Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35790 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35790 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ELIA GERARDO N. IL 25/11/1957
avverso la sentenza n. 2632/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
23/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aj TOM”
che ha concluso per j2k oket.DAAAD-bstA
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Elia Gerardo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di
Salerno, n. 1591/14, pronunciata il 23 maggio 2014 e depositata il 3 giugno 2014.
La decisione censurata ha confermato la condanna dell’odierno ricorrente per la ricettazione di
un assegno bancario.
2. Il ricorso si articola in due distinti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Nello specifico, si ravvisa l’assenza di dolo nella condotta dell’odierno ricorrente, dal momento

sé medesimo, così come in effetti avvenuto, ma lo avrebbe intestato a terzi ovvero lo avrebbe
consegnato senza intestazione.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 606, lett. b), c.p.p., in riferimento
all’art.157 c.p.
In particolare, si afferma che il termine di prescrizione del reato, da computarsi in anni 12 e
mesi 6, sarebbe decorso prima della pronuncia della sentenza d’appello, con conseguente
estinzione del reato medesimo.
P.Q.M.
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Con il ricorso, in apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta
una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel
giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una
valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva,
immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come
quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez.
4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260). Deve sottolinearsi in
particolare che la Corte di merito ha vagliato criticamente tutti i punti in base ai quali è stata
ritenuta l’attendibilità della ricostruzione già effettuata in primo grado. Il ragionamento operato
dai giudici di merito appare saldamente ancorato alle risultanze processuali (si vedano i
riferimenti alla provenienza delittuosa del bene, alla dichiarazione dei testi, al comportamento
processuale del prevenuto che fornisce fondamento fattuale e giuridico all’ipotesi accusatoria).
Nel ricorso pertanto si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti
da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo
specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti.
Anche il motivo relativo alla prescrizione è infondato non essendo la stessa ancora maturata
pur applicando il regime più favorevole ante legge “c.d. Cirielli” 5 dicembre 2015,n. 251 in
considerazione della contestata recidiva ritenuta equivalealle attenuanti concesse, e del
periodo di sospensione della stessa pari ad anni uno e giorni 19 in primo grado.

1

che, se questi avesse conosciuto l’illecita provenienza dell’assegno, non lo avrebbe intestato a

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve dichiararsi inammissibile e il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, visti i profili di colpa emergenti dal ricorso.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
erial versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
giugno 2015
liere estensore

D’otallevi

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