Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35797 del 25/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35797 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEONE SALVATORE N. IL 09/12/1959
avverso la sentenza n. 217/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
23/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 25/06/2014

48261/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che in data
23/5/13 confermava la sua condanna per reati di resistenza e lesioni ricorre per

motivazione rispetto alle censure contenute nell’atto d’appello in punto
responsabilità e configurazione della recidiva.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito (in particolare sent.
app. p.), sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta
illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E
c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una
diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità. In particolare
la Corte d’appello ha in realtà rivalutato autonomamente il materiale probatorio
spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto le dichiarazioni delle persone offese
sufficienti a fondare l’affermazione di colpevolezza, con ciò rispondendo in modo
assorbente e implicito pure alle prospettazioni in fatto riproposte nel ricorso per
cassazione. Anche in ordine alla ritenuta recidiva i giudici d’appello hanno
motivato in modo espresso le ragioni della mancata esclusione sicché pure su
tale punto della decisione la censura si risolve in preclusa doglianza di merito.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.2014

cassazione l’imputato Salvatore Leone enunciando motivi di mancanza di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA