Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35791 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35791 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOVELLI NATHANAEL N. IL 09/05/1975
NANAJ DANIELA N. IL 21/10/1982
avverso la sentenza n. 911/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
Udito il Procuratore Genera e in perso a del Dott.
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che ha concluso per ito’eg.

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 18/06/2015

RITENUTO IN FATTO
Novelli Nathanael e Nanaj Daniela ricorrono per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla
Corte di appello di Milano del 31.10.2014 con la quale venivano condannati alla pena di euro
300,00 ciascuno di multa, riconosciute ad entrambi le circostanze generiche, per il reato loro
ascritto di cui al capo a) ex artt. 110, 633 e 639 bis c.p.
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con un unico motivo, deducono ai
sensi dell’art.606 lett.e) c.p.p. la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Secondo la difesa, la Corte distrettuale avrebbe ribadito pedissequamente quanto argomentato

Inoltre, i Giudici di merito non avrebbero provveduto a motivare in modo esaustivo la decisione
di escludere la sussistenza della scrinninante ex art.54 c.p., nonostante i presupposti previsti
dalla norma citata erano assolutamente riscontrabili nel caso di specie, ove gli imputati
avevano occupato abusivamente l’alloggio per l’unica ragione di proteggere e salvaguardare la
vita del figlio neonato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Con il ricorso, in apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta
una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel
giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una
valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva,
immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come
quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez.
4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260). Deve sottolinearsi in
particolare che la Corte di merito ha vagliato criticamente tutti i punti in base ai quali è stata
ritenuta l’attendibilità della ricostruzione già effettuata in primo grado. Il ragionamento operato
dai giudici di merito appare saldamente ancorato alle risultanze processuali (si vedano i
riferimenti alla occupazione abusiva dell’immobile, alla protrazione della stessa, circostanza che
sposta la decorenza della prescrizione alla pronuncia della sentenza di primo grado, alla
dichiarazione del teste, al comportamento processuale dei prevenuti che fornisce fondamento
fattuale e giuridico all’ipotesi accusatoria, nonché all’insussistenza dell’esimente di cui all’art.
54 cod. pen. v. sent. appello pag. 5). Nel ricorso pertanto si prospettano esclusivamente
valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con
motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente
riproposti.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve dichiararsi inammissibile e i
ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al
versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, visti i profili di colpa
emergenti dal ricorso.

dai Giudici di prime cure.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Il Co

giugno 2015
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Il Presidente
Franco Fian anese
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Roma,

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