Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35810 del 19/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35810 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PULEO ROBERTO N. IL 25/01/1965
avverso la sentenza n. 2064/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 29/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per n
q

r.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/03/2015

RILEVATO IN FATTO
Nei confronti di Puleo Roberto si è proceduto per i seguenti reati:
– detenzione illegale di un fucile marca Franchi cal. 12, arma clandestina poiché con numeri di
matricola cancellati (capi A — B);
– ricettazione del suddetto fucile (capo C);
– detenzione e porto illegale di un fucile marca Bernardelli cal. 12 e di una pistola marca Beretta
cal. 7,65, armi ricevute da Polimeno Emilio (capo D);
– simulazione di reato per aver istigato Polimeno Emilio a denunciare il furto delle armi indicate

– fabbricazione e cessione di armi clandestine utilizzando le armi di cui al capo D (capo F);
i reati di cui ai capi A), B) e C) sono stati accertati il 24.9.2007; i reati di cui al capo D) sono
stati commessi 1’8.5.2007; il reato di cui al capo E) è stato commesso il 13.5.2007; il reato di
cui al capo F) è stato commesso in epoca successiva e prossima all’8.5.2007.

Con sentenza in data 24.11.2008 il GUP del Tribunale di Reggio Calabria ha condannato il
Puleo per i delitti di cui ai capi A), B) C), D (quest’ultimo limitatamente al porto illegale delle
armi) ed E) — ritenuta la continuazione tra tutti i reati e concesse le attenuanti generiche— alla
pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Ha assolto il Puleo dalla detenzione delle armi di cui al capo D) e dal reato di cui al capo F)
perché il fatto non sussiste.

A seguito di appello del Pubblico Ministero e dell’imputato, la Corte d’appello di Reggio
Calabria, con sentenza in data 29.5.2014, ha ritenuto responsabile il Puleo anche per il reato di
detenzione delle armi di cui al capo D) ed ha rideterminato la pena complessiva in un anno,
mesi 10 di reclusione ed euro 2.200,00 di nnulta,concedendo i benefici di legge.
La vicenda è stata ricostruita, nei punti essenziali, dai giudici di merito attraverso i seguenti
passaggi.
Polinneno Emilio, all’inizio del 2007, aveva ritrovato nel garage dell’abitazione della sua famiglia
di origine il fucile Bernardelli e la pistola Beretta appartenuti a suo padre, deceduto nell’anno
1997. Il Polimeno si era rivolto all’avvocato Alice Madonia per sapere cosa avrebbe dovuto fare
delle suddette armi, ma il predetto avvocato, pur avendo garantito il suo interessamento,
aveva fatto passare il tempo senza dargli alcuna risposta. Il giorno 7 maggio 2007 il Polinneno,
incontrando casualmente un suo conoscente, Puleo Roberto, aveva manifestato allo stesso il
desiderio di sua madre di sbarazzarsi delle suddette armi. Il Puleo, che era un cacciatore ed
anche esperto di armi, si era offerto di ritirare le armi e di consegnarle per la rottamazione ad
un’armeria. Il Polimeno aveva accettato l’offerta ed il pomeriggio del giorno seguente
(8.5.2007) aveva consegnato al Puleo, che era venuto a ritirarle, le armi in questione. Pochi
giorni dopo il Polimeno, pentitosi della leggerezza commessa, aveva chiesto al Puleo di

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al capo D (capo E);

restituirgli le armi, ma questi gli aveva comunicato che le stesse erano già state destinate alla
rottamazione e gli aveva consigliato di sporgere una denuncia di furto delle armi.
In data 13 maggio 2007 il Polinnen veva accompagnato sua madre, Torino Maria, nella
Stazione Carabinieri Rione Modena per la denuncia di furto delle armi e nell’occasione la Torino
aveva esibito copia della denuncia del possesso delle armi effettuata il giorno precedente in
Questura, nonché istanza di autorizzazione al trasporto delle armi.
Subito dopo aver redatto il verbale di denuncia di furto, i Carabinieri avevano chiesto
chiarimenti ed il Polinneno aveva narrato come realmente si erano svolti i fatti, spiegando il

Erano state effettuate intercettazioni nei confronti del Puleo e, in data 24.9.2007, era stata
eseguita una perquisizione nell’abitazione dello stesso che aveva portato al sequestro di un
fucile marca Franchi, smontato e con matricola punzonata, ben occultato nel balcone
dell’abitazione, dietro un mobile a ripiani.
I giudici di merito ritenevano sostanzialmente attendibili le dichiarazioni rese dal Polinneno,
con riguardo alla consegna del fucile Berardelli e della pistola Beretta al Puleo, anche perché le
stesse erano riscontrate dalle dichiarazioni rese dalla madre (Torino Maria) e dalla moglie
(Scarfone Maria Grazia) dello stesso Polinneno, nonché da altre risultanze quali l’esito della
perquisizione nell’abitazione dell’imputato, le dichiarazioni rese dall’avv. Alice Madonia, l’esito
delle intercettazioni ed il fatto che in precedenza il Puleo aveva presentato una denuncia di
furto, descrivendo i fatti in modo analogo a quello poi suggerito al Polimeno.
La Corte territoriale, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, riteneva che l’imputato
dovesse essere dichiarato responsabile anche della detenzione delle armi che aveva ricevuto
dal Polimeno, in quanto non era risultato che il possesso delle stesse fosse durato solo per
pochi istanti.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento per vizio di motivazione.
La Corte d’appello aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni di Polimeno Emilio, senza
considerare le numerosi contraddizioni delle stesse e la versione resa dall’imputato che invece

ruolo che aveva avuto Puleo Roberto.

