Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35807 del 25/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35807 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTELLANA VITO N. IL 12/09/1965
avverso la sentenza n. 2407/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
04/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 25/06/2014

/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che in data
4.2.2013 confermava la sua condanna per reato ex art. 337 c.p. del 13.11.2005,

due motivi di nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione e
per manifesta illogicità o contraddittorietà della sentenza stessa.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
manifestamente infondato il primo (la Corte d’appello ha spiegato che trattandosi
di rito abbreviato il primo Giudice aveva indicato il percorso argomentativo del
proprio apprezzamento, che comunque il Giudice d’appello ha autonomamente
rivisitato e confermato), e diverso da quelli consentiti il secondo, prospettando a fronte di un duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici
del merito (in ordine all’idoneità della condotta accertata ad integrare minacce
efficaci), sorretto da motivazione specifica non apparente ed immune dai vizi di
manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1
lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad
una diversa valutazione del materiale probatorio, del tutto preclusa in questa
sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25.6.2014

ricorre per cassazione l’imputato VITO CASTELLANA personalmente, enunciando

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA