Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35791 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35791 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROCCO EDUARDO N. IL 23/11/1929
avverso la sentenza n. 5138/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 03/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 25/06/2014

48048/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna in data
11.5.2009, che confermava la sua colpevolezza per il reato di favoreggiamento,

condanna in primo grado, ricorre per cassazione l’imputato Rocco Eduardo a
mezzo del difensore avvocato Michele Basile, enunciando motivo di violazione
degli articoli 125 e 129 codice procedura penale.

2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo prospetta deduzioni del
tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni
svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della
critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent.
20377 dell’11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009), ne indicano
su quali elementi il giudice d’appello avrebbe omesso la motivazione.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso e tenuto conto dell’evidente
inconsistenza del ricorso, di euro 2000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.14

in esso assorbito il reato ex art. 371 bis c.p. per il quale era invece avvenuto la

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