Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35793 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35793 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCIRE’ SEBASTIANO N. IL 27/10/1959
avverso l’ordinanza n. 379/2013 CORTE APPELLO di TRENTO, del
30/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. /,tuie 4:2).b…(20″2
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Udit i difensor Avv.;

Lq

Data Udienza: 18/06/2015

RITENUTO IN FATTO
Sebastiano Scirè ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza del 30.12.2013 con la quale la
Corte di appello di Trento rigettava l’istanza di revisione, da lui proposta, della sentenza del
27.09.2013 della Corte di appello di Trento e divenuta irrevocabile il 26.06.2013, con la quale
veniva condannato alla pena di mesi due di reclusione, sostituita con la corrispondente pena
pecuniaria di euro 2.280 di multa, pena sospesa, per il reato a lui ascritto ex art.328 co.1.
cod. pen.
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con un unico motivo, deduce ex art.

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettuale avrebbe completamente omesso di
motivare circa la discrasia fra quanto registrato in due diverse schede di intervento, relativo
all’episodio di emergenza sanitaria verificatasi durante il turno dello Scirè presso il Pronto
Soccorso di Belluno, prodotte dal ricorrente come prove nuove ex art.639 lett.c) c.p.p. e
allegate anche al presente ricorso; peraltro il ricorrente lamenta anche il fatto che i Giudici di
merito nulla abbiano rilevato in merito all’anomalia della presenza di ben due schede di
intervento.
Il ricorrente si duole poi del fatto che la Corte distrettuale non avrebbe acquisito una prova
particolarmente significativa da cui sarebbe stato facile dedurre la prevalenza dell’orario
indicato dal conta ore presente presso l’Ospedale di Belluno ( ove si effettua anche la strisciata
del cartellino) rispetto a quello riportato dall’orario del Suem di Pieve, come deciso dai Giudici
di merito. A tale riguardo lo Scirè, nel ribadire l’assoluta prevalenza dell’orario Ufficiale per la
regolazione del rapporto di lavoro, allega una recente comunicazione dell’Ulss e chiede che su
tale circostanza siano sentiti in qualità di teste il Direttore Generale Ulss ed il Responsabile
Ufficio Convenzioni, che la Corte distrettuale non ha, invece, sentito.
Letti gli atti relativi al ricorso, la Procura Generale, nel chiedere la declaratoria di
inammissibilità del ricorso medesimo ha osservato che parte degli elementi prospettati dal
ricorrente risultano essere già stati valutati dal giudice di prime cure e, pertanto, non possono
essere definiti come prove nuove. In secondo luogo il P.G. ha sottolineato come il motivo in
base al quale la Corte di appello ha ritenuto l’insussistenza dell’ efficacia demolitoria, sotto il

606 lett.e) cod.proc.pen. la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

profilo probatorio, delle due schede di intervento prodotte dal ricorrente, riguarda l’assenza,
pena d’inammissibilità, ex art. 631 c.p.p. della decisività della prova ai fini del proscioglimento
dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva la Corte che, attesa l’espressa previsione nell’art. 634 c.p.p., come autonoma causa di
inammissibilità della richiesta di revisione, della “manifesta infondatezza” della medesima,
risulta attribuito alla corte d’appello, nella fase preliminare, un limitato potere di valutazione,
anche nel merito, dell’oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché i
costituiti da “prove” formalmente qualificabili come “nuove”, a dar luogo alla pronuncia di

4.

proscioglimento; nel caso in esame, gli elementi probatori indicati nella richiesta sono stati
adeguatamente e criticamente apprezzati dalla corte d’appello, la quale, mediante logico e
coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, li ha ritenuti
inidonei a supportare l’affermazione d’innocenza dell’imputato, proprio per le caratteristiche di
incertezza e genericità che li connotano (v. pag. 2 dell’ordinanza impugnata).
Peraltro non può essere consentito alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la
rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la

quando le censure del ricorrente si risolvono in meri rilievi di fatto, non apprezzabili in questa
sede di legittimità.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile con le
conseguenze di legge;
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende .
Così deliberato in camera di consiglio il 18 giugno 2015
Il
G.

igliere estensore
Diotallevi
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Il Presidente

propria valutazione all’apprezzamento adeguatamente compiuto dal giudice della revisione,

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