Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35798 del 25/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35798 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI PROVINO N. IL 20/06/1962
avverso la sentenza n. 103/2006 CORTE APPELLO di SALERNO, del
21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 25/06/2014

48304/13 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza con cui in data 21/5/13 la CORTE D’APPELLO
DI SALERNO confermava la condanna deliberata nei suoi confronti per reato di

l’imputato PROVINO SPINELLI e enunciando un unico motivo di violazione di
legge perché “nullo il giudizio di merito atteso che all’imputato non fu notificato
ritualmente il decreto di citazione a giudizio”.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo é
generico e al tempo stesso manifestamente infondato. Risulta dagli atti
dell’imputato era detenuto presente in primo grado e rinunziante a comparire nel
giudizio d’appello. L’assertiva doglianza difensiva è pertanto palesemente
generica.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso in relazione alla clausola
consapevolmente di stile che concretizza il motivo di ricorso, di euro 2000 alla
Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 2000 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.2014

evasione, ricorre a mezzo del difensore avv. Antonio Sarno di Nocera Inferiore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA