Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35793 del 21/05/2018

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35793 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 27/09/2017 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
udito il difensore
SI DA PER FATTA LA RELAZIONE
LA DIFESA SI RIPORTA AL RICORSO

Data Udienza: 21/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Trento ha
confermato, per quanto rileva, la decisione in data 18 marzo 2016 del
tribunale di Rovereto, che ha affermato la penale responsabilità di Lorenzo

di cui agli artt. 224 n.2 I.f. in relazione al fallimento della Distributed Thinking
S.p.a..
1.1. La Corte territoriale ha ritenuto comprovato, pur all’esito delle
censure sviluppate nell’atto di gravame, l’aggravamento del dissesto della
società mediante l’omissione degli adempimenti prescritti dalla legge, in
presenza di gravi perdite evidenziate nel bilancio al 30 giugno 2005,
dissimulate attraverso la fittizia capitalizzazione del capitale sociale.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del
difensore, articolando due motivi.
2.1 Deduce, con il primo motivo, violazione della legge penale e
correlato vizio di motivazione. La corte territoriale si è limitata a rilevare la
violazione degli adempimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ.,
omettendo di considerare le imprevedibili cause sopravvenute che hanno,
invece, determinato il dissesto, in considerazione della qualità del prodotto

keex, della interruzione delle trattative d’acquisto del cliente Telecom S.p.a. e
del fallimento di Arslogica S.p.a. Cause sopravvenute che hanno prodotto
evidenti ripercussioni sotto il profilo soggettivo, posto che la prognosi di
realizzabilità dei progetti avviati esclude, in capo agli amministratori, la
ravvisabilità della colpa, da accertarsi con giudizio controfattuale ex ante.
2.2 Con il secondo motivo, censura violazione di legge e vizio della
motivazione in riferimento all’elemento soggettivo del reato, dovendosi
escludere profili qualificati di colpa alla stregua della positiva prevedibilità di
conclusione delle trattative di commercializzazione del prodotto informatico e
del volume dei costi necessari ad avviare ricerca e sviluppo della produzione,
la cui capitalizzazione è legittima.

A.A., in qualità di presidente del consiglio d’amministrazione, per il reato

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Tutte le censure sono connotate da aspecificità in quanto si

tessuto motivazionale il ricorrente omette di confrontarsi. Secondo il
consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente espresso dalla
sentenza delle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv.
268823, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo
quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino
della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco,
Rv. 255568), in quanto le ragioni di tale necessaria correlazione tra la
decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che
quest’ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez.
2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425)».
1.2. L’onere di specificità dei motivi di impugnazione si declina
ulteriormente nei casi, quale quello in esame, di duplice conforme sentenza di
merito, nel senso che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto
con il ricorso per cassazione sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per
rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati
probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del
merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie
acquisite, purchè in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da
imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle
motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio
probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, Sentenza n.5336
del 09/01/2018Ud. (dep. 05/02/2018) Rv. 272018, Sez. 5, Sentenza n.18975
del 13/02/2017Ud. (dep. 20/04/2017) Rv. 269906 N. 5223 del 2007 Rv.
236130, N. 19710 del 2009 Rv. 243636, N. 4060 del 2014 Rv. 258438, N.
5615 del 2014 Rv. 258432, N. 7986 del 2016 Rv. 269217, N. 44765 del 2013
Rv. 256837).

risolvono in una mera critica rivolta alla sentenza impugnata, con il cui

2. Il primo motivo di ricorso non soddisfa il necessario standard di
specificità, in quanto il ricorrente prospetta una ricostruzione del nesso di
causalità fondato sull’errata ricostruzione della fattispecie in contestazione,
laddove pretende di ricondurre il dissesto a cause sopravvenute, riproponendo
la tesi già sviluppata nei giudizi di merito in ordine alla “prognosi di

