Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35794 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35794 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SACCUCCI PIETRO N. IL 27/03/1952
avverso la sentenza n. 7110/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 25/06/2014

48225/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data

e 393 codice penale (fatto del settembre ed ottobre 2001), a seguito della sua
espressa dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, del reato di evasione, ricorre
per cassazione con atto personale e manoscritto l’imputato Pietro Saccucci. Pare
enunciare plurimi motivi di illegittimità relativi a notifiche per poi prospettare
richiamo a documenti che avrebbero dovuto avere rilevanza per la decisione del
merito della causa.

2. Il ricorso va inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Preso atto che dalla sentenza impugnata risulta che l’imputato ha
partecipato all’udienza d’appello svolgendo difese personali, deve constatarsi la
genericità delle censure che non consentono di apprezzare l’effettivo contenuto e
la rilevanza delle apparentemente denunciate lesioni del diritto di difesa, quanto
al contenuto della deliberazione non potendosi cogliere doglianze specificamente
riconducibili ad una delle ipotesi di cui all’articolo 606 lettera E codice procedura
penale.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 500 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.14

29/10/2013, che ha confermato la sua condanna per reato di cui agli articoli 81

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