Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3581 del 30/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3581 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

AQUILINO Antonino, nato a Paderno Dugnano 1’11/01/1967

avverso l’ordinanza del 28 marzo 2014 del Tribunale di Milano, in funzione di
giudice del riesame;

visti gli atti, l’ordinanza impugnata ed il ricorso;

Data Udienza: 30/09/2014

udita la relazione del consigliere Paolo Antonio Bruno;
sentito il Pubblico Ministero, del Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano
Pinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza del 12.2.2014 Gip del Tribunale di Milano applicava la
custodia cautelare in carcere ad Antonino Aquilino, in relazione al reato di cui al
capo 55), ai sensi degli artt. 110, 81 cpv, 648 bis aggravato ex art. 7 d.l. n.
152/1991 (perché, in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, in cambio dell’erogazione di somme di danaro contante, di
L

importo variabile, per un ammontare non individuato, ma pari, almeno in
un’occasione, ad euro 47.000, ricevevano in più riprese, bonifici bancari emessi
dall’imprenditore bresciano Baldini Vittorio dal conto bancario della sua ditta Four
Leve! srl (società che si occupa del commercio di materiali ferrosi e non) avente
sede…..per un importo complessivo al momento non individuato, maggiorato di una
perentuale del 4% spettante al gruppo criminale capeggiato da Pensabene
Giuseppe

Milano, confermava l’ordinanza impugnata.
Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’indagato, avv. Rocco Femia, ha
proposto ricorso per cassazione, contestando, con unico articolato motivo, la
sussistenza dei presupposti costitutivi del reato in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é privo di fondamento.
Ed invero, non merita censure di sorta il costrutto motivazionale del
provvedimento impugnato, che seppur con sviluppo ridondante – ed inutilmente
pletorico, rispetto alle esigenze giustificative di un provvedimento conclusivo di fase
incidentale in materia cautelare, che deve necessariamente caratterizzarsi per
concisione e sintesi – indica comunque le ragioni a sostegno del convincimento del
giudice del riesame in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimati
dell’opposta misura custodiale. In particolare, risultano compiutamente indicate le
risultanze investigative utilizzate per la ricostruzione della complessa vicenda
sostanziale ascritta all’indagato, nei termini puntualmente riferiti nel capo
d’incolpazione provvisoria. Si tratta, in particolare, delle acquisite informazioni,
degli esiti delle disposte captazioni e dei servizi di osservazione, che hanno
consentito di accertare l’esistenza di rapporti tra lo stesso indagato e Giuseppe
Pensabene, ritenuto artefice e promotore di una complessa struttura organizzativa,
dalle ritenute connotazioni mafiose, intesa, tra l’altro, al riciclaggio di danaro di
provenienza illecita. Nell’ambito di siffatta organizzazione all’Aquilimo viene
attribuito un ruolo di rilievo, quale partecipe della complessa operazione volta alla
ripulitura

dei flussi di danaro di ritenuta provenienza illecita, versato ad

imprenditori in difficoltà in cambio dell’emissione di assegni o bonifici che venivano
riversati sui conti di società ritenute di “copertura”.

2. Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali
spartizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

2

Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dal difensore il Tribunale di

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 94 d.a. cod.
proc. pen.
Così deciso il 30 settembre 2014

Il Consigliere estensore

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