Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35790 del 29/05/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35790 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Spinelli Settimo Gioacchino nato a Caltanisetta il 02.08.1963
Data Udienza: 29/05/2013
avverso la sentenza 427/2009 della Corte d’appello di Caltanisetta, 2a
sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Antonio Gialanella , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data18.6.2009 , la Corte di appello di Caltanisetta , confermava
la sentenza del Tribunale della stessa città , in data 16.5.2006 , che aveva
condannato Spinelli Settimo Gioacchino alla pena di mesi quattro di reclusione ed
euro 200,00 di multa per il reato di truffa aggravata dal danno di rilevante entità.
1.1La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto
acquisite e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la
penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, ed equa la pena
inflitta
1.2 Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore
un unico motivo di gravame con il quale deduce la
l
violazione dell’art.606 co 1 lett.b) cod.proc.pen.i in relazione all’art.640 cod.pen.
di fiducia, sollevando
Al riguardo si duole che la prova della responsabilità dello Spinelli sia costituita
esclusivamente dalle dichiarazioni della persona offesa che , come affermato
testualmente in ricorso, “non trovarono riscontro in dibattimento”. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso non ha fondamento.
2.1 V motivo di doglianza ,relativo alla inadeguata valutazione della prova
dichiarativa della parte lesa,già avanzato in appello e riproposto negli stessi
termini con il ricorso , è assolutamente generico ed inammissibile non solo
perché si limita a reiterare ,senza formulare critica ragionata alle argomentazioni
della Corte, una censura già avanzata in appello , che la Corte ha respinto con
una motivazione adeguata, ma anche perché afferma ,assertivamente, la non
credibilità delle dichiarazioni della persona offesa , senza indicarne in alcun modo i
punti viziati e perché si ritiene vziata la prova , in modo da consentire il vaglio su
quanto dedotto.
2.2 Pertanto l’atto di impugnazione è privo di quei requisiti di specificità che, a
norma dell’art.581 cod.proc.pen. deve avere ,con la puntuale indicazione delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata
al giudice dell’impugnazione.
3.11 ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile : ai sensi dell’articolo
616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
di sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo e di rilevanza delle prove
l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese
del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare
in euro 1.000,00 (mille/00).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così dqciso i Roma , il 29 maggio 2013
Il Con igliere
ore
Il Presidente
P.Q.M.