Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3579 del 13/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3579 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAPPALARDO FABRIZIO N. IL 02/10/1967
avverso l’ordinanza n. 777/2015 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di CATANIA, del 09/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
lette/sentite le conclusioni del PG D tt.

Uditi difenso Avv.;

Data Udienza: 13/10/2015

letta la requisitoria del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. Sostiene il ricorrente che risultano violati gli artt. 111 comma VII Cost., 441 comma I
e 442 comma I cpp, atteso che il GUP, in un procedimento privo di istruttoria (quale è quello
del rito abbreviato) non può ritenere la diversità del fatto, essendosi la ipotesi di accusa
cristallizzata, non avendo il PM esercitato l’opzione di modificare la imputazione prima della
emissione della ordinanza ammissiva del rito speciale. La richiesta di giudizio abbreviato,
d’altronde, è irretrattabile e, una volta disposto, il rito, il giudice deve necessariamente
ritenere il giudizio e pronunziare nel merito. D’altronde le SS.UU. della corte di legittimità, in
fattispecie analoga (emersione di fatto diverso in sede di udienza preliminare) hanno ritenuto
abnorme il provvedimento con il quale il GUP ha disposto la restituzione degli atti al PM.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente va condannato alle spese del grado e al
versamento di somma (si stima equa quella di euro 1000) alla cassa delle ammende.
2. La giurisprudenza evocata dal ricorrente non appare in termini. Non solo perché si
riferisce alla udienza preliminare e non al rito abbreviato, ma anche perché presuppone la
inerzia del PM. Invero le SS.UU. (sent. n. 5307 del 20.12.2007 dep. 1.2.2008, ric. PM in proc.
Battistella) ebbero a chiarire che è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il
provvedimento con cui il GUP disponga la restituzione degli atti al PM per genericità o
indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla. È invece
rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il PM nel corso
dell’udienza preliminare ad integrare l’atto imputativo senza che quest’ultimo abbia adempiuto
al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo
esercizio dell’azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d’indagine.
3. Ebbene, nel caso in esame, è stato proprio il PM che, verificata la diversità del fatto,
ha richiesto la trasmissione degli atti al suo ufficio.
4. Al proposito questa Sezione ha avuto modo di affermare con nettezza che il giudice
del rito abbreviato, al pari di quello del rito ordinario, accertato che il fatto è diverso da come
descritto nell’imputazione, deve limitarsi a trasmettere gli atti al PM, non potendo
contestualmente pronunciare sentenza di assoluzione. Ciò in quanto la regola di cui all’art.
521, comma secondo, cpp è certamente applicabile anche al giudizio abbreviato, in quanto
espressione del principio generale di correlazione tra imputazione e sentenza (ASN
200800595-RV 242543). Successivamente anche altra sezione (la seconda cfr. ASN
201200859-RV 254186) ha ribadito l’assunto precisando che non è abnorme il provvedimento
di trasmissione degli atti al P.M. emanato nel corso del rito abbreviato, allorché il giudice
accerti che il fatto è diverso da quello descritto nell’atto di imputazione, in quanto la scelta
dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del
fatto reato nei limiti dell’imputazione.

1. Il difensore di Pappalardo Fabrizio, imputato del reato ex art. 75 comma II D.Lsvo
159/2011, ricorre per cassazione avverso il provvedimento del GUP presso il tribunale di
Catania, denunziandone la abnormità, con il quale il predetto giudice, in sede di giudizio
abbreviato, ha disposto la restituzione atti all’ufficio del PM, ritenendo il fatto diverso da quello
contestato.

5. D’altronde, nulla vieta al ricorrente di formulare nuovamente (sci/. con riferimento
alla imputazione, come integrata dopo il nuovo intervento del PM) la richiesta di rito
abbreviato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende..

Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 13.X.2015.-

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