era logica e non in contrasto con le risultanze processuali.
Erroneamente, inoltre, era stato ritenuto che la versione del Polimeno fosse stata confermata
dalle dichiarazioni della madre e della moglie dello stessoPolimeno, poiché non erano state
considerate le numerose discrepanze messe in luce dalla difesa con riguardo alle dichiarazioni
rese dalla Torino e dalla Scarfone.
Dalla sottoposizione per alcuni mesi ad intercettazione delle utenze telefoniche dell’imputato
non era emerso alcunché di rilevante, e la frase presa in considerazione nella sentenza (…qua
le armi tirano una potenza)

pronunciata dall’interlocutore dell’imputato nel corso di un

colloquio registrato poteva essere interpretata in diversi modi.

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/YE.

Le dichiarazioni del Polimeno non erano state confermate, sotto diversi aspetti, neppure
dall’avvocato Madonia che era stata sentita in qualità di testimone.
L’imputato aveva credibilmente dichiarato di essere stato interessato all’acquisto di un fucile e
di una pistola che gli era stato proposto dal Polimeno ma, avendo visto che dette armi erano in
cattivo stato ed arrugginite, non le aveva prese.
L’imputato doveva essere assolto, secondo il ricorrente, anche dai delitti che gli erano stati
contestati in relazione all’acquisto ed alla detenzione del fucile marca Franchi, risultato con
matricola punzonata. Credibilmente lo stesso aveva dichiarato che qualche giorno prima della

a casa, poggiandolo accanto ad un mobile nel balcone, con l’intenzione di consegnarlo alle
forze dell’ordine.
Erroneamente i giudici di secondo grado avevano aumentato la pena per i reati di cui al capo
D), ritenendo che per questi reati il primo giudice avesse assolto l’imputato, mentre nella
sentenza di primo grado il Puleo era stato assolto solo dal delitto di detenzione, mentre era
stato condannato per il porto illegale del fucile Berardelli e della pistola Beretta.
Peraltro, erroneamente l’imputato era stato condannato anche per la detenzione delle suddette
armi, non essendovi alcuna prova che avesse mantenuto il possesso per almeno ventiquattro
ore.
Infine, il ricorrente ha criticato la motivazione della sentenza per non aver determinato la pena
inflitta all’imputato nei minimi di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
I giudici di merito, valutando le prove raccolte, hanno ritenuto che fosse sostanzialmente
attendibile la versione resa da Polinneno Emilio, il quale aveva dichiarato che aveva consegnato
il fucile marca Bernardelli e la pistola marca Beretta, armi che erano appartenute a suo padre,
a Puleo Roberto affinché le distruggesse; pochi giorni dopo, essendosi reso conto di avere
commesso una grave leggerezza a consegnare delle armi senza il rispetto delle prescritte
formalità in materia di armi, le aveva chieste in restituzione al Puleo, il quale però gli aveva

perquisizione aveva casualmente trovato detto fucile in località Melia di Scilla e l’aveva portato

detto che non erano più nella sua disponibilità; lo stesso Puleo gli aveva quindi suggerito come
sistemare le cose: prima avrebbe dovuto denunciare regolarmente il possesso delle suddette
armi, casualmente ritrovate in casa; poi avrebbe dovuto denunciare il furto delle stesse armi.
La Corte d’appello ha ritenuto credibile il suddetto racconto, rispettando i criteri con i quali,
secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere valutata la chiamata in correità.
Il Polimeno, appena aveva ricevuto alcune contestazioni dai Carabinieri,in occasione della
denuncia del furto delle armi, aveva confessato come erano andate effettivamente le cose,
accusando anche se stesso della commissione di reati e chiamando in causa il Puleo, rendendo
una versione non solo logica che ha poi sempre ribadito, ma indicando anche altre persone che
avrebbero potuta confermare le sue dichiarazioni.
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i/7

Gli inquirenti, al fine di verificare la versione del Polimeno, non sono intervenuti
immediatamente nei confronti del Puleo, ma, da una parte, hanno sottoposto ad
intercettazione le sue conversazioni telefoniche e, dall’altra, hanno verificato, interrogando
testimoni, quanto aveva dichiarato il Polimeno.
Infine, il 24 settembre 2007, hanno compiuto una perquisizione nell’abitazione del Puleo,
rinvenendo un fucile marca Franchi, ben occultato, con numeri di matricola punzonati e
illeggibili, quindi arma clandestina.
I giudici di merito hanno ritenute attendibili le dichiarazioni del Polimeno, anche perché le

logicamente, anche dall’esito della suddetta perquisizione domiciliare, dalla quale doveva
desumersi che il Puleo era dedito a traffici di armi; erano inoltre state ulteriormente
confermate dalla circostanza che il Puleo aveva presentato in data 11.5.2003 una denuncia di
furto di armi, il cui contenuto era del tutto analogo alla denuncia che il Puleo e la di lui madre
avevano presentato ai Carabinieri in data 13.5.2007.
Nel ricorso la difesa ha sostenuto, per un verso, che la versione dei fatti fornita dal Polimeno
sarebbe inattendibile e che comunque la stessa non sarebbe stata adeguatamente riscontrata
dalle deposizioni della madre e della moglie (che avevano dichiarato di avere visto il Puleo
recarsi a casa loro a prelevare le armi); per altro verso, che doveva essere ritenuta più
credibile la versione dei fatti resa dal Puleo, il quale aveva dichiarato che il Polimeno gli aveva
proposto di acquistare delle armi, proposta da lui rifiutata perché le armi che aveva visionato
erano arrugginite ed in cattivo stato; con riguardo al fucile sequestrato nella sua abitazione,
aveva sostenuto di averlo rinvenuto casualmente prima della perquisizione e che era sua
intenzione consegnarlo alle forze dell’ordine.
In sostanza, il ricorrente ha proposto una lettura alternativa del materiale probatorio (sulla
base di quanto dichiarato dall’imputato) che, oltre a non risultare suffragata da prove alla
stregua dello stesso contenuto del ricorso, non può essere verificata in sede di legittimità, dove
il controllo è limitato alla motivazione del provvedimento impugnato, sia sotto il profilo logico
che giuridico.
E nel ricorso neppure è stata denunciata una qualche illogicità nella motivazione della sentenza
o travisamenti delle prove, essendosi limitato il ricorrente a denunciare genericamente
contraddizioni nelle deposizioni dei testimoni o ambiguità nel contenuto delle conversazioni
intercettate.
È infondato anche il motivo con il quale il ricorrente ha sostenuto che l’imputato doveva essere
assolto per la detenzione delle armi di cui al capo D), in quanto non vi sarebbe prova del
periodo di tempo nel quale l’imputato ne avrebbe avuto la disponibilità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto
illegale comprende ed assorbe per continenza quello di detenzione, escludendo il concorso
materiale di tali reati, solo quando vi è la prova che l’imputato ha avuto la disponibilità
dell’arma solo nel periodo in cui l’ha portata in luogo pubblico; si è anche precisato da parte di
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stesse erano state confermate dalle indicate testimonianze, dalle intercettazioni telefoniche e,

questa Corte che, pur non sussistendo un onere probatorio a carico dell’imputato, a carico
dello stesso vi è però un onore di allegazione, nel senso che, in mancanza di specifica
deduzione della concreta contemporaneità delle due condotte, il giudice non è tenuto a
effettuare verifiche e può attenersi al criterio logico secondo il quale chi porta un’arma
normalmente ha la disponibilità non solo momentanea della stessa(v. Sez. 1 sentenza n.18410
del 9.4.2013, Rv.255687).
Nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che il Puleo avesse avuto la disponibilità delle
armi ricevute dal Polimeno per un certo periodo, anche perché non aveva esternato

questione, e neppure risulta dalle dichiarazioni del Puleo che lo stesso, subito dopo averle
ricevute dal Polimeno, se ne sarebbe sbarazzato.
Non sussiste neppure il denunciato errore nel calcolo della pena.
Il primo giudice aveva determinato la pena base per la ricettazione (reato ritenuto più grave)
in anni 3 ed euro 3.000,00, ridotta ad anni 2 ed euro 2.000,00 per le attenuanti generiche,
aumentata per i reati satelliti (per il capo D aveva considerato solo il porto delle armi, avendo
assolto per il reato di detenzione) complessivamente di un anno e mesi 9 ed euro 2.500,00;
pena infine ridotta di 1/3 per la scelta del rito.
Il giudice di secondo grado ha sì condannato anche per la detenzione di cui al capo D), ma
ferma restando la ricettazione come reato base con la stessa pena inflitta dal primo giudice, ha
determinato l’aumento complessivo per i reati satelliti (compresa la detenzione di cui al capo
D) in mesi 9 ed euro 300,00, pena infine ridotta di 1/3 per la scelta del rito, concedendo
all’imputato i richiesti benefici di legge.
Generico, infine, è il motivo di ricorso riguardante l’entità della pena inflitta, poiché non è stato
specificato quale argomento non avrebbe considerato il giudice di secondo grado riguardante la
pena, tenuto conto anche del fatto che la stessa è stata notevolmente ridotta in sede d’appello.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 19 marzo 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

l’intenzione di recarsi presso terzi soggetti nell’occasione in cui aveva prelevato le armi in

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