Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35800 del 23/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35800 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

Data Udienza: 23/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALERNO RENATO N. IL 08/02/1963
nei confronti di:
GIANNUZZO MARIO LORIS ANDREA N. IL 02/06/1966
avverso la sentenza n. 606/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 20/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv “ea-t-A-t
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Ritenuto in fatto
1. Salerno Renato, parte civile costituita nel procedimento penale promosso in
danno di Gianguzzo Mario Loris Andrea, impugna, per il tramite del difensore
fiduciario, la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta con la quale è stata
data conferma alla decisione, resa in primo grado dal Tribunale di Enna, di
assoluzione dalle imputazioni allo stesso mosse , ricondotte all’egida di cui agli
artt. 328, commi I e II, nonchè 335 cod.pen., rispettivamente descritte ai capi
A , C , B della rubrica del PM.

– mancanza di motivazione sul capo C ( l’imputazione di cui al comma II dell’art.
328 cod.pen.), avendo la Corte integralmente pretermesso di argomentare sulle
doglianze sollevate in appello sul punto, prontamente ribadite nel corpo del
ricorso;
– violazione di legge e difetto di motivazione sul capo A) , giacché la mancata
redazione delle controdeduzioni nell’interesse dell’ufficio, delle quali era onerato
l’imputato,

costituisce omissione di un atto da rendere urgentemente nel

termine fissato ex lege per ragioni di giustizia, come confermato dal fatto che ,
nei confronti del provvedimento illegittimamente reso dal Sindaco con il quale
venne confermato il sequestro, il ricorrente non aveva possibilità di proporre
opposizione, limitata alle ipotesi tassativamente previste ex lege della ordinanza
ingiunzione e della confisca.
Considerato in diritto
1. La fondatezza della doglianza quanto all’integrale difetto di motivazione sul
capo B impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice
civile competente ex art. 622 cod.proc.pen.
Per le ulteriori imputazioni oggetto di originaria contestazione rileva la Corte
l’assenza di motivi sul capo C; l’infondatezza delle doglianze espresse con
riferimento al capo A.

2.

Limitando, dunque, il perimetro di disamina ai soli fatti oggetto delle

imputazioni di cui ai capi A) e B) della rubrica dei PM, va rilevato che per quanto
contestato all’imputato, lo stesso, all’epoca appartenente al corpo della Polizia
municipale del Comune di Piazza Armerina, ebbe ad accertare e contestare al
Salerno la violazione delle norme per la disciplina del commercio in aree
pubbliche ( mancava la autorizzazione alla occupazione del posto su suolo
pubblico), procedendo al sequestro di beni ( articoli di abbigliamento) e
strumenti dell’attività di impresa dell’odierno ricorrente ( banchi per l’esposizione
di merce oltre ad ombrelloni e teli).
Il Salerno ebbe a proporre opposizione al sequestro ex art. 19 legge 689/81,

2. Nel ricorso si lamenta :

definita tardivamente, oltre i dieci giorni dalla opposizione, dal Sindaco e,
malgrado tale intempestività, con la reiezione della stessa. In tale filiera
procedimentale l’imputato, tenuto a preparare le controcleduzioni dall’ufficio,
procedette a trasmetterle oltre il citato termine di 10 giorni.
Questo con riferimento all’imputazione di cui al capo A, ricondotta all’egida del
comma I dell’art. 328 cod.pen.
Per quanti attiene al capo B), contestato ai sensi del comma II della stessa
norma, il fatto consegue alla diffida spedita nel marzo del 2005 dal Salerno al

sequestro e l’assegnazione del posto in precedenza occupato nell’area mercatale
del Comune di riferimento. Il responsabile di tale procedimento era ancora una
volta l’imputato, che non esitò l’istanza nel termine massimo previsto dal citato
comma II dell’art. 328 cod.pen.

