Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35807 del 23/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35807 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CARCANO DOMENICO

Data Udienza: 23/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GARCIA PRECIADO CARLOS N. IL 02/06/1971
avverso l’ordinanza n. 13/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. –FIAA’0
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1
Ritenuto in fatto
1.Carlos Garcia Preciado impugna l’ordinanza della Corte d’appello di Rom con la quale è
stata negata la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti
domiciliari..
La custodia in carcere è stata applicata all’esito della convalida di arresto per fini
estradizionali e in esecuzione di mandato di cattura emesso il 29 dicembre 2000 nei confronti
di Carlos Garda Preciado per l’esecuzione della sentenza 21 dicembre 2000, pronunciata dal
Tribunale nazionale di condanna alla pena di 16 anni di reclusione per partecipazione

La Corte d’Appello precisa che:
Il Ministro della Giustizia ha richiesto il mantenimento della custodia in carcere;
sebbene la difesa ha sottolineato che i fatti per i quali l’estradando ha riportato
condanna risalgono a 18 anni addietro, si tratta di episodi criminosi di non comune
gravità: Carlos Garcia Preciado, in concorso con altri , 6 agosto 1996, ha dato fuoco
alla filiale della banca Caja Laboral, lanciando bottiglie molotov all’interno dei locali
della banca, dopo avere infranto i vetri con un martello;
nel mandato di arresto, pervenuto il 6 marzo 2015, sono stati sintetizzati i fatti oggetto
della condanna e che l’azione fu seguita da una rivendicazione con la quale si faceva
riferimento alla condanna di altro componente ETA e, quindi, l’azione criminosa
costituiva una risposta a tale condanna;

il ridimensionamento dei fatti non può riguardare il diverso rilievo penale delle condotte
per la legislazione italiana, tenendo conto anche che il delitto previsto dall’art.270 bis
c.p. è stato introdotto nell’ordinamento italiano prima della data dei reati commessi da

Carlos Garcia Preciado;

il radicamento di Carlos Garcia Preciado nel territorio dello Stato non è altro che una
latitanza ben dissimulata, attraverso il cambio del nome e l’effettuazione di lavori in
nero e il mancato riconoscimento del figlio avuto dalla convivente;
una lunga latitanza, ben organizzata, rivela la capacità di sottrarsi all’esecuzione della
pena, poiché Carlos Garcia Preciado ha dimostrato di sottrarsi e occultare la presenza
nel territorio nazional, circostanze che non consentono di formulare una prognosi
favorevole al rispetto della misura attenuata della custodia domiciliare.

La Corte d’appello, per tali ragioni, ha rigettato l’istanza.
2. La difesa del ricorrente deduce:

– violazione del combinato disposto degli artt.13 cost. 716, comma 1, 715 , comma 2,
lett. c) e 273 lett. b) c.p.p. c.p.p..
Si censurano le giustificazioni poste a fondamento dalla corte d’appello a fondamento
del diniego degli arresti domiciliari, ritenendo ancora attuale e concreto il pericolo di fuga. Si
indicano in ricorso le decisioni di questa Corte in tema di pericolo di fuga a fini estradizionali,
dalle quali emerge la necessità di fare riferimento a circostanze concrete tali da rendere attuali

all’organizzazione terroristica ETA e di incendio doloso provocato il 6 agosto 1997.

2
il pericolo di sottrarsi alla consegna, pericolo da desumere dalle condizioni personali e
famigliari dell’estradando.
– Violazione di legge sostanziale in relazione all’art. 13 Cost. e agli artt. 275 c.p.p. e 5
CEDU
Anche qui, il ricorrente evoca alcune pronunce di questa corte in tema di esigenze
cautelari relative alle misure disposte a fini estradizionali, evocando quanto affermato dalla
Corte costituzionale in tema di adeguatezza della custodia cautelare orientata al minore

Ne discende che la custodia cautelare va applicata là dove ogni diversa misura risulti
inadeguata a soddisfare le concrete esigenze, principio affermato anche dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è infondato.
Alla convalida di arresto ha contestualmente fatto seguito l’applicazione dell’ordinanza
della custodia cautelare in carcere, con la quale vi è stata una completa descrizione dei fatti
oggetto dell’imputazione, emersi nel corso dell’attività investigativa.
In tale contesto, va riaffermata la regula iuris per la quale spetta all’autorità giudiziaria
richiesta la valutazione se, in presenza di omissioni nelle informazioni prescritte, la lacuna sia
ostativa alla consegna.
Nel nostro caso, la Corte d’appello si é puntualmente attenuta a tale regola e ha
ricostruito, in base alle informazioni ricevute e al provvedimento di custodia, le precise
modalità esecutive dei fatti per i quali l’estradando ha riportato condanna.
Elementi significativi posti a fondamento del diniego della sostituzione della custodia in
carcere con quella degli arresti donniciliari è anzitutto il rilievo che il radicamento di Carlos
Garcia Preciado nel territorio dello Stato non è altro che una latitanza dissimulata, come
descritto in narrativa. Peraltro, si è in presenza di una lunga latitanza ben organizzata, che
rivela la capacità di sottrarsi all’esecuzione e, nel nostro caso, alla consegna allo Stato
richiedente, cui è funzionale la custodia a fini estradìzionali.
Carlos Garcia Preciado ha dimostrato di organizzare la propria latitanza e occultare la
propria presenza nel territorio nazionale; elementi che unitariamente considerati non
consentono di formulare razionalmente una prognosi favorevole rispetto alla misura della
custodia domicìliare.
2.Completezza e coerenza della motivazione dell’ordinanza impugnata, in tale contesto
valutativo, rendono del tutto infondato il ricorso.
Il ricorso è dunque infondato e, a norma dell’art.616 c.p.p., il ricorrente va condannato
al pagamento delle spese processuali.

sacrificio.

3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Visto l’art.203
disp. att. c.p.p., dispone comunicarsi il provvedimento al Ministero della Giustizia.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2015

Il Presidente

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