Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35796 del 23/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35796 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

Data Udienza: 23/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRUSCHI CRISTIANO N. IL 16/09/1975
avverso la sentenza n. 1040/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
19/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sc.,2 ot. P.
che ha concluso per .e
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Udito, per la pa civile, l’Avv
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Ritenuto in fatto
1. Tratto a giudizio inannzi al Tribunale di Spoleto con l’imputazione di cui all’art.
317 cod.pen., Bruschi Cristiano è stato mandato assolto per la insussistenza del
fatto .
2.

Interposto appello dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Spoleto, la Corte di Appello di Perugia, riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 319
quater cod.pen., ha condannato l’imputato alla pena di giustizia e alla
interdizione dai PP UU per anni uno e mesi quattro.

– violazione di legge avuto riguardo all’art. 2 comma II cod.pen. perché la
condotta di induzione ex art. 319 quater cod.pen. poteva essere sanzionata solo
pe condotte poste in essere successivamente alla entrata in vigore della legge
190/12 con la quale tale ipotesi di reato è stata introdotta;

violazione di legge avuto riguardo all’art. 319 quater cod.pen. , per

l’insussistenza dei requisiti di legge utili all’applicazione della norma in oggetto;
– vizio di motivazione per il travisamento di elementi probatori determinanti ai
fini della decisione;
– violazione dell’art. 317 bis cod.pen. , non essendo consentita la interdizione
temporanea in presenza di una condanna ex art. 319 quater stesso codice.
3.1. Con motivi aggiunti la difesa ha di fatto rinunziato al primo motivo per le
intervenute SS UU Maldera; ha ribadito i profili di insussistenza della condotta ex
art. 319 quater cod.pen. ; ha segnalato la intervenuta prescrizione del fatto dopo
la sentenza di appello.
Considerato in diritto
1. La fondatezza del secondo motivo di ricorso impone l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata.

2. Il primo motivo di gravame, infondato alla luce dell’intervento delle Sezioni
unite di questa Corte ( con la sentenza nr 12228/2013, Maldera, in tema di
rapporti tra concussione e induzione indebita ex art. 319 quater quale effetto
della novella introdotta con la legge 190/12), risulta di fatto rinunziato dalla
difesa in ragione di quanto espresso con i motivi aggiunti depositati il 7 maggio
2015.

3. Ciò premesso, per quanto emerge dalla ricostruzione del fatto delineata dalla
sentenza impugnata l’imputato, impiegato presso l’ufficio tecniCo del Comune di
Campiello sul Clitumno, ebbe, di fatto, a seguire per conto del proprietario
Massari Luca,

la pratica legata ai lavori, soggetti a DIA, di tinteggiatura e

recinzione della abitazione del suddetto. Il ricorrente si interessò anche della

3. Propone ricorso per Cassazione il Bruschi adducendo :

individuazione del professionista che ebbe a preparare la relativa relazione
tecnica allegata a supporto della dichiarazione di inizio lavori.
Definita la pratica , il Bruschi chiese al Massari la consegna della somma di euro
170,00, motivata con il pagamento dei diritti legati alla richiesta ed al rimborso
dell’Iva afferente la prestazione resa dal professionista che aveva redatto la
relazione tecnica, il quale a suo dire, aveva al contempo rinunziato al compenso
per l’opera prestata.
4. Secondo il Giudice di primo grado , non poteva escludersi che la somma

utilità diretta all’incaricato di Pubblico servizio, doveva escludersi la sussistenza
del fatto.
Per la Corte distrettuale era, per contro, da ritenersi pacifico che i diritti non
erano stati pagati al momento della domanda; che la fattura del professionista
non era stata emessa ; che doveva escludersi che l’azione del ricorrente fosse
correlabile ad una mera cortesia in favore del Massari, giacché, diversamente,
questi non si sarebbe rivolto ai carabinieri, i quali ebbero ad arrestare il Bruschi
all’atto dell’incasso della citata somma.
Piuttosto , abusando del ruolo, l’imputato si era intromesso nella pratica che
riguardava il Massari, facendosi promettere la somma non dovuta.
Tanto costituiva induzione ex art. 319 quater cod.pen, reato cui andava
ricondotta la fattispecie con conseguente riqualificazione dell’imputazione in
termini .
5. Ques i fatti , osserva la Corte come non emerga dalla decisione impugnata la
puntuale indicazione di elementi in fatto a conferma del reato ritenuto.
5.1. Secondo la Corte l’intervento dei Carabinieri chiesto dal Massari è
compatibile solo con l’induzione che il Bruschi avrebbe posto in atto in danno del
Massari; in particolar modo inducendolo

a non ” seguire il normale iter

procedurale ma a rivolgersi direttamente a lui, che si era offerto non solo di
istruire la pratica senza che la persona offesa si recasse in Comune, ma di fare
anche da intermediario con il professionista che avrebbe dovuto presentare la
pratica”. Cosi facendo il Bruschi avrebbe potuto “ricavare per sé l’utilità
consistita nella somma di denaro indebitamente chiesta al Massari”.
5.2. Le argomentazioni sopra riferite nulla esplicitano in ordine alla sussistenza
dell’abuso prevaricatore, che caratterizza sia la concussione ex art. 317 cod.pen.
che la induzione ex art. 319 quater stesso codice; non delineano, inoltre, il
vantaggio indebito offerto dal Bruschi e garantito al Massari , elemento
imprescindibile per la configurabilità della ipotesi di reato ritenuta alla luce di
quanto chiarito dall’arresto delle SS UU sopra richiamato.

