Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35790 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35790 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMPRINCOLI ANDREA N. IL 02/10/1971
avverso la sentenza n. 1130/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 31/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 25/06/2014

48070 / 13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna in data
31/5/2013, che confermava la sua condanna per peculato, ricorre per cassazione

motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato e violazione di legge e
vizio della motivazione in ordine all’attenuante di cui all’articolo 323 bis codice
penale.

2. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte
di un duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del
merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta
illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E
c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una
diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità. In particolare
la Corte d’appello ha spiegato come i motivi della ritenzione del denaro fossero
irrilevanti ed ha richiamato gli inutili solleciti dell’Agenzia delle entrate come
prova della originaria volontà di impossessamento.
Il secondo motivo si risolve anch’esso in censura di merito volta ad
ottenere diverso apprezzamento sulla gravità del fatto, a fronte di specifica
motivazione della Corte di Bologna sul punto, immune da vizi logici.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21.12.2012

l’imputato Andrea Camprincoli, enunciando motivi di violazione di legge vizi della

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