Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3580 del 13/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3580 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RANNESI SALVATORE N. IL 26/03/1967
EMMANUELE LUIGI N. IL 16/07/1963
avverso l’ordinanza n. 820/2015 CORTE APPELLO di CATANIA, del
09/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
lette/sentite le conclusioni del PG Do

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/10/2015

,,,

Letta la requisitoria del PG che ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso.

1. Nell’interesse di Rannesi Salvatore ed Emmanuele Luigi è stata avanzata
dichiarazione di ricusazione del magistrato Mignemi Sebastiano, componente la prima sezione
della CdA di Catania, chiamata a giudicare i due predetti, imputati, con altri, del delitto ex art.
416 bis cp. La seconda sezione della predetta corte, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha
dichiarato inammissibile la predetta dichiarazione. Dalla lettura degli atti, si apprende che il
dott. Mignemi fu componente del collegio giudicante che, in primo grado, condannò il Rannesi
con riferimento al delitto di minaccia aggravata dall’uso di arma in danno di Guardo Michele. Il
predetto magistrato fu anche relatore ed estensore della sentenza.
2. Ricorre per cassazione il difensore dei due imputati e deduce violazione degli artt. 34
e 37 del codice di rito e carenze dell’apparato motivazionale. Invero la CdA ha giustificato la
sua decisione sostenendo che la sentenza di condanna per il delitto di minaccia aggravata, in
quanto ormai definitiva, è vincolante nei confronti di qualsiasi giudice e non solo del ricusato;
ha inoltre affermato che il dott. Mignemi, nella sentenza da lui redatta non espresse
valutazione alcuna in ordine alla presunta matrice mafiosa del delitto. Orbene, trattasi di
affermazioni astratte e prive di pregio. La condotta del Rannisi nei confronti del Guardo fu, in
un primo momento rubricata come tentato omicidio e fu ritenuta dimostrativa della mafiosità
dell’imputato. Alla luce di quanto chiarito dalla Corte cost. con la sentenza 283/2000, ben può
essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia
espresso in altro procedimento una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del
medesimo soggetto. Né vale affermare, trincerandosi dietro una considerazione meramente
formalistica, che trattasi di fatto diverso, in quanto tra gli elementi spesi per sostenere la
sussistenza della associazione mafiosa, si annovera proprio l’episodio di minaccia (già tentato
omicidio) in danno di Guardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati e meritano rigetto; ciascun ricorrente va condannato alle
spese del grado.
2. Le argomentazioni spese dalla corte catanese, anche come sintetizzate dal ricorrente,
colgono, invero, nel segno. Vero è, infatti, che la sentenza di condanna per minaccia aggravata
del Rannisi, in quanto passata in giudicato, fa stato nei confronti del predetto, vero è (tale
bisogna ritenerlo, in assenza di contestazione da parte del ricorrente) che il dott. Mignemi, in
quanto estensore della predetta sentenza, non ha mai affermato la matrice mafiosa della
predetta condotta di minaccia, vero è, infine, che I sentenza del Giudice delle leggi ha
riferimento al magistrato che abbia deciso sullo stesso fatto, dovendosi, ovviamente, intendere
il medesimo fatto-reato.
3. Che poi un reato possa ritenersi come elemento sintomatico della sussistenza di altra
condotta criminosa è considerazione del tutto separata (e separabile) da quelle dianzi
formulate. Che un reato, valutato (al momento del giudizio) come fatto privo di matrice
mafiosa, possa essere diversamente apprezzato – unitamente, come è ovvio, ad altri elementi
– in un secondo momento è circostanza che appartiene alla fisiologia del giudizio (anzi: dei
giudizi). Vi è di più: poiché il dottor Mignemi, quale relatore ed estensore della sentenza
relativa all’episodio Guardi, ebbe, allora, ad escludere la matrice mafiosa di tale condotta
criminosa, ciò potrebbe, al massimo, costituire pre-giudizio in favore e non contro gli imputati
del delitto ex art. 416 bis cp, dei quali proprio quell’episodio (presumibilmente insieme con
altri) dovrebbe costituire elemento sintomatico.

RITENUTO IN FATTO

PQM
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 13.X.2015.-

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