dell’obbligo di richiedere il fallimento che non è stata, invece, oggetto di
imputazione.
2.1.AI A.A. è stato contestato l’omesso adempimento degli obblighi
di ricapitalizzazione in presenza di perdite, sulla cui sussistenza la sentenza
impugnata svolge argomentazioni razionali ed aderenti alle emergenze
istruttorie, con le quali il ricorso non si confronta.
In particolare, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione del
consolidato orientamento di legittimità, secondo cui in tema di bancarotta
impropria da reato societario, la convocazione dell’assemblea dei soci ex art.
2447 cod. civ. in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del
limite legale rientra tra gli “obblighi imposti dalla legge”, la cui inosservanza
può dar luogo a responsabilità penale dell’amministratore ai sensi dell’art.
224, primo comma, numero 2, della legge fallimentare laddove costituisca
causa o concausa del dissesto ovvero del suo aggravamento (Sez. 5,
Sentenza n.8863 del 09/10/2014Ud. (dep. 27/02/2015) Rv. 263421N. 154 del
2005 Rv. 233385).
Di guisa che il reato sussiste anche quando la condotta illecita,
consistente nell’omissione di adempimenti previsti dalla legge a tutela
dell’integrità del patrimonio, abbia concorso a determinare solo un
aggravamento del dissesto già in atto della società (Sez. 5, Sentenza n.29885
del 09/05/2017Ud. (dep. 15/06/2017) Rv. 270877 Rv. 247254, N. 17021 del
2013 Rv. 255090, N. 15613 del 2015 Rv. 263803), non interrompendo il
rapporto di derivazione causale l’intervento di fattori sopravvenuti

ex sibus

inidonei a determinare, in via esclusiva, l’evento ex art. 41 cod. pen..
E, nel caso di specie, non vi è dubbio che l’omessa convocazione
dell’assemblea al fine di ricostituire il capitale sociale – peraltro accompagnata
da artifici contabili atti a dissimulare la reale situazione societaria, suscettibili
di sussunzione sotto la diversa e più grave ipotesi di reato di cui all’art. 223

realizzabilità dei negoziati” e richiamando una contestazione di violazione

I.f. (Sez. 5, Sentenza n.42811 de118/06/2014Ud. (dep. 13/10/2014) Rv.
261759) – abbia determinato una condizione di vulnerabilità della società
rispetto alla quale le successive vicende hanno svolto – solo – il ruolo di
concausa dello stato di irreversibile decozione della società.
2.2. Nel resto, il primo motivo di ricorso sovrappone il giudizio di

nesso di derivazione causale, richiamando impropriamente il parametro della
prevedibilità in punto di ricostruzione del nesso eziologico e ponendo – anche
sotto tale aspetto – la doglianza nell’alveo dell’inammissibilità.

3. E’, del pari, inammissibile per genericità il secondo motivo di
censura.
Nell’escludere l’elemento soggettivo del reato, il ricorrente ripropone
una indebita sovrapposizione dei piani della causalità e della colpa,
rivendicando il complesso delle iniziative intraprese per condurre a buon fine
le trattative e realizzare le operazioni programmate, omettendo – anche in tal
caso – di confrontarsi con la natura della contestazione e richiamando, del
tutto impropriamente, la fattispecie di cui all’art. 224 comma II n.1) che non
è stata, invece, contestata.
Per contro, la sentenza impugnata dà conto della consapevole inerzia
dell’imputato nell’adempimento degli obblighi di legge pur in presenza di
perdite di bilancio, ed anzi della strumentale condotta di indebita iscrizione tra
le poste attive di costi atta a dissimularne l’incidenza, esplicitando l’esistenza
di indicatori di concreta previsione dell’idoneità di siffatte condotte
all’aggravamento del dissesto, poste in essere – nella prospettiva della
positiva conclusione delle operazioni commerciali intraprese – attraverso la
consapevole assunzione del rischio di decozione.
Di guisa che le generiche doglianze prospettate dal ricorrente non
evidenziano alcun errore nell’applicazione delle legge penale o elementi di
disarticolazione del percorso giustificativo della sentenza impugnata.

verifica ex ante dell’elemento psicologico del reato con l’accertamento del

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equo
determinare in C. 2000,00, in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di C. 2000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2018

Il Co2stgliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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