Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35802 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35802 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERRELI SERGIO FABRIZIO N. IL 17/05/1977
avverso la sentenza n. 1123/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 25/06/2014

48382/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari che, quale
giudice del rinvio e in data 27.6.2013 confermava la sua condanna per reati di

cassazione l’imputato Sergio Fabrizio Serreli a mezzo del difensore enunciando
motivo di vizi alternativi della motivazione in ordine alla ritenuta la responsabilità
dell’imputato.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è sia
manifestamente infondato che diverso da quelli consentiti. La Corte sarda ha
correttamente interpretato l’ambito di giudizio devolutole dalla precedente
sentenza della Seconda sezione di questa Corte suprema: pacifica la
consumazione di un reato di rapina con l’uso di arma da fuoco (il che rende
nonna rilevanti le contestazioni difensive sulla natura dell’apparente pistola
utilizzata per tale rapina) e pacifico il ruolo di intermediazione per l’acquisto di
sostanza stupefacente, svolto dall’odierno ricorrente tra la vittima della rapina ed
altro apparente venditore nel contesto specifico nel quale poi la rapina si era
verificata, il Giudice del rinvio doveva verificare se la rapina medesima avesse
costituito uno sviluppo imprevedibile e ignoto rispetto alla trattativa cui il
medesimo aveva dato corso per l’acquisto da parte della vittima dello
stupefacente, con la somma poi rapinata.
E ciò la Corte di Cagliari spiega dettagliatamente alle pagine 9, 10 e
11 della propria sentenza, con articolato apprezzamento di fatto che richiama in
modo non manifestamente incongruo specifiche fonti probatorie, sorretto con
motivazione immune dai vizi che soli rilevano ai sensi dell’articolo 606 lettera E
codice di procedura penale. Le censure del ricorso, pertanto, si risolvono in
sollecitazione, anche palesemente generica (laddove non si confrontano con
quanto specificamente ed in effetti argomentato nella sentenza impugnata), alla
rivalutazione del materiale probatorio, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità.

))

rapina aggravata nonché detenzione e porto di arma da sparo, ricorre per

48382/13 RG

2

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25.6.2014

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