Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35804 del 18/06/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35804 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SORATO GIORGIO N. IL 29/04/1977
SORATO TEODORO N. IL 08/06/1968
avverso la sentenza n. 728/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
20/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte c ile, l’Avv
Uditi difenso vv.

Data Udienza: 18/06/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano
che ha concluso
per il rigetto del ricorso ;
Udito il Difensore, Avv. Mario Guagliano che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso e per la dichiarazione di prescrizione dei reati ai capi F) G) G2);
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

SORATO GIORGIO
SORATO TEODORO
1.1)-ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del
20.01.2012 che aveva confermato la decisione del Tribunale di Brindisi in data
06.07.2009, di condanna dei predetti in ordine all’associazione per delinquere ex art.
416 CP (capo F) nonché per vari reati-fine di rapina, porto di armi e ricettazione;
2.0)-MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p
Sorato Giorgio, in proprio:
2.1)-Nullità della sentenza per omessa motivazione sulla partecipazione del ricorrente
al reato associativo, in ordine al quale mancherebbero l’indicazione della natura e
dell’apporto conferito dal Sorato Giorgio, non essendo sufficiente al riguardo il
semplice richiamo al ruolo svolto dal ricorrente di procurare “macchine veloci” né le
captazioni ambientali valorizzate in sentenza, atteso : -che la conversazione del
05.11.1999 si svolgeva tra soggetti diversi dall’imputato e cioè : Sorato Gianni e
Sorato Paolo e: -che quella del 12.11.1999 si svolgeva tra Sorato Gianni ed il
ricorrente Sorato Giorgio, ma senza specifici elementi in ordine ad una sua reale
partecipazione alla rapina del 02.11.1999;
-al riguardo, il ricorrente deduce che non può accettarsi l’automatismo in cui sarebbe
caduta la sentenza impugnata , in base al quale i componenti della famiglia Sorato
dovrebbero rispondere di tutte le rapine commesse dai singoli componenti;
2.2)-Violazione dell’obbligo di motivazione riguardo alla pena ed al riconoscimento
delle attenuanti generiche, che andavano concesse stante l’assenza di precedenti penali
e la marginalità della condotta;
Avv. Cataldo Gianfreda, per Sorato Giorgio:
2.3)-Violazione dell’obbligo di motivazione in ordine alla penale responsabilità del
Sorato Giorgio, con motivi analoghi a quelli sopra esposti a punto 2.1), ai quali si
aggiunge la deduzione che la Corte di appello avrebbe errato nella qualificazione
giuridica del reato di ricettazione ascritto al capo G2), atteso che , dal tenore della
conversazione intercettata e riportata a pag. 7 della motivazione della Corte di appello,
emergerebbe che tale autovettura era stata rubata proprio dal Sorato Giorgio e non
sarebbe perciò oggetto di ricettazione, come erroneamente ritenuto in sentenza;
2.4)-Violazione dell’obbligo di motivazione riguardo alla pena ed al riconoscimento
delle attenuanti generiche che andavano concesse in considerazione della scarsa
gravità della condotta e la personalità dell’imputato;
Sorw’,
~-o jimmEtt:
2.5)-Violazione di legge per omessa motivazione riguardo alla partecipazione del
ricorrente all’associazione per delinquere al capo F) , erroneamente ritenuta dalla Corte
di appello sulla scorta degli elementi emersi nella s tenza di cui al separato processo

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RITENUTO IN FATTO

Avv.ti Giuseppe De Luca e Angelo Pallara per Sorato Teodoro:
2.8)-Violazione di legge per omessa motivazione riguardo alla partecipazione del
ricorrente all’associazione per delinquere contestata al capo F) erroneamente ritenuta
dalla Corte di appello sulla scorta delle conversazioni captate nel carcere, omettendo di
considerare che l’imputato poteva millantare le imprese delittuose senza avervi
partecipato, specie in considerazione della mancanza di riscontri;
2.9)-Violazione dell’obbligo di motivazione riguardo alla pena ed al riconoscimento
delle attenuanti generiche che andavano concesse stante la mancanza di gravità
effettiva del reato e la personalità dell’imputato; illogicità della motivazione riguardo
alla pena, incongruamente comminata in maniera uguale a Sorato Giorgio e Sorato
Teodoro, nonostante le due diverse posizioni;
CHIEDONO

l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati .
propongono
3.1)-Quanto alla partecipazione al reato associativo , i ricorrenti
interpretazioni alternative delle prove , richiamando una diversa valutazione dei fatti
che risultano vagliati dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale congrua e
coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede

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“Operazione Tobruk” , relativo però a soggetti diversi , se pure riconducibili alla
famiglia del ricorrente;
-anche la prova ricavata dalle conversazioni intercettate sarebbe inidonea a dimostrare
la partecipazione dell’imputato al reato associativo, atteso che dalle conversazioni
emergevano elementi solo per i reati-fine ed, in specie, per il reato di rapina ascritto
al capo G) la cui commissione non può integrare, con una sorta di automatismo, la
prova della partecipazione all’associazione criminale , mancando la prova della
partecipazione dell’imputato al momento ideativo del reato nell’ambito associativo ;
2.6)-Violazione di legge per omessa motivazione riguardo ai singoli reati-fine;
al riguardo si censura la sentenza impugnata per avere ricavato la prova da captazioni
ambientali nella quali, però, il Sorato Teodoro, ad eccezione di una sola occasione, non
è mai interlocutore diretto ma è citato da altri;
-il ricorrente deduce il travisamento della prova riguardo alle conversazioni del
05.11.199 e 12.11.199, dal cui contenuto frammentario ed equivoco, la sentenza
impugnata ha ritenuto di estrapolare un frammento nel quale si parla di un certo
Teodoro che sarebbe andato a Locorotondo con la Punto, riferimento privo di rilevanza
perché ricollegato alla rapina di Pulsano, luogo diverso e distante da Locorotondo
(capo G);
-anche riguardo al reato ascritto al capo M), la sentenza impugnata sarebbe caduta in
illogicità evidente atteso che tale reato era contestato in concorso con Sorato Rinaldo
che, invece, era stato assolto da tale imputazione nel processo principale;
2.7)-il ricorrente lamenta l’errata qualificazione giuridica del reato di ricettazione al
capo G2) atteso che a pag. 7 della sentenza viene riportata una conversazione che
faceva riferimento al reato di furto della “Punto” , che sarebbe stata rubata
direttamente da Sorato Giorgio, sicché sarebbe carente anche l’attribuzione della
ricettazione al ricorrente Sorato Teodoro;

3.2)-Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha
congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale
responsabilità dei ricorrenti, in ordine ai reati ascritti, richiamando le argomentazioni
del Tribunale e sottolineando:
-che l’esistenza del sodalizio criminale facente capo alla famiglia Sorato (Sorato Gianni
e Sorato Paolo) nonché al defunto Piccoli Pietro, emergeva dalla sentenza irrevocabile
emessa dal Tribunale di Brindisi sulla “operazione Tobruk”;
-che la partecipazione degli odierni ricorrenti alla medesima associazione nonché alle
singole rapine e reati fine emergeva da una serie di captazioni ambientali, effettuate nel
carcere durante i colloqui tra il predetto Sorato Gianni ed i suoi familiari;
-che tali conversazioni avevano il carattere della genuinità e costituivano perciò piena
prova dei fatti narrati.
3.3)-Quest’ultima affermazione della Corte di appello è fondamentale ai fini della
valutazione della sentenza atteso che , per giurisprudenza costante, alle indicazioni di
reità provenienti da conversazioni intercettate non si applica la regola di valutazione di
cui all’art. 192/co.3 CPP ma quella generale del prudente apprezzamento del giudice,
non essendo esse assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o
la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi
all’autorità giudiziaria. ( Cassazione penale, sez. II, 12/01/2012, n. 4976)
3.4)-Risulta pertanto non censurabile la sentenza impugnata laddove valorizza le
conversazioni intervenute tra gli odierni ricorrenti ed i sodali, perché pienamente
attendibili ed utilizzabili :
a)-riguardo a Sorato Giorgio, la Corte di appello menziona specificamente quella del
26.11.1999, indicativa della adesione del ricorrente Sorato Giorgio al sodalizio
criminale perché nella medesima quest’ultimo “pianifica” con il fratello Gianni “le
rapine in vari paesi, tra cui Lizzano, Pulsano, Veglie, Conversano , indicando
espressamente gli istituti di credito : Rolo Banca e Banco di Napoli”;
-si tratta di una motivazione congrua che evidenzia in maniera incisiva come la
pianificazione della consumazione di numerose rapine (pag.5) , in uno alla serialità del
“modus operandi” (pag.6) rappresentino tutti gli elementi più significativi della
partecipazione al sodalizio criminale costituito, appunto, per la consumazione di un
numero indeterminato di rapine, nell’ambito di una organizzazione “familiare” dotata
di mezzi (autovetture ed armi) idonei alla commissione delle rapine, così come risulta
dalla sentenza sopra indicata emessa nel procedimento “Tobruk” richiamata “per
relazionem” nella decisione in esame (pag.6).
b)-a tale ultimo riguardo, la Corte evidenzia come dalle conversazioni del 5.11.91 e del
12.11.99 emerge che al Sorato Giorgio era attribuito lo specifico compito di procurare
al gruppo “macchine veloci” per gli spostamenti e la fuga (pag.6) e come tali
conversazioni siano genuine ed attendibili, tanto che nella prima delle due si parla di
una rapina effettivamente commessa in data 02.11.99 all’ufficio postale di Pulsano ,
ascritta al capo G) , e per la quale, uno degli interlocutori della citata conversazione :
Sorato Paolo, è stato già condannato con sentenza del 04.06.2002;

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procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado
di giudizio di merito.

