Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35812 del 29/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35812 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Severino Alessandro i. t„,
Ciofani Alessandra

-te
SOJ 1QIo. LO’ (” 4 ”

avverso l’ordinanza n. 126/2012 del Tribunale del riesame di Chieti del
25.10.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Antonio Gialanella , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe

, il Tribunale di Chieti

sull’istanza di riesame avanzata da Severino Alessandro e Ciofani Alessandra
,indagati ex art.633 e 639 bis cod.pen., sul sequestro preventivo dell’alloggio

Data Udienza: 29/05/2013

Ater di Chieti sito in Francavilla al mare, via Adriatica sud, dichiarava non
luogo a provvedere avendo il P.M. disposto il dissequestro in favore dell’Ater,
proprietaria dell’alloggio.
1.2 Contro l’ordinanza suddetta ha presentato ricorso per Cassazione il
difensore deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e
delle norme processuali in relazione all’art. 606, comma I, lett. b) e c) C.p.p.e
carenza , contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione

pronunciarsi nel merito dell’impugnazione ,dichiarando la nullità del sequestro
e ordinando la restituzione dell’immobile all’avente diritto a causa della
nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa degli indagati, ai
quali non era stato mai nominato alcun difensore di ufficio nè consentita la
assistenza o la nomina di un difensore di fiducia. La motivazione del
provvedimento è manifestamente illogica in relazione all’art. 606. comma i
lett.c) cod.proc.pen. non essendo configurabile, a carico degli indagati, meri
ospiti del legittimo detentore dell’immobile ATER , il reato di cui agli artt. 633
e 639 bis C.P.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione n. 230 del 2007 già
avevano deciso che una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di
riesame del sequestro, o l’eventuale ricorso per cassazione contro la decisione
del tribunale del riesame è inammissibile, per sopravvenuta carenza di
interesse da parte di colui che ha ottenuto la restituzione della cosa
sequestrata.
2.2. Più di recente, una sentenza di questa Corte, che questo Collegio
condivide , ha osservato che il fondamento processuale che supporta il
predetto principio non è limitato al caso della restituzione del bene
sequestrato allo stesso soggetto che ha proposto il ricorso e che l’intervenuta
restituzione del bene in favore di soggetto diverso da quello che ha subito il
provvedimento restrittivo determina l’inammissibilità del gravame proposto
per sopravvenuta carenza di interesse. E’ stato infatti ritenuto che :” va

esteso anche all’ipotesi che la restituzione sia stata disposta 5 favore di
soggetto diverso, giacchè non muta la ratio che lo sorregge: 11 giudizio di

all’art. 606, comma I, lett. e) C.p.p. Il Tribunale di Chieti avrebbe dovuto

riesame (e l’eventuale ricorso in Cassazione) sono funzionali a rimuovere le
misure restrittive per le quali non sussistono i requisiti richiesti dalla legge.
Se questa è la funzione del controllo incidentale, ne discende che la
restituzione dei beni sequestrati fa cessare l’interesse all’impugnazione
provvedimento limitativo del diritto sulla cosa si è già esaurito e l’interessato
non ha alcuna ragione specifica per attivare o coltivare, a seconda del
momento della restituzione, la procedura incidentale. E’ ben vero che chi ha
ma tale interesse può essere perseguito, molto più proficuamente, con
l’impugnazione del provvedimento di dissequestro e restituzione, che non a
caso può essere opposto da qualunque interessato ( art.263 cod.proc. pen.)
ed appellato da chi ha diritto alla restituzione ( art.322 – bis cod.proc.pen.
per 11 sequestro preventivo. L’art.321 comma 3 prescrive anche che il
provvedimento di dissequestro deve essere notificato a coloro che hanno
diritto di proporre impugnazione)…. “( n.47520 del 2012 rv 254517).
3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile : ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille, ciascuno, alla
Cass delle ammende.
Così
Il Conigli

n Roma , camera di consiglio del 29 maggio 2013
estensore

Il Presidente

subito il sequestro mantiene l’interesse ad ottenere la restituzione del bene

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