Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35797 del 23/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 35797 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OTTONARO VINCENZO N. IL 24/10/1964
avverso la sentenza n. 2065/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
10/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO
Udito il Procuratore Genera • personp del Dott. TUA) l’o B,LoL’
che ha concluso per (\
JàP-it,212
cid

Udito, per la pa e civile, l’Avv

Data Udienza: 23/06/2015

1

Ritenuto in fatto
1.Vincenzo Ottonaro impugna la sentenza della Corte d’appello di Lecce che,
quale giudice di rinvio e in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ottonaro, limitatamente ai reati
di appropriazione indebita delle somme relative a fatture emesse o quietanzate
alla data del 2 febbraio 2007, perché estinti per prescrizione, confermando nel
resto la sentenza impugnata.

primo grado e ha ritenuto che l’azione penale per il delitto di appropriazione
indebita è stata legittimamente esercitata nei confronti di Vincenzo Ottonaro,
poiché la querela è stata regolarmente e tempestivamente proposta, come
risulta dal verbale 25 maggio 2007 – sottoscritto dal presidente del consiglio di
amministrazione della società “Gesco consorzio cooperativo”, della quale
Ottonaro era agente, con facoltà di vendita e di incaqso dei prodotti – intitolato
“verbale di querela orale” e, dopo la descrizione dei fatti, riportante l’espressione
“premesso quanto sopra sporgo formale denuncia-querela per il reato previsto
dall’art. 646 c.p.”, con riserva di costituzione di parte civile.
Si precisa, inoltre, che il tempus commissi deliri-i, al di là delle diverse
indicazioni riportate in rubrica, va individuato tra il 1° febbraio e il 10 marzo
2007, non solo per il principio del favor rei, ma anche per quanto riferito dal
“capogruppo dei venditori” Antonio Tufarelli, secondo cui a ogni cliente è
riconosciuta una diversa modalità di pagamento, che, rispetto alla consegna, è
dilazionata tra i sette e i quindici giorni.
Ne discende che sono prescritti i reati commessi sino al “3 febbraio 2007”,
poiché nel primo giudizio di appello non vi sono state sospensioni, mentre in
primo grado il processo è stato sospeso da 30 gennaio al 9 aprile 2009 per
astensione dal lavoro dei vice procuratori onorari. Tale sospensione comporta
che i reati commessi dal 3 febbraio 2007 in poi non è ancora decorso il tempo di
prescrizione.
Ne discende che non è prescritto il reato di appropriazione indebita, riferibile
a Gabriella Stano e commesso il 6 febbraio 2006, per il quale la pena va
rideterminata in mesi un e giorni dici di reclusione e euro 140,00 di multa; pena
da sostituire solo in quella pecuniaria di euro 1.520, 00 di multa ex art 58 legge
n. 689 del 1981.
Per tutti gli altri reati estinti per prescrizione, non vi sono elementi per
proscioglimento nel merito.
2. La difesa di Vincenzo Ottonaro deduce:

Il giudice d’appello ha condiviso la ricostruzione effettuata dal giudice di

2
2.1. Inosservanza, in riferimento all’art. 606 lett. c) c.p.p., degli artt.336 e
337 c.p.p., in quanto la querela e da ritenere non legittimamente proposta,
anzitutto perché non è sufficiente a tale scopo l’intitolazione “verbale di querela
orale”, e poi è da rilevare che in tale atto non vi é alcun riferimento ai poteri di
rappresentanza del soggetto querelante.
2.2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla
prescrizione, in quanto l’astensione dei

v.p.o. non avrebbe potuto essere

ricondotta a una delle cause di sospensione del processo, per le quali possa

c.p. solo in caso di richieste di rinvio dell’imputato o del suo difensore. Ne
discende che sono da dichiarare prescritti i reati commessi sino al 27 febbraio
2007, periodo nel quale rientra l’unica appropriazione indebita per la quale vi è
stata condanna.
Anche voler ritenere legittima la sospensione, il periodo avrebbe dovuto
essere di sessanta giorni e, pertanto, avrebbero dovuto essere dichiarati
prescritti i reati commessi sino al 10 febbraio e non solo quelli commessi sino al
2 febbraio 2007.
2.3. Contraddittorietà e insufficienza della motivazione, nella parte in cui è
stata confermata la sentenza di condanna di primo grado senza avere la certezza
che Vincenzo Ottonaro abbia incassato le somme dovute alla “Gesco consorzio
cooperativo per la vendita dei prodotti Amadori” Circostanza questa riferita solo
dal teste Tufarello, responsabile delle vendite degli “Agenti Amadori”, il quale ha
affermato di aver verificato alcune quietanze, limitandosi negli altri casi a fidarsi
dei clienti; clienti che hanno riferito di aver pagato e ciò anche per non
interrompere i buoni rapporti con la ditta “Amadori”.
Ulteriore elementi di dubbio è che non tutti i clienti hanno avuto rapporti con
Ottonaro.
Tale situazione avrebbe dovuto comportare una pronuncia di assoluzione ex
art. 530 c.p.p..
Considerato in diritto
1.11 ricorso è fondato nei limiti in cui il giudice d’appello non ha dichiarato
estinto per prescrizione, anche il reato commesso il 6 febbraio 2007, in ragione
della sospensione del decorso del termine di prescrizione anche per il tempo dì
sospensione del processo dovuto all’astensione dalle udienze dei vice procuratori
onorari, ritualmente proclamata dall’associazione di appartenenza.
In realtà, il rinvio del processo per astensione dei v.p.o. dalle udienze non
avrebbe potuto comportare la “sospensione del corso della prescrizione” ex art.
159 c.p..