3.5)-La sentenza impugnata sottolinea, per un verso, che da tali conversazioni emerge il
coinvolgimento degli interlocutori in prima persona, sia nella panificazione che nella
esecuzione dei reati-fine dell’associazione criminale e, per altro verso, che dalle
medesime conversazioni emergono altresì gli elementi probatori anche in relazione
alla consumazione d questi ultimi, con specifico riferimento alla rapina al capo G) e alla
ricettazione della Fiat Punto GT al capo G2) , (pag.7);
3.6)-Al riguardo risultano infondati i motivi proposti da entrambi gli odierni ricorrenti
sul significato delle frasi pronunciate e sulla attribuibilità al Sorato Giorgio del furto
della citata autovettura anziché della ricettazione, come contestato, posto che si tratta di
interpretazioni alternative delle medesime conversazioni e posto che in tema di
intercettazioni telefoniche, l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle
conversazioni costituisce una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di
merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in
conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. ( Cassazione penale,
sez. II, 04/11/2008, n. 43749)
3.7)-In ordine alle medesime frasi e conversazioni intercettate o captate risultano
infondate le censure di travisamento della prova riguardo al loro significato posto che
tale vizio ricorre ove la prova sia stata ignorata , ovvero sia stata introdotta una prova
inesistente , ovvero ancora nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il
contenuto in modo difforme da quello reale, ( Cassazione penale, sez. VI, 08/03/2012,
n. 11189 ) mentre nella specie, lungi dall’operare un travisamento della conversazione,
la Corte di appello ne fornisce la congrua interpretazione, incensurabile in questa sede
per i motivi sopra indicati.
3.8)-Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso
che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti
sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di
determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso che
riguardo alla pena si è richiamata la gravità de fatti e riguardo alle attenuanti generiche

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c)-Quanto a Sorato Teodoro, la sentenza impugnata sottolinea che il medesimo risulta
menzionato, quale complice, in entrambe le conversazioni del 05.11.99 e del 12.11.99
e come anche nelle conversazioni del 07.01.2000 e del 18.02.2000 emerge il suo
coinvolgimento nella rapina contestata al capo M) , commessa in data 03.01.2000 in
Franvavilla Fontana, e come nella prima conversazione, intercorsa tra Sorato Gianni e
Sorato Teodoro, emerge un chiarissimo riferimento alla perquisizione subita dal
ricorrente “per la rapina a Francavilla” mentre nella seconda conversazione il Sorato
Gianni afferma riguardo al fratello Teodoro “e poi hai fatto Francavilla” ;
-si tratta di una motivazione congrua laddove sottolinea come la partecipazione al
sodalizio criminale del Sorato Teodoro , in uno a Sorato Giorgio, emerge , oltre che
-dalla pianificazione ed esecuzione dei vari reati-fine,
-dalla distribuzione dei ruoli,
-dalla necessità di riferire e dare conto al fratello Gianni delle varie condotte delittuose,
anche: -dalla conversazione del 14.01.99 ove Sorato Gianni , dialogando con Sorato
Giorgio riguardo alla rapina alla Banca Mediterranea, menziona Sorato Teodoro , al
quale aveva proposto la partecipazione al “colpo” , circostanza che correttamente la
Cote territoriale ritiene significativa di una abitualità e di una vicinanza dei tre nella
preparazione e consumazione dei vari reati fine. (pag.8).

Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la
concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato
da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso
giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla
personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Ciò vale, “a fortiori”, anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare
le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di
tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale
di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti
rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente
disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. (Cassazione
penale, sez. IV, 04 luglio 2006, n. 32290
3.9)-In sede di discussione si è eccepita l’intervenuta prescrizione di alcuni reati ,
come sopra riportato, ma il motivo è infondato perché non tiene conto della contestata
aggravante ad effetto speciale della recidiva ex art. 99/co.4 CP per entrambi i
che, in base all’art. 157/comma 2 CP va calcolata ai fini della
ricorrenti
da prendere in considerazione ai fini della
determinazione della pena base
prescrizione;
-il che comporta, dapprima, l’aumento di 2/3 della pena massima edittale ai sensi
e, quindi, l’aumento di 2/3 del termine massimo per le
dell’art. 99/co.4 CP,
sospensioni ai sensi dell’art. 161/2 comma CP;
-ad esempio, per il. reato di cui all’art.. 416 CP, contestato a capo F) : pena base : anni
8 e mesi 4 ivi calcolato l’amento per la recidiva; su tale pena va calcolato l’aumento
per le sospensioni ex art. 161 C, così che il termine massimo da
di ulteriori 2/3
prendere in esame per la prescrizione è di anni 14 e gg. 20 ; poiché il reato è
contestato come consumato alla data del marzo 2000, segue che la prescrizione andrà a
scadere nel marzo 2014 (termine al quale vanno aggiunti mesi 4 e gg. 21 per i rinvii
giudizio)
di
corso
in
ottenuti
ed
chiesti
-gli altri reati contestati prevedono una pena massima edittale superiore a quella per
l’art. 416 CP sicchè, operando il calcolo sopra esposto, il termine per la prescrizione
andrà a scadere ancora oltre.

si è fatto riferimento ai reiterati precedenti penali degli imputati , circostanze ritenute
sia pure implicitamente prevalenti agli elementi positivi addotti dalle difese.

atteso che i motivi proposti, pur se non
3.10)-Segue il rigetto dei ricorsi
manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma, il 18 giugno 2013
Il Presidente

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