Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35799 del 23/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35799 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

Data Udienza: 23/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIPARI MAURIZIO N. IL 18/06/1970
SAVI GIOVANNI N. IL 31/10/1951
avverso la sentenza n. 2010/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
19/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Ritenuto in fatto.
1. Savi Giovanni e Pipari Maurizio sono stati giudicati con il rito abbreviato dal
Gup del Tribunale di Camerino avuto riguardo alle diverse imputazioni loro
mosse, riferite all’egida della concussione ( limitatamente al solo Savi ) nonché
della rivelazione ex art. 326 cod.pen. ( quanto al Pipari , in concorso con il Savi ,
solo per il capo D e per il resto imputate solo al Savi).
Condotte queste tutte poste in essere nella qualità di Brigadiere capo della
Guardia di Finanza in servizio presso la Tenenza di Camerino, il Savi ; di

2. Il Tribunale ha assolto il Pipari per non aver commesso il fatto; il Savi dalle
imputazioni per concussione per la ritenuta insussistenza dei fatti.
Ha condannato, per contro, il Savi per i fatti di rivelazione di cui ai capi C , D, E ,
ricondotti all’egida di cui ai commi I e III dell’art. 326 cod.pen., quanto al capo D
ritenuti solo nella forma tentata.

3. In esito all’appello proposto sia dalla Parte pubblica che dal Savi , con la
sentenza oggi impugnata indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona ha
condannato il Savi e il Pipari per il reato di cui all’art. 326 comma I di cui al capo
D, ritenuto consumato e non tentato; ha confermato la condanna del Savi per il
capo E, sempre ricondotta al comma I della norma da ultimo citata; ha
dichiarato non doversi procedere per il capo C in ragione della intervenuta
estinzione per prescrizione del reato; ha rideterminato la pena nei confronti del
Savi.

4. Propongono autonomi ricorsi i due imputati.
4.1.Nel ricorso depositato nell’interesse del Pipari, si contrastano esclusivamente
le valutazioni afferenti l’imputazione di cui al capo D, qualificata dalla Corte
territoriale in termini di rivelazione ex art. 326 comma I cod.pen. ( e non anche
di sfruttamento ex terzo comma stessa norma come ritenuto dal GUP),
consumata e non tentata ( a differenza di quanto affermato, solo per il Savi, dal
primo Giudice).
Con il primo motivo si evidenzia violazione di legge avuto riguardo al disposto di
cui all’art. 326, comma I, cod.proc.pen. L’illecito contestato presuppone un
pericolo concreto che dalla rivelazione possa derivare un nocumento per la PA
Nel ricorso non si intende contestare che il Savi ebbe a comunicare al Pipari che
da li a poco, presso l’esercizio commerciale di Crisantemi Massimo, vi sarebbe
stato un controllo della Guardia di Finanza volto ad accertare possibili violazioni
della disciplina legata alla tutela del diritto di autore ( per la vendita e il noleggio

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Appuntato scelto in servizio presso la medesima tenenza, il Pipari.

di CD/DVD contraffatti); nè, ancora, che dopo tale rivelazione il Pipari ebbe a
contattare il Crisantemi prima di tale accesso.
Piuttosto, si evidenzia, in linea con la decisione di primo grado, che nel corso del
giudizio il Crisantemi ebbe ad escludere di aver ricevuto dal Pipar p una puntuale
segnalazione sulla imminenza di un controllo che avesse, peraltro, ad oggetto la
verifica specifica afferente la normativa sul diritto di autore.
Rileva la difesa che secondo il teste, in occasione di tale contatto, si fece
fugacemente riferimento a possibili controlli che la Guardia di Finanza poteva

