motivi di ricorso sono state proposte questioni di fatto, non ammissibili in sede di
legittimità, ovvero sono state mosse alla motivazione della sentenza impugnata critiche
manifestamente infondate.
il ricorrente non ha contestato la dinamica del fatto contestato, come ricostruita dai giudici di
merito, ma soltanto la partecipazione all’azione delittuosa da parte dell’imputato, il quale,
secondo la ricostruzione operata in sentenza, era alla guida del motociclo in cui era trasportato
Salvini Francesco, il soggetto che non solo ha ammesso di avere sparato con una pistola
calibro 7,65 sei-sette colpi contro Rocco Vincenzo senza scendere dal motociclo, ma anche ha
narrato in tutti i particolari la vicenda, precisando da chi aveva avuto l’incarico di uccidere il
Rocco; come aveva preparato l’azione; quali erano le persone che l’aveva aiutato; come si era
svolta la dinamica del fatto.
Non risponde al vero che i giudici di merito non avrebbero verificato, nei modi prescritti dalla
giurisprudenza di legittimità, l’attendibilità del Salvini.
In primo luogo la Corte territoriale ha preso in esame i presunti motivi di astio che, secondo
l’imputato, il Salvini avrebbe avuto nei suoi confronti, osservando che le affermazioni del
Villacaro non solo non erano sorrette da qualche elemento di prova, ma addirittura erano
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dichiarazioni non potevano essere utilizzate, anche perché non era credibile che non avesse

smentite dal fatto – ammesso dallo stesso imputato – che era stato proprio il Salvini a
scagionarlo dall’accusa di essere stato uno degli autori dell’omicidio in danno di Lucio Grimaldi.
Ha osservato, inoltre, che all’epoca del fatto il Villacaro conviveva con il Salvini ed aveva
strettissimi rapporti con lo stesso anche in affari illeciti, quindi era del tutto plausibile che il
Salvini, incaricato di commettere un grave delitto, si fosse rivolto ad una persona a lui molto
vicina e disposta a commettere azioni delittuose.
Ha inoltre constatato, prendendo in esame l’attendibilità del Salvini, che le dichiarazioni del
predetto non solo risultavano precise, logiche e dettagliate, ma trovavano piena conferma

dopo la commissione del fatto.
Priva di significato è la circostanza che Longo Giuseppe – accusato dal Salvini di essere colui
che gli aveva dato incarico di uccidere Rocco Vincenzo – sia stato assolto, poiché non è
risultato affatto che la suddetta accusa fosse calunniosa, ma soltanto che la stessa non fosse
adeguatamente riscontrata.
Nessun valore può avere anche la mera asserzione della difesa che non si sarebbe proceduto
nei confronti di Pisapia Adamo (accusato di aver bruciato il motociclo utilizzato per commettere
il delitto) e nei confronti di Radice Giacomo (accusato di avere tenuto nascosto il Salvini dopo
la commissione del delitto), poiché non risulta che non si sarebbe proceduto nei confronti delle
suddette persone, né è noto il motivo di un’eventuale archiviazione della loro posizione.
Specifici riscontri esterni alle dichiarazioni del suddetto collaboratore di giustizia sono stati
rinvenuti nelle dichiarazioni rese da Esposito Carmine e Castagna Walter, la cui attendibilità è
stata attentamente valutata dai giudici di merito, mentre risulta del tutto generica la critica
mossa dal ricorrente alle valutazioni dei giudici di merito.
Tra l’altro, è infondata l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento
dall’Esposito poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sanzione di inutilizzabilità
che, ai sensi dell’art. 16-quater, comma nono, del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella
L. 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall’art. 14 della L. 13 febbraio 2001, n. 45, colpisce
le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine di centottanta giorni, previsto
per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione

oggettiva in tutti gli elementi raccolti dagli inquirenti nelle indagini e nei rilievi compiuti subito

solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non a quelle rese nel
corso del dibattimento (v. Sez. 6 sentenza n.16939 del 20.12.2011, Rv.252632).
Con motivazione non illogica la Corte di assise d’appello ha ritenuto confermata la
dichiarazione del Salvini nella parte in cui aveva riferito che il Di Lieto (che si trovava insieme a
Rocco Vincenzo al momento della commissione del delitto nei confronti di quest’ultimo) aveva
pestato duramente il Villacaro anche per il rischio corso da esso Di Lieto in occasione della
suddetta sparatoria, perché il Villacaro ed il Di Lieto hanno confermato il fatto, e quest’ultimo
ha dato un motivo del tutto inverosimile sulle ragioni per le quali aveva pestato il Villacaro.
Con motivazione adeguata il fatto è stato qualificato giuridicamente come tentato omicidio,
tenendo conto dell’incarico ricevuto dal Salvini; della potenzialità dell’arma utilizzata per
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commettere il delitto; della reiterazione dei colpi. La Corte territoriale ha dato anche una
spiegazione logicamente accettabile delle ragioni per le quali i numerosi colpi di pistola non
abbiano raggiunto l’obiettivo.
Per quanto riguarda l’omessa motivazione del giudice di secondo grado sulla sussistenza delle
aggravanti contestate, ovvero sulla mancata concessione delle prevalenza delle concesse
attenuanti generiche sulle aggravanti, si deve rilevare che nei motivi d’appello non era stata
contestata la sussistenza delle aggravanti, né era stato chiesto di dichiarare prevalenti le
attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, quindi legittimamente la Corte di merito, per

investita con i motivi d’impugnazione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere
condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al versamento alla Cassa
delle ammende di una somma che si reputa equa nella misura di euro 1.000,00, in difetto della
ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 22 aprile 2015
Il consigliere estensore

il principio di cui all’art.597/1 cod. proc. pen., non ha trattato temi dei quali non era stata

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