Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35798 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35798 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI PROVINO N. IL 20/06/1962
avverso la sentenza n. 103/2006 CORTE APPELLO di SALERNO, del
21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 25/06/2014
48304/13 RG 1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza con cui in data 21/5/13 la CORTE D’APPELLO
DI SALERNO confermava la condanna deliberata nei suoi confronti per reato di
l’imputato PROVINO SPINELLI e enunciando un unico motivo di violazione di
legge perché “nullo il giudizio di merito atteso che all’imputato non fu notificato
ritualmente il decreto di citazione a giudizio”.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo é
generico e al tempo stesso manifestamente infondato. Risulta dagli atti
dell’imputato era detenuto presente in primo grado e rinunziante a comparire nel
giudizio d’appello. L’assertiva doglianza difensiva è pertanto palesemente
generica.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso in relazione alla clausola
consapevolmente di stile che concretizza il motivo di ricorso, di euro 2000 alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 2000 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.2014
evasione, ricorre a mezzo del difensore avv. Antonio Sarno di Nocera Inferiore