Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35812 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35812 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARRAZZO ANTONIO N. IL 17/01/1968
MARRAZZO VINCENZO N. IL 01/11/1964
avverso la sentenza n. 16/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 29/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
/v)
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (in l I 02-2-49 Pii.,
che ha concluso per n i
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1—ì

o

Udito, per la parte civile, l’Avv .,/
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 22/04/2015

RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 23.5.2014 la Corte di assise d’appello di Napoli, in parziale riforma della
sentenza della Corte di assise di Napoli del 9.1.2013 appellata da Marazzo Antonio e Marazzo
Vincenzo, confermava la pena di anni 16 di reclusione inflitta a Marazzo Antonio e riduceva ad
anni 13 di reclusione la pena inflitta a Marazzo Vincenzo, in relazione al delitto di omicidio in
danno di Tintore Diana, commesso in Casandrino in data 19.10.1996, ed ai delitti, uniti dal
vincolo della continuazione con il predetto omicidio, per i quali gli stessi imputati erano stati
condannati con sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 1.6.2004.

alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione per i delitti di cui agli artt.416-bis e 629 cod. pen.,
mentre il fratello Vincenzo era stato condannato alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione per il
delitto di cui all’art.416-bis cod. pen.
La Corte di assise d’appello riteneva che agli imputati, ai quali per l’omicidio era stato inflitto il
minimo della pena, anni 12 di reclusione, in conseguenza del riconoscimento della speciale
attenuante di cui all’art.8 D.L.152/1991, non potessero essere concesse anche le richieste
attenuanti generiche, in quanto le stesse erano state richieste per le stesse ragioni per le quali
era stata riconosciuta la speciale attenuante della dissociazione, e la Corte di merito riteneva
che non fosse consentito una ripetuta valorizzazione dei medesimi elementi.
Inoltre, la Corte territoriale osservava che le richieste attenuanti generiche non potevano
essere concesse, avuto riguardo al movente dell’omicidio, alle modalità esecutive dello stesso,
ai gravi ed allarmanti precedenti penali degli imputati.
Doveva inoltre tenersi conto, con riferimento a Marrazzo Antonio, della posizione apicale dello
stesso nell’ambito del clan Marrazzo, e con riferimento alla posizione di Marrazzo Vincenzo, del
ruolo di esecutore materiale dell’omicidio.
Quanto al comportamento processuale tenuto dagli imputati, la Corte di merito osservava che
il regime di vita susseguente alla scelta collaborativa era una condotta sostanzialmente
obbligata, pena la perdita del programma speciale di protezione e dei relativi benefici
economici.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati,
chiedendone l’annullamento per erronea applicazione della legge penale e per vizio di
motivazione.
La difesa di Marrazzo Antonio ha criticato la motivazione della sentenza, poiché il giudice di
secondo grado, che avrebbe dovuto tenere conto di tutti i criteri indicati dall’art.133 cod. pen.,
aveva negato le attenuanti generiche considerando sostanzialmente solo la gravità del reato.
In particolare, non aveva tenuto conto che l’imputato, nel corso del giudizio di primo grado, si
era sottoposto all’esame ed aveva non solo ammesso le sue responsabilità e ricostruito
l’omicidio di cui era imputato, ma aveva anche fatto luce sulla sua carriera criminale e su altri

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Con la predetta sentenza della Corte d’appello di Napoli Marrazzo Antonio era stato condannato

gravi reati da lui commessi, indicando i complici che non erano stati fino ad allora perseguiti
dall’autorità giudiziaria.
Tra l’altro, la concessione delle attenuanti generiche appariva necessaria per distinguere la sua
posizione, meno grave, rispetto a quella del fratello Vincenzo, che era stato esecutore
materiale dell’omicidio.
Il difensore di Marrazzo Vincenzo ha sostenuto che al predetto dovevano essere concesse le
attenuanti generiche non solo per il suo comportamento processuale, ma anche perché aveva
mostrato un completo ravvedimento ed aveva spezzato ogni legame con il gruppo criminale di

Ingiustificata, quindi, risultava la mancata concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
La Corte di assise d’appello ha ampiamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto di non
poter concedere le attenuanti generiche agli imputati, e la motivazione della Corte di merito è
scevra da qualsivoglia vizio sotto il profilo logico giuridico.
Con riguardo alla posizione di Marrazzo Antonio, è del tutto infondata la critica del difensore, il
quale ha sostenuto che la Corte di assise d’appello avrebbe sostanzialmente considerato solo la
gravità del fatto per negare all’imputato dette attenuanti.
Anche a prescindere dal fatto che non è censurabile la motivazione del giudice di appello se,
dopo aver preso in esame i motivi di impugnazione con i quali sono state richieste le attenuanti
in questione, decida di negarle per la particolare gravità del fatto, nel caso di specie la Corte
territoriale ha motivato la sua decisione anche con il movente dell’omicidio di Tintore Diana,
con le modalità esecutive dello stesso e dei gravi ed allarmanti precedenti penali di Marrazzo
Antonio.
Non ha alcun fondamento logico, inoltre, ritenere che chi occupa nell’ambito di un’associazione
per delinquere una posizione apicale e decide il compimento di un omicidio commetta un fatto
meno grave rispetto al componente della medesima associazione che esegua materialmente il
delitto.

cui aveva fatto parte.

Le suddette considerazioni valgono anche con riguardo agli analoghi motivi di ricorso
presentati dalla difesa di Marrazzo Vincenzo, la quale ha sostenuto, in particolare, che il
predetto imputato avrebbe meritato la concessione delle attenuanti generiche per essersi
completamente ravveduto ed aver spezzato ogni legame con il gruppo criminale (capeggiato
dal fratello Antonio) di cui aveva fatto parte.
La Corte di assise d’appello ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche
nei confronti del predetto imputato, non solo rilevando che del ravvedimento si era già tenuto
conto concedendo la speciale attenuante di cui all’art.8 D.L. 152/1991 e determinando la pena
per l’omicidio nel minimo previsto, ma anche concedendo un’ulteriore riduzione della pena per i
reati satelliti del delitto continuato.
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Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e gli imputati devono essere
condannati, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al versamento alla Cassa
delle ammende di una somma che si reputa equa nella misura di euro 1.000,00 per ciascun
imputato, in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 22 aprile 2015

Il consigliere estensore

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