Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35794 del 18/06/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35794 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dall’Avvocato Piero Magri, quale difensore e procuratore
speciale della Wind Telecomunicazioni s.p.a., avverso la sentenza della
Corte di appello di Potenza, Sezione penale, in data 12/07/2012 con la quale
venivano assolti, perché il fatto non costituisce reato, Epifania Maria (n. il
13/03/1961), Appio Giuseppe (n. il 01/09/1976), Caruso Vito Rocco (n. il
19/06/1971) e Paolicelli Annalisa (n. il 25/08/1971) dai reati di truffa loro
rispettivamente ascritti.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere
Adriano lasillo.

Data Udienza: 18/06/2013

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Francesco
Salzano, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
dell’impugnata sentenza.
Udito l’Avvocato Carmine Ruggi — difensore di Epifania Maria, Appio
Giuseppe, Caruso Vito Rocco e Paolicelli Annalisa – il quale ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.

OSSERVA:

Con sentenza del 15/10/2010, il Tribunale di Matera assolse Epifania
Maria, Appio Giuseppe, Caruso Vito Rocco e Paolicelli Annalisa dai reati di
truffa loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato.
Avverso tale pronunzia la costituita P.C. Wind Telecomunicazioni s.p.a.
propose, ex art. 576 c.p.p., gravame. La Corte di appello di Potenza, con
sentenza del 12/07/2012, dichiarò l’inammissibilità dell’appello perché
conteneva solo critiche alla decisione del Tribunale di assoluzione degli
imputati senza indicare gli effetti di carattere civile che si intendono
conseguire.
Ricorre per Cassazione il difensore e procuratore speciale della Wind
Telecomunicazioni s.p.a., che oltre a dedurre la manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione evidenzia che l’impugnazione era
ammissibile perché l’appello era stato proposto ex art. 576 del c.p.p. e sia
nella narrativa sia nelle conclusioni vi era l’indicazione della richiesta
risarcitoria. A tal fine allega l’atto di appello e le sue conclusioni depositate in
appello.
La ricorrente P.C. conclude, pertanto, per l’annullamento dell’impugnata
sentenza.
In data 31.05.2013 il difensore e procuratore speciale della P.C.
deposita copia di una sentenza di questa Corte che ha trattato un caso
analogo a quello odierno; deposita altresì le sue conclusioni.

motivi della decisione

2

Il ricorso è fondato. Deve rilevarsi che al di là del fatto che
effettivamente nell’atto di gravame vi era la richiesta di condanna degli
imputati al risarcimento dei danni, la questione sottoposta al vaglio di questo
Collegio è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la
sentenza n. 6509 del 20.12.2012 Rv. 254130, hanno affermato il seguente
principio di diritto: “allorché la parte civile impugni una sentenza di

riforma di tale pronunzia, l’atto di impugnazione, ricorrendo le altre
condizioni, è ammissibile anche quando non contenga l’indicazione che l’atto
è proposto ai soli effetti civili, discendendo tale effetto direttamente dall’art.
576 cod. proc. pen.”. La soluzione si fonda sulla lettura dell’art. 576 c.p.p.
che consente alla parte civile di proporre impugnazione contro le sentenze di
proscioglimento pronunziate nel giudizio, ai soli effetti della responsabilità
civile, e che deve essere intesa nel senso che la parte civile può impugnare
al fine di ottenere che il giudice effettui, in via incidentale e ai soli fini
civilistici, il giudizio di responsabilità. Tale effetto devolutivo tuttavia non
dipende dalle richieste della parte civile contenute nell’atto di impugnazione,
ma dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 538 e 576 cod. proc. penale.
La non necessità della formale enunciazione della finalizzazione dell’atto di
gravame agli effetti civili si fonda perciò sulla superfluità di un tale elemento
dal momento che è lo stesso art. 576 cod. proc. pen., a circoscrivere in tal
modo l’impugnazione svolta dalla parte civile.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata per erronea
applicazione delle norme che regolano la specifica fattispecie e alla luce dei
principi di diritto come sopra formulati. Nel caso in esame, però, come già
affermato da questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 897 del 24/10/2003 Ud. dep. 16/01/2004 – Rv. 227966) non si applica il disposto dell’art. 622 c.p.p. e
il rinvio deve essere disposto non al giudice civile, bensì al giudice penale ai
sensi dell’art. 623, I comma, lett. c), cod. proc. penale. Infatti, si osserva, in
primo luogo, che il disposto del citato art. 622 si applica solo nel caso in cui
la Corte di Cassazione accolga il ricorso della parte civile “contro la sentenza
di proscioglimento dell’imputato” (oltre che nel caso dell’annullamento delle
disposizioni o dei capi che riguardano l’azione civile). La sentenza impugnata
con il ricorso di cui si discute, invece, si pronuncia sulla inammissibilità

proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, chiedendo la

dell’appello proposto avverso sentenza di assoluzione, di modo che se il
rinvio venisse disposto da questa Suprema Corte al giudice civile si
consentirebbe al giudice penale di abdicare a quella funzione giurisdizionale
espressamente attribuitagli dall’art. 576 c.p.p. con riferimento anche al caso
in cui sopravviva a seguito di impugnazione della sola parte civile
esclusivamente una questione attinente la responsabilità civile. Si consideri,

cognizione assai ampia, coinvolgente, come si è detto, la stessa
responsabilità dell’imputato; la parte civile, se il rinvio fosse al giudice civile,
potrebbe subire un pregiudizio, a causa delle limitazioni probatorie proprie
del rito civile: infatti, le forme del giudizio di rinvio davanti al giudice civile
sono quelle di cui all’art. 394 c.p.c., che inibiscono alle parti ogni attività
istruttoria o assertiva non direttamente dipendente dalla pronuncia resa dalla
Corte di Cassazione (Sez. un. civ., 20/3/1992, n. 3520, riv. 476382; Sez. un.
civ., 28/1/2002, n. 1007, riv. 551896), mentre il giudice penale di rinvio
decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata
annullata, ivi compresa la rinnovazione della istruzione dibattimentale (art.
627, II comma, c.p.p.).
Si deve, infine, osservare che non incide su quanto sopra esposto il
fatto che il reato per il quale si procede è, ora, prescritto. Infatti questa
Suprema Corte ha affermato il principio — condiviso dal Collegio — che non è
inammissibile l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza di
assoluzione (nella specie perché il fatto non sussiste) – non impugnata dal
P.M. – anche se sia rilevata l’estinzione del reato per prescrizione alla data
della sentenza di primo grado, in quanto nella specie si applica la previsione
di cui all’art. 576 cod. proc. pen., che conferisce al giudice penale
dell’impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento,
ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto; detta
previsione introduce una deroga all’art. 538 cod. proc. pen., legittimando la
parte civile non soltanto a proporre impugnazione contro la sentenza di
proscioglimento ma anche a chiedere al giudice dell’impugnazione, ai fini
dell’accoglimento della propria domanda di risarcimento, di affermare, sia
pure incidentalmente, la responsabilità penale dell’imputato ai soli effetti civili,
statuendo in modo difforme, rispetto al precedente giudizio, sul medesimo

inoltre, che il giudice di merito in sede di rinvio dovrà procedere ad una

fatto oggetto dell’imputazione e sulla sua attribuzione al soggetto prosciolto.
Pertanto, in tal caso, non sussiste un difetto di giurisdizione civile del giudice
penale dell’impugnazione perché, diversamente dall’art. 578 cod. proc. pen. che presuppone la dichiarazione di responsabilità dell’imputato e la sua
condanna, anche generica, al risarcimento del danno – l’art. 576 cod. proc.
pen. presuppone una sentenza di proscioglimento (Sez. 5, Sentenza n. 3670

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello
di Salerno che provvederà anche in ordine alle spese del presente grado in
favore della parte civile.

Così deliberato in camera di consiglio, il 18/06/2013.

del 27/10/2010 Ud. – dep. 01/02/2011 – Rv. 249698).

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