consegnata al ricorrente aveva effettivamente tali finalità; e, in assenza di una

5.3. Come nella concussione, anche nella induzione, presupposto indefettibile è
dato dall’abuso, prevaricatore, della qualità o della funzione.
Nella concussione esso mira alla realizzazione di ur male Ingiusto per la persona
offesa, costretto, dunque, da una più rilevante pressione destinata a limitarne, in
termini di assoluto rilievo, la libertà di autodeterminazione.
Nella induzione, l’abuso si raccorda piuttosto ad una situazione comunque di
favore, indebita, per il destinatario dell’azione del pubblico ufficiale; ed è proprio
in ragione di tale vantaggio ingiusto, che lascia il destinatario dell’abuso più

riscontrata la condotta tipizzata, si espone alla sanzione penale.
5.4. Nel caso, la sentenza impugnata non fa mai un accenno alla pressione
prevaricatrice esercitata dal Bruschi in direzione del Massari, sia per il ruolo che
per la funzione esercitata. Piuttosto emerge con certezza ( si vede al fl 6 ) che il
Massari non ebbe mai a interessarsi della pratica ; che a tanto ebbe a
provvedere, curandone integralmente l’iter, il Bruschi così che l’interessato non
si curò neppure di sottoscrivere la DIA ; che il Massari non si era posto alcun
problema quanto alla possibilità di consegnare somme ad un dipendente pubblico
in casa propria ; che sulla somma chiesta, lo stesso non aveva mai fatto alcuna
discussione perché si fidava del ricorrente.
Del resto ed infine, emerge pacificamente che la richiesta della somma venne
specificata nei contenuti e veicolata quando la pratica amministrativa era stata
definita.
5.5. Sono elementi in fatto che mal si attagiiano con la presenza di

un

comportamento prevaricatore.
Semmai, emerge un rapporto fiduciario colorato da una palese distorsione dei
compiti legati alla funzione propria del ricorrente, di talchè l’abuso della qualità e
dei poteri avrebbe potuto far gioco quale momento di induzione in errore del
Massari in ragione del ruolo rivestito dal ricorrente.

Ma anche sotto tale versante, il reato ritenuto non trova adeguata conferma nei
suoi tratti essenziali.
Sia perché, per attribuire rilievo all’abuso visto sotto la luce dell’induzione in
errore, recuperandone spazi in direzione dell’ipotesi di reato ritenuta , era
comunque necessaria la consapevolezza, nella presunta vittima, della natura
indebita della prestazione anche solo promessa al pubblico ufficiale ( cfr in tal
senso Sez. 7, Ordinanza n. 50482 del 12/11/2014 Rv. 261200; Sez. 6, n. 39089

del 21/05/2014, Rv. 260794; Sez. 6, n. 20195 del 22/04/2009, Rv. 243842);
dato, questo, espressamente negato dalle specifiche indicazioni in tal senso
offerte dal Massari, riportate in sentenza.

libero nello scegliere se subire o meno la condotta, che lo stesso, una volta

In ogni caso perché , seguendo lo stesso assunto accusatorio, non risulta sia
stato mai prospettato al Massari alcun vantaggio indebito avuto riguardo alla
pratica curata dal Bruschi essendo pacifico che la relativa richiesta
conclusivamente veicolata dall’imputato, quantomeno apparentemente, trovava
fondamento nel pagamento del dovuto per i diritti relativi (mentre l’ulteriore
quota richiesta era formalmente imputata a rapporti con il professionista che
curò la redazione della relazione tecnica di accompagnamento,

questione

comunque estranea ai profili di interesse collettivo legati alla vicenda).

tali da consentire alla Corte una diversa

puntualmente cristallizzati,

qualificazione della vicenda. Si scorgono, semmai possibili profili, non
adeguatamente esplorati,

strumentali all’accertamento di fatti illeciti diversi,

comunque relativi ad ipotesi di reato ( dall’abuso d’ufficio alla truffa aggravata)
allo stato prescritti così da vanificare a monte l’ulteriore, eventuale, percorso
processuale.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatto non sussiste.
Così deciso il 23 giugno 2015.

5.6. Non emergono, infine , dalla sentenza impugnata elementi in fatto,

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