Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35799 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35799 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASAMONICA GIOVANNINA N. IL 12/11/1966
CIARELLI ANGELA N. IL 26/05/1963
avverso la sentenza n. 99/2010 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 04/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 25/06/2014

48333/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso che in
data 4/7/13 confermava la loro condanna per reato di resistenza, ricorrono per

difensore, enunciando motivo di erronea applicazione della legge penale in
ordine all’interpretazione delle frasi profferite dalle imputate.

2. I ricorsi sono originariamente inammissibili, perché il motivo
comune è diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice
conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito (in
particolare sent. app. p.), sorretto da motivazione non apparente ed immune dai
vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art.
606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella mera
sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuna della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuna della somma di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.2014

cassazione GIOVANNINA CASAMONICA e ANGELA CIARELLI a mezzo del

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