Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35800 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35800 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MICHELETTI GIAN PIETRO N. IL 16/09/1940
avverso la sentenza n. 796/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
04/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 25/06/2014

48357/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia che in data
4/7/13 confermava la sua condanna per reato di calunnia in danno di due
ricorre

per cassazione

l’imputato Gian

Pietro

Micheletti

personalmente, enunciando motivi vizi della motivazione in ordine alla ritenuta
sussistenza dell’elemento psicologico del reato.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è al
tempo stesso generico (perché non si confronta con la specifica motivazione
d’appello) e diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice
conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito (in
particolare sent. app. p.), sorretto da motivazione non apparente ed immune dai
vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art.
606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella mera
sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.2014

carabinieri,

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