Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35810 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35810 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE GIORGIO LUIGI N. IL 08/10/1941
NEGLIA GIUSEPPE N. IL 22/08/1939
avverso la sentenza n. 229/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 25/06/2014

/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Taranto che in data
30.10.2012-26.4.2013 confermava la loro condanna per reato ex art. 372 c.p.,

enunciando nei rispettivi formalmente autonomi atti di ricorso i medesimi motivi
che seguono:
– “violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)”, perché dovendosi
ritenere inammissibile la costituzione di parte civile, trattandosi di soggetto non
persona offesa dal reato, doveva ritenersi inutilizzabile il fascicolo fotografico da
quella prodotto;
– vizi alternativi della motivazione sul punto della valutazione della
documentazione fotografica in relazione alle dichiarazioni dei testi;
– medesimi vizi alternativi rispetto alle discordanze delle deposizioni;
– “violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)” nell’apprezzamento
della deposizione resa nel giudizio civile in relazione agli elementi costitutivi del
reato di falsa testimonianza;
– prescrizione del reato.

2. I ricorsi sono originariamente inammissibili (il che esclude ogni
rilevanza dell’eventuale sopravvenuta prescrizione del reato), perché i motivi
sono sia diversi da quelli consentiti che generici.
Essi infatti prospettano – a fronte di un duplice conforme specifico
apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da motivazione non
apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli,
rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si
risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa
in questa sede di legittimità, anche senza confrontarsi con l’articolata specifica
motivazione con cui la Corte d’appello ha risposto (5-8) alle doglianze
devolutele, specificamente prese in considerazione (p. 3-4), solo riproposte nei
ricorsi.

ricorrono per cassazione gli imputati LUIGI DE GIORGIO e GIUSEPPE NEGLIA,

/13 RG

2

Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000 alla Cassa delle

Così deciso in Roma, il 25.6.2014

ammende.

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