Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35801 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35801 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUSSILLO DOMENICO N. IL 11/05/1990
avverso la sentenza n. 679/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 25/06/2014

48366/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina che in data
11/2/13 confermava la sua condanna per reato di evasione, ricorre per

violazione dell’articolo 192 c.p.p.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è al
tempo stesso generico, perché la ricorrente non si confronta con la specifica
motivazione che ha disatteso la sua prospettazione, e diverso da quelli
consentiti, riproponendo – a fronte di un duplice conforme specifico
apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito (in particolare sent. app. p. 1
motiv.), sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta
illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E
c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una
diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25.6.2014

cassazione l’imputato Domenico Mussillo personalmente, enunciando motivo di

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