2

essere il decorso del prescrizione, poiché la “prescrizione è sospesa” ex art. 159

3
Il collegio è consapevole che Sez. III 4 giugno 2013, dep.9 ottobre 2013,
n. 41692 si è espressa nel senso che l’adesione all’astensione dalle udienze
penali di un organo della magistratura onoraria “sospende il decorso della
prescrizione” ex art. 159 c.p. e ritiene di non condividere tale principio di diritto
poiché il magistrato onorario “appartiene all’ordine giudiziario”, come previsto
dall’art. 4, comma 2, r.d. 30 gennaio n.12, nel testo modificato dall’arti D.Igs.
28 luglio 1989, n. 273. Pertanto, il v.p.o. è un organo investito di funzioni
giudiziarie e, come tale, non soggetto alla stessa disciplina prevista per l’assenza

primo all’astensione dalle udienze, ritualmente proclamata dall’associazione di
appartenenza.
Ne discende che l’astensione dalle udienze proclamata dalla “associazione
di categoria dei magistrati onorari”, non ha e non può avere gli stessi effetti di
quella degli avvocati, in quanto il difensore è un “soggetto processuale” cui
spettano diritti e doveri diversi. Ciò comporta che il rinvio del processo per
legittimo impedimento del difensore o dell’imputato, come prescritto dall’art. 159
c.p., “sospende il corso della prescrizione” al pari dell”astensione dalle udienze
degli avvocati” riconducibile all’esercizio di un diritto, disciplinato dal “codice di
autoregolamentazione delle astensione dalle udienze degli avvocati” (Sez. un,
27 marzo 2014, dep. 29 settembre 2014, n. 40187).
L’appartenenza del magistrato onorario all’ordine giudiziario non incide,
rectius,

non limita l’esercizio del suo diritto di astensione dalle udienze

proclamato dalle associazioni di categoria. L’effetto, però, della “sospensione del
processo” non comporta, in tal caso, l’operatività del microsistema relativo alla
“sospensione del corso della prescrizione” configurato dall’art. 159 c.p..
Tale norma prevede che il “corso della prescrizione rimane sospeso” – oltre
che nel “caso di autori77azione a procedere o di deferimento della questione ad
altro giudizio” (numeri 1 e 2) – “per ragioni di impedimento delle parti e dei
difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore”( n.3) con chiaro
riferimento alle sole “parti private”.
Del resto, va considerato che, se così non fosse, si verificherebbe
l’estensione di una disposizione che – per gli effetti in peius sul computo dei
tempi di prescrizione dalla quale è caratterizzata – non può che essere di stretta
interpretazione, non tollerando applicazioni estensive e analogiche.
E’ utile chiarire che il vice procuratore onorario è titolare di “funzioni
giudiziarie” che gli sono direttamente attribuite dalla legge di ordinamento
giudiziario agli artt. 71, 71 bis e 72 r.d. 30 gennaio 19941, n. 12, nel testo da
ultimo modificato dall’art.22 D.Lgs. 19 febbraio n. 51.

3

del difensore e l’imputato per legittimo impedimento ovvero per l’adesione del

4
Pertanto, è dovere del Procuratore della Repubblica – nell’ambito delle
funzioni organizzative delle quali è titolare per espressa disposizione di legge adottare nel caso di assenza per qualsiasi ragione anche riferibile all’esercizio del
diritto di sciopero, “….le necessarie disposizioni per garantire la partecipazione
dell’ufficio al dibattimento penale” nei casi “in cui non sia in concreto possibile da
parte del V.P.O. l’esercizio delle funzioni allo stesso delegate”. Peraltro ciò “non
contrasta con il doveroso rispetto del diritto di sciopero del

v.p.o. “, come

stabilito dal Consiglio Superiore della Magistratura nel risposta a un quesito del

Ne discende che l’impossibilità di sostituzione del v.p.o. che abbia aderito
l’astensione dalle udienze proclamato dall’associazione di categoria non incide
sull’esercizio del diritto di astensione, e può, anche non necessariamente
comportare il rinvio dell’udienza, là dove si proceda alla sua sostituzione.
2.La sospensione di due mesi e otto giorni, pari al periodo di adesione dei
v.p.o. all’astensione a partecipare alle udienze non può, dunque, essere
computata quale “sospensione del decorso del termine di prescrizione”

ex

art.1.59 c.p..
Ciò comporta i reati di appropriazione indebita, anche quelli relativi a
fatture emesse da Gabriella Stano il 6 febbraio 2007, per il quale vi è stata
condanna dalla Corte d’appello, vanno anch’essi dichiarati estinti per
prescrizione. Infatti, il termine 2 febbraio 2007, erroneamente indicato quale
termine oltre il quale non avrebbe potuto operare la prescrizione va differito tenuto conto dell’errata non applicazione dell’ulteriore decorso del tempo di
prescrizione per due mesi e otto giorni – al giorno 8 aprile 2007.
3.In conclusione, escluso dal giudice d’appello il proscioglimento nel merito
ex art. 129 c.p.p. non censurabile in sede di legittimità per essere correttamente
motivato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché anche l’unico
reato non ritenuto prescritto per le ragioni su esposte, va dichiarato anch’esso
estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deci
ler e

a, il 23 giugno 2015.

febbraio 2010, citato anche nella decisione non condivisa da questo Collegio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA