Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35812 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35812 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FEDELE MAURIZIO N. IL 22/09/1987
avverso la sentenza n. 516/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 04/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 25/06/2014
48561/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l.
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di Lecce-Taranto
che in data 4/4/13 confermava la sua condanna per reato ex art.
motivo di erronea qualificazione dei fatti e vizi alternativi
della motivazione in ordine al ritenuto reato di resistenza ed
alla quantificazione della pena.
2.
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il
motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si
confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata che ha rivalutato autonomamente la fattispecie
concreta posta al suo giudizio (confronto doveroso per
l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la
sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso:
Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-
14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009) e non indicano
quali specifiche e determinanti censure d’appello non avrebbero
trovato risposta nella rivalutazione della Corte distrettuale.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.2014
337 c.p., ricorre per cassazione l’imputato Maurizio Fedele, con