Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35795 del 23/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35795 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALBERINO NATALE N. IL 16/01/1972
DI DATO PASQUALE N. IL 14/08/1957
avverso la sentenza n. 19302/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. k3c2,9 d-z E
che ha concluso per
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Udito, per la pafe civile, l’Avv
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P91,0

G’G. C2- 4 L

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Data Udienza: 23/06/2015

Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato in
punto di responsabilità la condanna emessa dal Gup del Tribunale di Napoli ai
danni di Alberino Natale e Di Dato Pasquale, il primo imputato per la
partecipazione all’associazione mafiosa descritta al capo A) della rubrica del PM,
il secondo per il fatto di cui al capo L) per ricettazione e detenzione illegale di
armi da fuoco, aggravate ex art. 7 legge 203/91.
Con la stessa sentenza , in accoglimento dell’appello, è stata solo modificata la

della continuazione riconosciuta con il giudicato esterno portato dalla sentenza
3/12/13 resa dalla medesima Corte di Appello.

2. Impugnano, tramite i difensori fiduciari, i suddetti imputati con due autonomi
ricorsi.
2.1. Con il ricorso nell’interesse del Di Dato si lamenta vizio di motivazione ,
manifestamente illogica e contradditoria, avuto riguardo alla valutazione operata
in sentenza quanto al materiale probatorio valorizzato dalla Corte distrettuale
per riconoscere l’aggravante ex art. 7 legge 203/91.
2.2 Nel ricorso articolato nell’interesse dell’Alberino si adduce violazione di legge
e difetto di motivazione avuto riguardo alla partecipazione associativa ed alla
valutazione del relativo materiale probatorio.
2.2.1. Le dichiarazioni dei due collaboranti chiamati a supporto della decisione
assunta, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, non erano da ritenersi
convergenti e dunque tali da integrarsi reciprocamente. Sul piano soggettivo
nessuno dei due collaboranti ha avuto una percezione diretta del dato propalato
; su quello dell’attendibilità intrinseca , le due dichiarazioni sono prive di
precisione e completezza. Quanto ai riscontri esterni, il sequestro presso il
garage del ricorrente di una pistola e di due giubbini antiproiettili non costituiva
veicolo di riscontro con le dichiarazioni dei due collaboranti; nè lo costituivano le
intercettazioni telefoniche richiamate a supporto, compatibili con il rapporto
corrente con il Dantese.
La motivazione, poi, doveva ritenersi manifestamente illogica nella parte in cui
viene escluso rilievo all’assenza di altre dichiarazioni di collaboranti ; al fatto che
i due che ebbero a citarlo non lo includevano tra gli affiliati; che in una
precedente relazione di servizio era stata esclusa l’intraneità al clan di cui al capo
A.
Del resto e infine, gli elementi addotti non erano tali da denotare quella relazione
dinamica funzionale con il clan di riferimento tipici della partecipazione
associativa.

pena , ridotta per l’Alberino e diversamente quantificata per il Di Dato in ragione

2.2.2. Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione in ordine alle
de n eg atenZ-6e ric he
La Corte, nel riferirsi ai precedenti, non avrebbe considerato la posizione del
ricorrente , gravato da un solo precedente, né ha dato rilievo alla continuativa
attività lavorativa lecita svolta dallo stesso.

Considerato in diritto

1. Il ricorrente Di Dato, con dichiarazione del 20 novembre 2014, pervenuta il 1

Ne viene la inammissibilità del gravame cui consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del grado e di una somma in favore della Cassa delle
Ammende liquidata come da dispositivo.

2. IL ricorso articolato nell’interesse dell’Alberino non merita l’accoglimento per
le seguenti ragioni.
2.1. La decisione impugnata riposa sulle dichiarazioni di due diversi collaboranti.
Entrambi riferiscono di una attività di sostanziale e continuativo supporto offerta
dal ricorrente agli interessi del gruppo associativo di riferimento, con
propalazioni che, diversamente da quanto segnalato nel ricorso, si connotano per
un narrato preciso ed emerso da conoscenze anche dirette dei dichiaranti.
Assume un rilievo maggiore il portato delle dichiarazioni del ,Munizzi,

che

descrive l’imputato come armiere del gruppo (.„Ié detenev”a”Su – indicazione del
cugino Dantese Natale ) e come soggetto pronto a rendersi disponibile per
l’azione associativa ( procurava ordigni esplosivi e curava la messa a punto di
moticicli utilizzati negli agguati). Ed il dato trova un riscontro nell’arma trovata
nel suo garage ( una pistola con matricola abrasa ) e nei due giubotti
antiproiettili indicati in sentenza : arma e strumenti che, secondo la lettura logica
del dato offerta dalla Corte, senza incorrere in manifeste incongruenze
rimandano ad una detenzione ben compatibile con interessi e finalità che
esondano il ruolo e la posizione autonoma del ricorrente.
Il nodo centrale del racconto del Munizzi ( la sostanziale disponibilità del
ricorrente a supportare azioni criminali da ricondurre al contesto associativo
prestandosi a fare ” diversi favori illeciti” nell’interesse del cugino Dantese)
trova, per quanto segnalato in sentenza, sostanziale conferma nel racconto del
Francato allorquando il collaborante narra del supporto logistico offerto dal
ricorrente agli autori dell’agguato reso ai danni di Durantini Francesco; supporto
garantito mettendo a disposizione la sua autorimessa per favorirne la fuga.

dicembre 2014, ha dichiarato di rinunziare al ricorso.

Trattasi di circostanza specifica che trova un adeguato conforto esterno nei
diversi contatti telefonici con il Dantese, coinvolto nel fatto, in concomitanza con
il detto agguato; e che, per meglio stagliare i profili tipici della partecipazione
associativa, finiscono per sovrapporsi con la descrizione offerta dal Munizzi
quanto alla disponibilità continua e stabile mostrata dal ricorrente in ordine a
possibili iniziative di matrice associativa ( il già rassegnato prestarsi ai diversi
favori illeciti in favore del cugino Dantese).
La motivazione , dunque , si pone in termini di coerente lettura del materiale

specie, considerando che le due chiamate trovano conferme esterne e si
confortano reciprocamente. Il tutto in linea con l’ipotesi di reato considerata,
giacchè dai contegni riscontrati emerge la stabile e continuativa messa
disposizione dell’associazione per la realizzazione dei programmi illeciti di
pertinenza della stessa.
2.2. Le argomentazioni spese dalla Corte distrettuale sono poi estranee ad
illogicità manifeste nel ritenere l’inconferenza delle ragioni difensive volte a
contrastare il quadro probatorio sopra delineato.
In parte qua il ricorso non si sostanzia in altro che in una reiterazione dei motivi
di appello, prontamente e con valutazioni non illogiche, esaminati e superati
dalla Corte distrettuale.
Tanto è a dirsi per il ruolo defilato del ricorrente, compatibile con l’assenza di
altre chiamate nonché con la relazione di servizio che, in precedenza, non aveva
emarginato motivi di intraneità. Quanto, poi, al rapporto con il Dantese, alla luce
dell’intero quadro probatorio, coerentemente lo stesso viene letto siccome
dominato dalla strutturale contiguità del ricorrente ai momenti illeciti di
pertinenza dell’associazione della quale anche quest’ultimo è partecipe mentre il
vincolo di parentela che unisce i due costituisce chiave di lettura alternativa ma
non decisiva delle condotte riscontrate.
2.3. La motivazione resa sulle circostanze attenuanti generiche, denegate in
ragione del precedente richiamato in sentenza e confermato dal ricorso, copre gli
spazi di argomentazione richiesti al giudice del merito nell’esercizio del relativo
potere di valutazione e rende la decisione impugnata immune da controlli in sede
di legittimità.
3. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese.
PQM
Rigetta il ricorso di Alberino Natale , che condanna al pagamento delle spese
processuali.

probatorio, con corretta applicazione delle regole di giudizio da applicare alla

Dichiara inammissibile il ricorso di Di Dato Pasquale che condanna al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 23 giugno 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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