3. I motivi di appello interposti avverso l’assoluzione decretata in primo grado
sul capo B risultano integralmente pretermessi nel motivare dei Giudici di
appello. Ne consegue l’annullamento della decisione impugnata con effetti
destinati a ricadere – considerato che l’impugnazione risulta esclusivamente
articolata dalla parte civile – solo sul piano dell’azione risarcitoria derivante dalle
condotte in contestazione, limitatamente ai fatti ricompresi in siffatto capo di
imputazione.
Se ne dispone in coerenza il rinvio alla Corte di Appello competente in sede civile
giusta l’art. 622 cod.proc.pen.

4. Non coglie nel segno la doglianza mossa con riferimento al capo A) della
rubrica.
4.1 Subito il sequestro, il ricorrente,

ancor prima di ricevere l’ordinanza

ingiunzione di cui all’art. 18 legge 689/81, attivò il rimedio internale e
anticipatorio di cui all’art. 19 stessa legge , volto a contestare il sequestro.
Il provvedimento che definisce questa fase non sfocia mai nella confisca,
conseguenziale solo alla ordinanza ingiunzione non opposta o cristallizzata
dall’opposizione rigettata. La fase si chiude, piuttosto, o con la reiezione
dell’opposizione ( e conseguente conferma del sequestro) o con la restituzione
dei beni sequestrati ( in caso di accoglimento dell’opposizione ).
Il sequestro, tuttavia, perde efficacia se la decisione sulla opposizione non
interviene entro dieci giorni, giacchè la norma in questione prevede un
meccanismo che lega la inefficacia del titolo cautelare al silenzio prestato
dall’amministrazione nel termine sopra indicato.
4.2. Ora le controdeduzioni dell’ufficio che ha curato il sequestro – id est il

Sindaco ed all’Assessore competenti con la quel venne chiesta la revoca del

segmento di condotta in linea di principio imputabile al ricorrente – non
costituiscono l’atto da compiere per ragioni di giustizia, individuabile nella
definizione dell’opposizione ; semmai, in via di prassi, rappresentano il supporto
in forza al quale dotare di contenuti la motivazione della decisione da adottare
da parte della competente autorità amministrativa.
E’ quest’ultimo l’atto da considerare al fine nell’ottica del reato contestato; e nel
caso, pacificamente, venne emesso, tardivamente, da autorità diversa
dall’imputato resistente, id est il Sindaco competente.

di reato contestata: l’azione omessa è infatti ex lege immediatamente surrogata
dalla previsione legislativa che dà un contenuto positivo al silenzio omissivo
chiudendo gli spazi utili alla configurazione dell’art. 328 comma I cod.pen..
Vero è, poi, che, nel caso, il provvedimento era tardivo e che, malgrado tanto,
non venne dichiarata la inefficacia del titolo cautelare. Ed ancora, è altrettanto
vero che per giurisprudenza costante di questa Corte ( cfr Sez. 3, Sentenza n.
10534 del 09/08/2000, Rv. 539378), il provvedimento di reiezione

il

dell’opposizione ex art. 19 non è impugnabile in sede giudiziale se non per

tramite della opposizione alla ordinanza ingiunzione, si che alla inefficacia ( per
tardività della definizione dell’opposizione) del sequestro non sembra esservi
rimedio immediato.
Ma tanto finisce per costituire il substrato di riferimento di altre ipotesi normative
potenzialmente utili per stigmatizzare penalmente il comportamento riscontrato (
segnatamente, l’eventuale abuso di ufficio), comunque non riferibili all’imputato,
neppure in termini di diversa qualificazione del fatto non solo per l’assenza

di

elementi dai quali risalire al dolo (intenzionale) ma soprattutto per la non
riferibilità dell’atto al ricorrente ( giacchè l’atto realizzato in violazione di legge
risulta comunque posto in essere da un soggetto terzo, diverso dall’imputato).
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo C e rinvia per nuovo
giudizio sul punto al Giudice civile competente in grado di Appello.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 23 giugno 2015
Il Consigliere estensore

Il Pr si ent

Ontologicamente, la situazione rassegnata, si pone in conflitto logico con l’ipotesi

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