Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35789 del 29/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35789 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Dentice Giuseppe, nato a Monopoli il 01.01.1960
avverso la sentenza 1114/2012 della Corte d’appello di Bari, 3a sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonio
Gialanella , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
udito per l’imputato, l’avv. d’ufficio Maria Beatrice Magro, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 13.4.2012 , la Corte di appello di Bari , confermava la
sentenza del Tribunale della stessa città ,sezione distaccata di Putignano , in data
14.6.2007, che aveva condannato Dentice Giuseppe alla pena di anni quattro ed
un mese di reclusione ed C. 1450,00 di multa per i reati dicui agli artt. a)
477,482 cod.pen,; b) 496 cod.pen.; c) 61 n.2, 648 cod.pen.; d) 477, 482

specifica.
Avverso tale sentenza propone ricorso, personalmente, l’imputato ,chiedendo
l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo la carenza della motivazione
in ordine al motivo di appello che richiedeva il riconoscimento dell’attenuante
speciale della ricettazione ; il vizio di illogicità della motivazione relativa al capo
b) ,non essendo chiaro quale condotta viene attribuita all’imputato; la
dichiarazione di prescrizione dei reati, maturata al 2.12.2012

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile ,perché manifestamente infondato.
2.1 La censura di carenza di motivazione riguardo all’attenuante della
ricettazione è manifestamente infondata : la Corte di merito, a pag.2 della
sentenza afferma che il motivo di ricorso teso ad ottenere una riduzione di
pena non può essere accolto perché la giusta valorizzazione della recidiva ,
reiterata e specifica , contrasta con la possibilità di riconoscere all’appellante
attenuanti di alcun genere.
2.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato perché,lungi dal formulare
censure in punto di vizi4 della motivazione , tenta di accreditare una diversa
ricostruzione delle attività di falso documentale;
2.3 Quanto al terzo motivo, va rilevato che nessuno dei reati contestati, tutti
aggravati dalla ritenuta recidiva pluricircostanziata , è prescritto.
3.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una

cod.pen; xommessi tra il 26.3.2004 ed il 2.6. 2005 , con recidiva reiterata,

somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così cciso R

il 29 maggio 2013

Il Con iglie ese sore
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Il Presidente
( . Fiand ese)
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spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle

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