Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35809 del 27/08/2015


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Penale Sent. Sez. F Num. 35809 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Toscanino Salvatore Massimo, nato a Napoli il 25.8.59
imputato artt. 416 c.p. 73 T.U. stup. ed altro

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova del 31.7.15

Sentita la relazione del cons. Guida
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr.ssa Paola Filippi, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – La Corte d’appello, con sentenza
del 7.6.13 divenuta irrevocabile il 16.7.13, aveva disposto la consegna dell’odierno ricorrente
all’A.G. francese. Successivamente, con il provvedimento qui impugnato, la Corte ha disposto
l’estensione di tale ordine di consegna anche al procedimento penale riguardante
un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di violazioni alla legge stupefacenti
ed alla importazione di merci proibite e pericolose per la salute (fatti commessi a Nizza, in territorio
francese, nel corso dei 2012 fino all’8 maggio 2013, data di arresto in Italia).

Data Udienza: 27/08/2015

2. Motivi del ricorso
tramite difensore, deducendo:

1) erronea applicazione della lenge in quanto per i nuovi fatti per i quali è stata
disposta la consegna il ricorrente non è detenuto perché l’A.G. francese non ha disposto alcuna
misura cautelare laddove l’art. 8 della L. 69/05 fa espresso riferimento alla consegna
unicamente sulla base di un mandato di arresto europeo. Inoltre, si fa notare che la
documentazione fornita dallo Stato francese è priva della prevista dichiarazione che la persona
interessata avrebbe dovuto rendere dinanzi a quella autorità previamente rispetto
all’avanzamento della richiesta di estensione della consegna. Tra l’altro, la richiesta è stata
valutata dalla Corte territoriale italiana senza alcun apprezzamento della gravità indiziaria
anche per l’assenza di documentazione idonea a riguardo e non potendosi ritenere sufficiente
ad integrare i requisiti dell’art. 6 il mero richiamo ad una precedente richiesta di estensione.
Così facendo, la decisione impugnata è stata pronunciata sulla base di un mero automatismo
privo di controlli.
Il ricorrente conclude Invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Contrariamente agli assunti difensivi, infatti, nella fattispecie in esame risultano
rispettati tutti i requisiti necessari a giustificare, secondo i parametri dell’art. 26 L. 69/05,
l’estensione dell’ordine di consegna già disposto.
Nella propria sentenza, la Corte ricorda che il provvedimento con il quale era stata già
concessa la consegna riguardava condotte del medesimo contenuto del procedimento cui si
riferisce la presente richiesta, vale a dire, attività criminosa associata al fine di effettuare
spaccio di stupefacenti ed altre sostanza pericolose nonché falsificazione di documenti. L’unica
differenza, rispetto a quel procedimento di consegna, è rappresentata dall’epoca di
commissione visto che, il primo, era relativo a condotte commesse fino al 30.4.12 mentre, il
presente, riguarda sostanzialmente la prosecuzione di quell’attività sino all’8.5.13.
Come bene si sottolinea nella sentenza impugnata, l’accusa (che ha dato luogo al nuovo
procedimento per il quale è stata poi invocata l’estensione) di aver protratto quelle condotte criminose è
scaturita dagli sviluppi di ulteriori attività di indagine mediante intercettazioni ed appostamenti
di P.G..
In tal modo, si smentisce l’asserto del ricorrente secondo cui i giudici territoriali, nella
specie, avrebbero deciso senza documentazione visto che ciò era allegato alla precedente
richiesta di estensione che ben poteva essere considerata dalla Corte visto che essa non era
stata respinta ma si era semplicemente verificata una omissione di pronuncia a riguardo.
Soggiungono, altresì, i giudici d’appello che,, tanto è vero che Toscanino aveva continuato ad
intrattenere rapporti riguardanti il traffico di stupefacente e ad utilizzare falsi documenti che,
al momento del suo arresto, 1’8.5.13, era in possesso di una carta di identità e di una patente
di guida contraffatte.
Smentendo, poi, la (peraltro generica) insinuazione del ricorrente di non essere stato
sentito previamente, la Corte rammenta che Toscanino ha reso le proprie dichiarazioni al
Tribunale di Prima Istanza di Marsiglia l’8.2.15 ed, in quell’occasione, ha «dichiarato di non
rinunciare al principio di specialità».
Pertanto, ben a ragione, la Corte sostiene che, nell’emanazione del provvedimento qui
impugnato, ricorrono le condizioni di legge posto che la richiesta dell’A.G. francese contiene le
informazioni cui fa riferimento il terzo comma dell’art. 26 nel momento in cui richiama la
precedente istanza di estensione che conteneva (come sopra cennato) un’analitica descrizione dei
fatti e dei gravi indizi di reità.
Né ha pregio l’ulteriore doglianza del ricorrente circa l’assenza di un provvedimento
restrittivo visto che la presente consegna è stata “estesa” rispetto ad altra che era, appunto,
fondata su una condanna ed un MAE. D’altro canto, la stessa disposizione di cui all’art. 26, ai
fini della sola “estensione”, richiede – in alternativa – un MAE ovvero la “sottoposizione ad un
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Avverso tale decisione, il Toscanino ha proposto ricorso,

procedimento penale” che, per l’appunto, ricorre certamente nella specie. Né, a riguardo, è
pertinente l’opposto richiamo del ricorrente all’art. 8 L. 69/05 perché detta disposizione si
riferisce semplicemente ai reati per i quali è previsto il MAE.
A definitiva conferma, peraltro, della infondatezza delle presenti doglianze, merita, di
essere sottolineato, da ultimo, che l’estensione della consegna qui in esame è avvenuta per i
medesimi fatti delittuosi protrattisi nel tempo mentre questa corte di legittimità (sez.11, 12.12.14,
and!, Rv. 263292) ha previsto addirittura la possibilità di consegna per fatti diversi da quelli per i
quali era stata autorizzata la iniziale consegna.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 co. 5 L. 69/05.

Così deciso il 27 agosto 2015
residente

Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente e la
comunicazione, a cura della cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 co. 5 L. 69/05.

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