Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35792 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35792 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLIGANI LETIZIA N. IL 01/02/1974
avverso la sentenza n. 2175/2013 CORI E APPELLO di FIRENZE, del
24/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
Udito il Procuratore G9nerale in persona del Dott. “A..t ek,juuLo
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Data Udienza: 18/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Galligani Letizia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di
Firenze, n. 1422/14, pronunciata in data 24 aprile 2014 e depositata il 14 maggio 2014.
La decisione censurata ha confermato la condanna dell’odierna ricorrente per aver commesso
più fatti integranti il delitto di indebito utilizzo di carte di credito, di cui all’art. 12 della L. n.
197 del 1991.
2. Il ricorso si articola in due distinti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la mancanza della

In primo luogo, si contesta la mancata assunzione a SIT della persona che avrebbe dovuto
beneficiare del viaggio aereo pagato con la carta indebitamente utilizzata.
Secondariamente, si afferma che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare su alcune
circostanze dedotte con l’atto di gravame, quale soprattutto il fatto che le prenotazioni
effettuate con la carta in questione fossero state fatte da un terminale non in uso esclusivo
all’imputata. Né risulterebbe decisivo l’argomento che fa leva sulla ricezione, sul proprio
indirizzo e-mail, da parte dell’odierna ricorrente, di un messaggio di conferma dell’avvenuta
prenotazione, dal momento che chiunque, accedendo al suo terminale, avrebbe potuto
utilizzare la sua e-mail.
2.2. Con il secondo motivo, si contesta, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., l’illogicità della
motivazione per travisamento delle prove.
In particolare, si afferma che il dato ritenuto dirimente dalla Corte territoriale, ossia il fatto che
le chiavi del cassetto in cui era custodita la carta di credito indebitamente utilizzata erano state
consegnate, oltre che ai soci, unicamente all’imputata, sarebbe smentito dalla deposizione di
uno dei soci stessi (Gentili), il quale avrebbe dichiarato, in sede dibattimentale, che le chiavi
erano state affidate anche ad altre due dipendenti.
Si sottolinea poi nuovamente l’illogicità delle argomentazioni che fanno leva sull’uso del portale
dell’imputata e sulla ricezione, sull’indirizzo e-mail della stessa, di un messaggio di conferma
dell’avvenuta prenotazione.
Si evidenzia da ultimo che l’ipotesi di un’eventuale “screditamento” dell’imputata non sarebbe
stata adeguatamente vagliata dal giudice di seconde cure, specie a fronte della querela da
questa presentata contro il proprio titolare, Gentili Guido.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.In apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione
delle prove diversa e più favorevole alla ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di
legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di
merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di
logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del
provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità.
1

(Cass. sez. 4,

motivazione.

2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260), in particolare con il
vaglio operato nei confronti degli elementi probatori acquisiti al processo (v. l’acquisto del
biglietto aereo della tratta Milano – Ibiza; il possesso della chiave da parte dell’imputata del
cassetto ove era custodita la carta aziendale; l’inesistenza di elementi che possano far pensare
all’utilizzo indebito della carta da parte dei due soci).
Peraltro, ritiene il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può
essere riproposta – ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità “ex officio” in ogni stato e
grado del procedimento – una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di

giuridici, come è avvenuto nel caso di specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle
dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata
inammissibile a norma dell’art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen.”. ( Cass. pen.,
sez 6, 25.1.94, Paolicelli, 197748).
3. Alla luce delle suesposte considerazioni va dichiarata inammissibile l’ impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in
Euro 1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e~al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
.77

Roma, 8 giugno 2015
Il C )1. bere estensore
Gio

Di allevi

Il Presidente
Franco Fi7 danese

appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico –

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