Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35792 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35792 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRAZIANI GIORGIO N. IL 13/05/1943
avverso la sentenza n. 8516/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 25/06/2014
48124/14 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ROMA che in
data 14.6.2013 confermava la sua condanna per reato ex art. 385
del difensore, con motivo di mancanza della motivazione sul punto
della responsabilità.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il
motivo prospetta deduzioni volte a rivalutare il conforme
apprezzamento dei due Giudici del merito.
Entrambi hanno giudicato irrilevante, per escludere elemento
oggettivo e soggettivo del reato, la versione dell’uscita dal
luogo di domicilio per finalità di ‘protezione’ della compagna
nell’azione del gettare l’immondizia. E’ apprezzamento di merito,
immune da alcun vizio tra quelli soli rilevanti in questa sede.
La sua contestazione assegna il motivo di ricorso alla doglianza
in fatto.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.2014
c.p., ricorre per cassazione l’imputato GIORGIO GRAZIANI a mezzo