non presentava alcuna irregolarità sul tema. Come sostenuto in primo grado
dunque , quantomeno nei termini del ragionevole dubbio, doveva ritenersi che il
Pipari , ricevuta la notizia segreta dal Savi, decise poi di non propalarla al
destinatario ultimo della stessa , limitandosi ad un riferimento a possibili controlli
da parte del Corpo di appartenenza, generico quanto al fine ed eccentrico nel
tema dell’atto a sorpresa che si stava per compiere.
Con il secondo motivo si lamenta difetto di motivazione, avuto riguardo alle
argomentazioni, manifestamente illogiche o comunque insufficienti, attraverso le
quali la Corte territoriale, andando di contrario avviso alle valutazioni spese dal
Gup, ha ascritto attendibilità alle dichiarazioni rese dal Camerino nel corso delle
indagini piuttosto che a quelle, di segno diverso, assunte nel giudizio . Tanto non
considerando che le seconde sono state rese nel pieno contradditorio e che ,
come ritenuti dal primo giudice , nella conflittualità del dato , si imponeva la
ritenuta sussistenza del ragionevole dubbio.
Con motivi aggiunti la difesa ha addotto violazione di legge avuto riguardo
all’art. 6 CEDU per avere la Corte riformato la decisione assolutoria resa in primo
grado muovendo dalla ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni del teste
Crisantemi rese nel corso del giudizio senza procedere alla rinnovazione
dell’esame.
4.2. Ricorso proposto dal difensore fiduciario nell’interesse di Savi Giovanni.
Tre i motivi di ricorso.
Con riferimento al capo D si lamenta la mancata applicazione alla specie dell’art.
115 cod.pen. considerando che la condotta oggetto di istigazione resa in
direzione del Pipari non era stata portata ad esecuzione.
Con riferimento al capo E si nega la sussistenza della segretezza della notizia
rivelata in ragione della infondatezza dell’esposto propalato.
Si lamenta, inoltre, violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento
alle generiche, negate malgrado la ridimensionata posizione processuale , la
incensuratezza, lo stato di pensionato del ricorrente da leggere in funzione dei
reati contestati.

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realizzare avuto riguardo alle lotterie, dato insignificante per il Crisantemi, che

Considerato in diritto
1. La fondatezza della questione in rito sollevata dalla difesa del Pipari con i
motivi aggiunti impone l’annullamento con rinvio della decisione impugnata
limitatamente alla condanna resa in danno del detto imputato, esclusivamente
relativa al capo D della rubrica del PM.
Per contro, il ricorso del Savi, per le ragioni precisate di seguito, va dichiarato
infondato e per l’effetto va rigettato.

premessa che nella specie il giudizio abbreviato venne ammesso siccome
condizionato alla escussione del teste Crisantemi. Soggetto, quest’ultimo,
destinatario finale della notizia riservata veicolata prima dal Savi al Pipari quanto
al controllo che il Corpo di appartenenza stava per effettuare per accertare
possibili violazioni della disciplina legata alla tutela del diritto di autore
(segnatamente per la vendita e il noleggio di cd/DVD contraffatti).
b y.g
III giudice ilzpriticingzzon, ferma la riscontrata responsabilità del Savi quanto alla
propalazione del dato offerta al Pipari, pervenne a conclusione opposta quanto a
quest’ultimo imputato, proprio facendo riposare la relativa decisione sulle
dichiarazioni rese in giudizio dal Crisantemi.
Dichiarazioni, queste, distoniche rispetto a quelle offerte dallo stesso soggetto in
sede di indagini, che avrebbero tuttavia tolto concretezza al pericolo sotteso al
reato contestato in ragione della genericità del dato riferito dal Pipari al
commerciante , tanto da portare , secondo siffatta ricostruzione , a ritenere
sussistente nei confronti del Savi solo l’ipotesi tentata del reato di cui agli artt
326 commi I e III cod.pen..
2.1. In appello , la Corte distrettuale ha sovvertito la decisione di primo grado
quanto al Pipari fondando il relativo giudizio sulla valutazione di attendibilità da
ascrivere al narrato del Crisantemi reso nel corso del giudizio. E attraverso una
serie di considerazioni critiche sul piano logico, ne ha smentito il portato perchè
contrastante con le dichiarazioni rese dal medesimo soggetto nel corso delle
indagini, assunte a ridosso delle vicende portate a giudizio.
Ha quindi concluso per dare rilievo a queste ultime e, muovendo dalle stesse , ha
ritenuto concretata la responsabilità per il fatto imputato anche al Pipari .

3. Tanto premesso, emerge con assoluta evidenza che , ancor prima del vaglio
afferente la coerenza a norma del giudizio espresso in sentenza quanto alla
configurabilità del reato ritenuto ed a quello inerente la puntuale logicità delle
considerazioni esposte dalla Corte distrettuale per svilire le dichiarazioni rese nel
giudizio dal teste così da attribuire, per contro , portato decisivo a quanto dallo

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2. Quanto al ricorso depositato nell’interesse del Pipari giova evidenziare in

stesso affermato nel corso delle indagini, occorre preliminarmente accertare se
la Corte distrettuale poteva procedere ad una siffatta valutazione comparativa,
destinata ad incidere sul giudizio di attendibilità del teste, senza prima
provvedere alla rinnovazione della prova, escutendo direttamente il suddetto.
3.1. Al quesito, introdotto in giudizio su sollecitazione della difesa del Pipari, non
può che rispondersi negativamente.
Secondo il costante orientamento sul tema oramai espresso da questa, infatti,
per riformare “in peius” una sentenza assolutoria emessa all’esito di giudizio

CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti
dell’uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia – a rinnovare l’istruzione
dibattimentale quando intende operare un diverso apprezzamento
dell’attendibilità di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di
integrazione probatoria. (Sez. 3, n. 11658 del 24/02/2015 – dep. 20/03/2015,
P., Rv. 262985; Sez. 6, n. 14038 del 02/10/2014 – dep. 03/04/2015, De Felicis
ed altro, Rv. 262949).
3.2. Vizio, questo, che nella specie è incontroverso e che finisce per assorbire le
ulteriori doglianze prospettate dalla difesa dell’imputato, imponendo per ciò solo
l’annullamento con rinvio affinchè la Corte distrettuale provveda ad ottemperare
all’incombente in questione prima di rivalutare l’attendibilità del Crisantemi.

4. Venendo al ricorso prospettato nell’interesse del Savi, ritiene la Corte che lo
stesso, riposando su doglianze, se non inammissibili in radice, quantomeno
infondate, meriti la reiezione.
4.1. Deve ritenersi aspecifico e manifestamente infondato il primo motivo di
gravame , che non si confronta con le puntuali considerazioni esposte dai Giudici
distrettuali a fondamento della ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo
D.
Incontroversa la riconducibilità del fatto al disposto di cui al comma I dell’art.
326 cod.pen. ( e non anche alla ipotesi del comma III della stessa norma
ritenuta in primo grado), correttamente la condotta ascritta al Savi è stata posta
al di fuori sia del concorso con il Pipari che della ipotesi del mero tentativo.
Tanto perchè l’azione illecita nel caso posta in essere risulta definita, nel suo
perimetro, già solo limitandone il rilievo alle propalazioni, coperte da segreto,
offerte al collega, che all’iniziativa dell’ ufficio era assolutamente estraneo e che
dunque, al pari di qualsivoglia altro soggetto, non poteva essere destinatario
della confidenza rivelata; ed essendo, di poi, altresì indifferente il fatto della
effettiva veicolazione del dato dal Pipari al Crisantemi, giacchè la condotta , per il

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abbreviato condizionato, il giudice di appello è obbligato – in base all’art. 6

Savi, doveva ritenersi compiutamente integrata grazie alle sole rivelazioni rese al
Pipari.
Da qui la palese inconferenza del riferimento all’art. 115 cod.pen. contenuta in
ricorso a sostegno della prima doglianza.
4.2. E’ infondata anche la doglianza articolata con riferimento al capo E.
Una volta che si sia data per pacifica la propalazione dell’esposto presentato in
danno del Manuelli, è poi indifferente che il detto esposto si sia rilevato in fatto
infondato rispetto alle accuse nello stesso mosse.

ricorso), l’esigenza di segretezza della notizia, conosciuta per ragioni d’ufficio,
sottesa al reato di pericolo nel caso contestato, risulta comunque violata dalla
propalazione del dato al soggetto interessato; propalazione destinata, infatti, a
neutralizzare il controllo a sorpresa immediatamente correlato all’accertamento
del fatto denunziato con l’esposto indebitamente comunicato.
4.3. Quanto, infine, alle circostanze attenuanti generiche, la valutazione della
Corte distrettuale, con la quale le stesse sono state denegate al Savi, non merita
censure e si sottrae al controllo di legittimità.
14,304.ij7

Tanto perchécompleta e priva di manifeste illogicità per avere i Giudici
distrettuali fatto puntuale riferimento alla gravità dei fatti , considerando al fine
anche quello oggetto di prescrizione, comunque utile nel valutare la personalità
del ricorrente; fatti coerentemente valorizzati a supporto di una riscontrata
propensione dell’imputato alla violazione degli interessi pubblici legati all’azione
del Corpo di appartenenza, coerentemente ritenuta incompatibile con le
diminuenti invocate.

5. Alla reiezione del ricorso del Savi segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
PQM
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Pipari Maurizio e rinvia per nuovo
giudizio alla Corte di Appello di Perugia .
Rigetta il ricorso di Savi Giovanni che condanna al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 23 giugno 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Prescindendo dalla coerenza al vero del dato ( solo hat5W~grf4e —affermato nel

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